Decadenza, rinuncia, interruzione degli studi

Decadenza


Lo studente iscritto a qualsiasi Corso di Studio, qualora non abbia sostenuto esami, anche con esito negativo, per otto anni accademici consecutivi dall’anno successivo al superamento dell’ultimo esame o dall’ultima iscrizione in corso (a prescindere dalla tipologia dell’iscrizione, ad esempio part-time) decade dallo status di studente. La norma non si applica nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami o conseguito tutti i crediti tranne quelli riservati alla prova finale oppure abbia ottenuto il passaggio ad altro Corso di Laurea o di Laurea magistrale prima di essere incorso nella decadenza.
Tale termine è prorogato di ulteriori quattro anni se lo studente dimostra di aver svolto un’attività lavorativa per almeno sette mesi nell’anno precedente il momento della decadenza (tale beneficio può essere chiesto una sola volta).
Lo studente decaduto non potrà chiedere la restituzione dei contributi versati, né dovrà regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse relative all’ultimo anno di iscrizione mentre dovrà essere in regola con il pagamento dei contributi universitari relativi agli anni accademici precedenti all’ultimo anno di iscrizione.
Lo studente decaduto, qualora intenda riprendere il suo percorso formativo in uno dei corsi attivati dall’Ateneo nell’anno di riferimento, è tenuto a versare - oltre al contributo onnicomprensivo - l’importo previsto per la pratica di “reviviscenza” della carriera. La struttura didattica competente, ove previsto, provvederà al riconoscimento degli esami superati o dei crediti formativi acquisiti nella precedente carriera, determinando inoltre l’anno di ammissione al Corso di Studio.

 

Rinuncia

 

È possibile in ogni momento rinunciare allo status di studente, e quindi alla carriera percorsa, presentando domanda alla Segreteria Studenti tramite un’apposita procedura on-line all’interno dell’area riservata del Portale Didattica – voce del menu: CARRIERA-DOMANDA DI CHIUSURA CARRIERA. La procedura si intende perfezionata solo quando lo studente avrà provveduto a: 
Allegare la domanda di chiusura carriera, che si genera a fine procedura, firmata all’interno dell’apposita sezione “allegati carriera”
Pagare l’imposta di bollo virtuale  di 16 € relativa alla domanda di rinuncia che si genera al termine della procedura informatica. Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite sistema Pago Pa e sarà disponibile alla voce “pagamenti” dell’area riservata.
In assenza dei due elementi sopra elencati la domanda di rinuncia agli studi non verrà presa in carico da parte del personale di Segreteria.  
Lo studente che rinuncia non è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse ma non può richiedere la restituzione di somme versate a titolo di iscrizione. 
Lo studente che ha usufruito dei servizi Erdis e intende presentare domanda di rinuncia deve informarsi preventivamente presso l’ente della sua situazione amministrativa e debbono restituire alla biblioteca eventuali testi avuti in prestito.
Ove previsto, lo studente che ha rinunciato agli studi, qualora intenda iscriversi nuovamente, potrà farlo immatricolandosi ex-novo ad uno dei corsi attivati dall'ateneo (l'iscrizione non potrà perfezionarsi per più di due volte per lo stesso corso di studio). La struttura didattica competente provvederà all'eventuale riconoscimento degli esami superati o dei CFU acquisiti nella precedente carriera, determinando inoltre l'anno di ammissione al corso di studio, contestualmente a ciò lo studente sarà tenuto a versare il contributo previsto per la pratica di “ricognizione” della carriera.

Interruzione


Lo studente che non abbia rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici, qualora intenda proseguire gli studi, sarà tenuto a versare per ciascun anno accademico per il quale non è stato iscritto un contributo che viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata nella Guida dello Studente - Manifesto degli Studi. Fino al termine della sessione straordinaria dell’anno accademico concernente la ricongiunzione lo studente non potrà sostenere e/o acquisire CFU relativi al corso di studio interrotto. Gli anni di interruzione della carriera saranno comunque computati ai fini del calcolo delle tasse universitarie e di una eventuale successiva decadenza. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi in tale periodo.

Sospensione

Si  può chiedere la sospensione temporanea degli studi per i seguenti motivi: 
a) iscrizione ad una Scuola di Specializzazione; 
b) iscrizione ad un Dottorato di Ricerca; 
c) iscrizione a corsi di studio presso Università straniere; 
d) iscrizione ad una Accademia Militare; 
e) iscrizione ad un corso di studio presso Istituti di formazione militare o in Atenei con essi convenzionati; 
f) iscrizione ad un master universitario di primo o di secondo livello; 
g) iscrizione al T.F.A.

per la relativa normativa, altre casistiche e le modalità di richiesta della sospensione si rimanda a quanto disciplinato dall’art. 21 del Regolamento per la Carriera degli Studenti e dal Manifesto degli Studi.