Nuove disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza
Il D. L. n. 24 del 24 marzo 2022 indica nuove disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
DAL 1° MAGGIO 2022:
- non c’è più l’obbligo di utilizzare il green pass per l’accesso alle strutture universitarie per ogni tipologia di attività (lezioni, laboratori, esami, lauree, tirocini ecc.). Fermo restando l’obbligo vaccinale per il personale delle Università sino al 15 giugno 2022, l’accesso ai luoghi di lavoro avverrà senza il controllo e l’esibizione del green pass. ( L’obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.)
- fino al 15 giugno, (pur se non obbligatorio, come da Circolare n. 1/22 del Ministro per la pubblica amministrazione) in tutti i luoghi al chiuso, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, siano esse mascherine chirurgiche che quelle di tipo FFP2, E’ FORTEMENTE RACCOMANDATO:
- nel caso di assembramento, anche occasionale, per il personale che svolge la propria prestazione in stanze con uno o più lavoratori o con persone cd. fragili -
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico;
- nel caso si utilizzino ascensori;
- in caso di riunioni e in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie.
- E’ RICHIESTO L’UTILIZZO di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per la partecipazione ad eventi, convegni e lauree, se non c’è la distanza di un metro tra una persona e l’altra
POSITIVITA’ AL SARS-CoV-2 E CONTATTI CON SOGGETTI POSITIVI
DAL 1° APRILE 2022:
- per quel che riguarda la gestione dei casi di positività, il regime di isolamento cessa al conseguimento di esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.
- Per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'auto sorveglianza, con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
