Disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19

A seguito del D. L. n. 24 del 24 marzo 2022, sono state emanate nuove disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

In tutti i luoghi al chiuso e fino al 15 giugno, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è fortemente raccomandato, come da Circolare n. 1/22 del Ministro per la pubblica amministrazione.

L’utilizzo dei dispositivi è fortemente raccomandato soprattutto in caso di assembramento, anche occasionale, e per il personale che si trovi a contatto con il pubblico o che svolge la propria prestazione in stanze con uno o più lavoratori, negli ascensori, in caso di riunioni e in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie.

Fino al 15 giugno, per la partecipazione ad eventi in luoghi al chiuso, convegni e lauree, è richiesto l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. In ogni caso, fino al 30 giugno, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio per il personale che si trovi a contatto con le persone cd. fragili e in tutti quei casi in cui non si possa garantire il distanziamento.

Per lo svolgimento delle sedute di laurea, ogni candidato potrà essere accompagnato al massimo da 15 familiari e/o amici fino al raggiungimento massimo del 100% della capienza.

Fermo restando l’obbligo vaccinale per il personale delle Università sino al 15 giugno 2022, l’accesso ai luoghi di lavoro avverrà senza il controllo e l’esibizione del green pass.

Per quel che riguarda la gestione dei casi di positività, il regime di isolamento cessa al conseguimento di esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

Per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'auto sorveglianza, con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

 

Documento