Ricerca: Affiamento del minore nella separazione e nel divorzio
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Data aggiornamento: dicembre 1999
Cass.: Sez. 1 sent. 01236 del 01/04/1977 rv. 384921
Massima:
qualora venga impugnata la sentenza di primo grado che dichiara cessati
Gli effetti civili del matrimonio e dispone l'affidamento dei figli minori
Ad uno dei genitori, la rinuncia dell'appellante al motivo d'appello relati-
Vo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non produce il pas-
Saggio in giudicato, sul punto, della sentenza di primo grado, prima che il
Giudice d'appello non abbia dato atto della rinuncia stessa. Prima di questo
Momento, essendo ancora pendente il giudizio di divorzio, competente a sta-
Bilire lo affidamento dei figli e lo stesso giudice d'appello e non il tri-
Bunale dei minorenni. ( v 3864/75)
* edita *
Sez. 1 sent. 01965 del 16/05/1977 rv. 385693
la condanna ad un facere e legittima quando il contenuto di esso e preci-
Samente determinato, ovvero determinabile dal giudice della esecuzione ex
Art 612 cod proc civ, ma non quando la sentenza sia cosi generica da richie-
Dere, per essere eseguita, la soluzione di nuove controversie di diritto
Sostanziale. Pertanto, deve ritenersi censurabile, in quanto generica e con-
Traddittoria, la sentenza che affidi il figlio minore alla madre divorziata
Residente all'estero, e stabilisca altresi alcuni giorni, della settimana,
Di affidamento al padre residente in italia, senza stabilire specificamente
I mezzi e i modi di trasferimento del minore o del padre.*
* edita *
Sez. 1 sent. 01965 del 16/05/1977 rv. 385691
il giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, puo disporre
L'affidamento dei figli minori al genitore residente all'estero quando con-
Corrano circostanze e situazioni le quali consentano di escludere qualsiasi
Pregiudizio per i minori.*
Sez. 1 sent. 02043 del 29/04/1978 rv. 391402
nessuna norma fa obbligo al giudice di sentire il minore prima di dispor-
Re il suo affidamento a uno dei coniugi, limitandosi il terzo comma dell'art
6 della legge n 898 del 1970 a stabilire che l'affidamento e i provvedimenti
Riguardanti i figli abbiano come esclusivo riferimento l'interesse morale e
Materiale degli stessi.*
* edita *
Sez. 1 sent. 01941 del 04/04/1979
contro il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d'appello, in
Sede di reclamo contro i provvedimenti sull'affidamento dei figli emanati
Dal tribunale ai sensi dell'art 9 della legge n 898 del 1970, e ammissibile
Il ricorso per cassazione ex art 111 cost in quanto il provvedimento im-
Pugnato, sebbene adottato nelle forme del decreto, ha in genere contenuto
Decisorio e carattere definitivo, sempre che il provvedimento incida sui
"diritti" dei genitori relativi all'affidamento dei figli minori e alla vi-
Gilanza sulla loro educazione ed istruzione. Per contro, ove il provvedimen-
To si limiti a statuire circa l'opportunita degli incontri del genitore non
Affidatario con il figlio minore, regolando le modalita di questi incontri
Quanto alla periodicita, alla durata e alle circostanze, esso viene emesso
In base a considerazioni e valutazioni che hanno come unico fondamento l'in-
Teresse morale e materiale dei figli, senza che sia ipotizzabile alcuna le-
Sione di quelli che sono gli aspetti essenziali dei "diritti" dei genitori
Con la conseguenza che, in tal caso, deve ritenersi inammissibile il ricorso
Per cassazione ex art 111 cost.
( conf 4470/77 conf 4441/76)
Edita
Sez. 1 sent. 03784 del 04/07/1979
e competente il tribunale dei minorenni a conoscere della modificazione
Dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli pronunziati dal tribu-
Nale ordinario con la sentenza di divorzio, separazione, nullita del matri-
Monio, in quanto, una volta emessa la relativa decisione, viene meno il col-
Legamento fra il capo di sentenza principale e quello accessorio relativo
All'affidamento dei figli, e, per la modificazione del relativo provvedimen-
To occorre quindi rivolgersi al tribunale dei minorenni, considerato quale
Giudice naturale dei minori, chiamato a tutelarne l'interesse, ed appunto
Per cio dotato degli opportuni strumenti per un piu penetrante e adeguato
Intervento. ( conf 4923/78 conf 3778/78 Conf 1760/78 conf 1236/77 conf 4333/76)
Sez. 1 sent. 06213 del 22/11/1980
in costanza di regime di divorzio o di separazione dei coniugi, la compe-
Tenza a provvedere sull'affidamento dei figli minori spetta funzionalmente
Al tribunale per i minorenni, in applicazione dell'art 38 (nuovo testo) disp
Att cod civ, interpretato alla stregua della stretta correlazione fra l'af-
Fidamento medesimo e l'esercizio della potesta, normalmente spettante al ge-
Nitore affidatario. ( conf 3784/79 conf 3192/79)
* annotata *
Sez. 1 sent. 01846 del 01/04/1981
il potere-dovere del giudice, che pronuncia il divorzio, di statuire, in-
Dipendentemente da qualsiasi conclusione dei coniugi, sull'affidamento dei
Figli minori, a tutela del preminente interesse morale e materiale dei mede-
Simi, comporta che le richieste dei genitori in proposito hanno valore di
Mere proposte o suggerimenti, non di domande in senso proprio, con la conse-
Guenza che la comparsa in corso di causa, introduttiva o modificativa di ta-
Li richieste, esula dalla previsione dell'art 292 cod proc civ circa l'ob-
Bligo della notificazione alla parte contumace.*
* annotata *
Sez. 1 sent. 02187 del 13/04/1981
a norma degli artt 797 n 6 cod proc civ e 5 n 1 della convenzione
Italo-francese sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commercia-
Le, firmata a roma il 3 giugno 1930 e resa esecutiva in italia con legge 7
Gennaio 1932 n 45, puo avere efficacia la sentenza straniera di divorzio
Contenente provvedimenti in materia di affidamento della prole ove la stessa
Sia gia passata in giudicato al momento della instaurazione del giudizio di
Separazione personale in italia e quindi prima dell'emanazione delle ordi-
Nanze in tema di affidamento dei minori. ( v 6595/79 v. 5678/79)
* annotata *
Sez. 1 sent. 00558 del 28/01/1982
in tema di revisione dell'affidamento del figlio minore di genitori sepa-
Rati, o divorziati, od il cui matrimonio sia stato annullato, funzionalmente
Devoluta alla cognizione del tribunale per i minorenni, l'individuazione del
Giudice territorialmente competente va effettuata, alla stregua dell'esigen-
Za della migliore tutela degli interessi del minore stesso, ed in applica-
Zione del disposto dell'art. 45 secondo comma (nuovo testo) cod. Civ.
Sull'identificazione del suo domicilio con quello del genitore con il quale
"convive", in base al luogo in cui il figlio medesimo abbia dimora stabile,
Non precaria o contingente, o comunque dimora prevalente nel corso dell'anno
(nella specie, per i dieci mesi della frequenza scolastica), a prescindere,
Pertanto, dall'eventuale diverso luogo in cui, al momento della domanda, a-
Biti occasionalmente, ovvero per un periodo di tempo limitato (nella specie,
Quello delle vacanze estive). ( v 3784/79, v 1163/77)
Sez. 1 sent. 01024 del 18/02/1982
il provvedimento del giudice del divorzio, in ordine all'affidamento del
Figlio minore ad uno dei coniugi, per il caso in cui sia accertata l'inido-
Neita' dell'altro coniuge a prenderne cura, e non ricorrano motivi ostativi
All'affidamento medesimo, non abbisogna di una specifica e particolare moti-
Vazione, circa l'esclusione di un ricorso a terze persone o di un colloca-
Mento presso istituti, trattandosi di ipotesi eccezionali rispetto al crite-
Rio normale della scelta dell'uno o dell'altro dei genitori. ( v 2129/77).*
* annotata *
Sez. 1 sent. 00693 del 25/01/1983
nel procedimento di divorzio, la richiesta, per la prima volta in grado
D'appello, di un assegno per il mantenimento dei figli minori, a carico del
Coniuge non affidatario, non integra un'inammissibile domanda nuova, ma si
Traduce nella denuncia di omessa pronuncia da parte del tribunale, tenuto
Conto che questi ha il potere-dovere, indipendentemente da un'iniziativa di
Uno dei coniugi o del pubblico ministero, di adottare i provvedimenti neces-
Sari alla tutela degli interessi morali e materiali dei figli, ivi compresi
Quelli inerenti al loro affidamento ed alla imposizione e quantificazione di
Detto assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 6 della legge 1 dicembre
1970 n. 898. Tale principio manifestamente non pone la citata norma in con-
Trasto con i precetti di cui agli artt. 3 e 24 della costituzione, atteso
Che l'indicato intervento del giudice "ex officio" e' rivolto a soddisfare
Esigenze e finalita' pubblicistiche in una materia sottratta alla disponibi-
Lita' delle parti, diversamente da quella inerente ai rapporti patrimoniali
Fra coniugi. ( v 5415/77)
Sez. 1 sent. 06732 del 12/11/1983
alla stregua del disposto dell'art. 38 disp. Att. Cod. Civ., Coordinato
Con le norme dettate dagli artt. 155 e 317 cod. Civ., 9 della legge 1 dicem-
Bre 1970, n. 898, e 710 cod. Proc. Civ., I provvedimenti di revisione delle
Condizioni di affidamento dei figli minori di coniugi separati, in forza di
Separazione giudiziale o consensuale omologata, ovvero di coniugi il cui
Matrimonio sia stato annullato o sciolto, rientrano nella competenza del
Tribunale per i minorenni nei soli casi in cui si chieda un intervento abla-
Tivo o modificativo della potesta' dei genitori sulla prole, a norma degli
Artt. 330 e 333 cod. Civ., Mentre in ogni altro caso sono devoluti alla com-
Petenza del tribunale ordinario. ( conf 1551/83, mass n 426380).*
* edita *
Sez. 1 sent. 03903 del 12/06/1986
con riguardo alla sentenza di un giudice del regno di svezia, che abbia
Pronunciato il divorzio nei confronti di cittadino italiano ivi residente,
Non costituisce ostacolo alla delibazione la diversita' di disciplina della
Legge svedese rispetto a quella italiana, nel senso che la prima consente lo
Scioglimento del matrimonio anche sulla sola base della richiesta di uno dei
Coniugi, ove avanzata dopo un periodo di separazione e di riflessione (suc-
Cessivo all'adozione di provvedimenti provvisori circa i rapporti patrimo-
Niali e l'affidamento dei figli minori), atteso che, nonostante detta di-
Versita', sussiste sostanziale analogia fra l'uno e l'altro ordinamento,
Considerando che l'infruttuoso decorso di detto periodo (ancorche' di entita'
Inferiore a quello contemplato dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n.
898) e' di per se' idoneo ad evidenziare l'irreparabile disgregazione della
Comunione familiare, e che quindi la sentenza pronunciante il divorzio viene
A contenere sia pure attraverso lo accertamento del suddetto decorso, il
Riscontro dell'irreversibilita' della frattura coniugale. ( v 3709/83, N 428613; ( v 2187/81, v 1395/79).*
* annotata *
Sez. U sent. 04089 del 28/04/1987
l'art. 155 quarto comma cod. Civ., Nel testo fissato dalla legge 19 mag-
Gio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, il quale attribuisce
Al giudice della separazione personale il potere di assegnare l'abitazione
Della casa familiare al coniuge cui vengono affidati figli minorenni, pure
Se non titolare od esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o per-
Sonale) sull'immobile, e' applicabile anche nei casi di scioglimento o di
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, in considerazione del carat-
Tere non recettizio del rinvio alla suddetta norma contenuta nell'art. 12
Della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (e della sua conseguente estensione alle
Successive modificazioni della norma medesima), nonche' della compatibilita'
Dell'istituto con la disciplina del divorzio, in quanto rivolto a tutelare
Interessi dei minori. ( conf 578/85 contra 5507/81 contra 2462/78).*
Sez. 1 sent. 09640 del 23/12/1987
i decreti camerali, con i quali il giudice minorile interviene sul rap-
Porto fra genitore e figlio, al fine di porre rimedio ad una condotta pre-
Giudizievole del primo a tutela del preminente interesse del secondo, ancor-
Che' si traducano nella piu' grave misura della decadenza dalla podesta'
(art. 330 cod. Civ.), Non sono impugnabili con ricorso per cassazione ai
Sensi dell'art. 111 della costituzione, pure se resi in sede di reclamo, in
Quanto difettano di decisorieta', essendo revocabili e modificabili dallo
Stesso giudice, per ragioni sia sopravvenute che preesistenti, inclusa l'i-
Potesi del riesame degli elementi originariamente vagliati. Tale principio
Manifestamente non implica un contrasto con gli artt. 3 e 24 della costitu-
Zione, in relazione alla esperibilita' di detta impugnazione contro le sta-
Tuizioni che vengano rese sull'affidamento dei figli minori con la pronuncia
Di separazione o divorzio dei coniugi, ovvero in sede di successiva revisio-
Ne di essa, atteso che queste ultime hanno portata determinativa e decisoria
(ancorche' "rebus sic stantibus"), e che, pertanto, la disparita' di tratta-
Mento, pure sotto il profilo delle modalita' di esercizio del diritto di di-
Fesa, si ricollega all'obiettiva diversita' delle rispettive situazioni. ( v
6220/86,
Sez. 1 sent. 01466 del 11/02/1988
pres. Bologna i rel. Favara f cod.par.115
pm. Amirante f (conf)
ric. Cevola
res. Varriale
082211 457552 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - patria po-
testa' (esercizio della) - affidamento dei figli minori - criteri.*
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11 comma 2
il giudice del divorzio, nel provvedere sull'affidamento dei figli mino-
Ri, deve valutare la situazione in atto, al fine di adottare le scelte piu'
Idonee ad assicurare l'interesse dei minori stessi, garantendone la forma-
Zione della personalita' ed il regolare sviluppo psicofisico, mentre non
Resta vincolato alle decisioni ed agli apprezzamenti in proposito a suo tem-
Po effettuati dal giudice della separazione, vertendosi in tema di statui-
Zioni modificabili in relazione ai fatti sopravvenuti. ( v 5642/80, mass n
409491).*
Vedi 409491 8005642
Sez. U sent. 01592 del 03/04/1989 rv. 462380
pres. Montanari visco g rel. Baldassarre v cod.par.246
pm. Amatucci e (conf)
ric. Insalaco
res. Hindley
100083 462380 impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibili-
ta' del ricorso - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita')
- in genere - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindi-
bili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - pro-
cedimento per la revisione delle disposizioni sull'affidamento dei
figli minori nati dal matrimonio sciolto per divorzio - ordine di in-
tegrazione del contraddittorio nei confronti del p.m. - inosservanza
- inammissibilita' del ricorso - esame della ragione di inammissibi-
lita' del ricorso in ordine alla ricorribilita' del provvedimento -
preclusione.*
100171 462380*
100209 462380*
Cod.proc.civ. Art. 70 *cost.
Cod.proc.civ. Art. 331
Cod.proc.civ. Art. 360
Cod.proc.civ. Art. 740
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 9 *cost.
nell'esame delle ragioni d'inammissibilita' del ricorso per cassazione e'
Preliminare, rispetto a quella della ricorribilita' del provvedimento, l'in-
Dagine sull'avvenuta costituzione del rapporto processuale innanzi alla
Suprema corte, con la conseguente pronuncia d'inammissibilita' dell'impugna-
Zione, a norma del secondo comma dell'art. 331 cod. Proc. Civ. E senza ne-
Cessita' di verifica della ricorribilita' del provvedimento impugnato, nel
Caso in cui, trattandosi di procedimento per la revisione delle disposizioni
Circa l'affidamento dei figli minori nati dal matrimonio sciolto per divor-
Zio, sia rimasto inadempiuto l'ordine (precedentemente emesso dalla stessa
Corte ai sensi del primo comma di detto articolo) d'integrazione del con-
Traddittorio nei confronti del pubblico ministero, che in tale procedimento
Ha veste di parte necessaria e munita di autonomo potere d'impugnazione (ar-
Tt. 70 e 740 cod. Proc. Civ.). ( v 4546/80, mass n 408385; ( v 2840/73, mass
N 366426).*
Vedi 408385 8004546
Vedi 366426 7302840
* annotata * vedi:rifmc
Sez. 1 sent. 04936 del 04/05/1991 rv. 471988
pres. Sensale a rel. Lupo e cod.par.116
pm. Amirante f (parz diff)
ric. Marotta
res. Donadio
082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la
prole - affidamento dei figli - affidamento alternato - ammissibili-
ta' - condizioni - appartenenza di uno dei genitori ad una minoranza
etnica o linguistica - insufficienza.
Cod.civ. Art. 155 *cost.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
l'affidamento alternato dei figli minori, che e' espressamente previsto
Per il divorzio dall'art. 6 secondo comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898
(nel testo introdotto dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74), e che
Puo' essere disposto anche dal giudice della separazione, in applicazione a-
Nalogica di detta norma, deve rispondere all'interesse dei figli medesimi,
Anche in relazione alla loro eta'. Pertanto, nel caso in cui uno dei genito-
Ri appartenga ad una minoranza etnica o linguistica, l'esigenza di conser-
Varne i relativi valori non puo' di per se' giustificare l'affidamento al-
Ternato del figlio, occorrendo fare preminente riferimento alla necessita'
Di assicurargli un equilibrato sviluppo.
* edita *
Sez. 1 sent. 06621 del 11/06/1991 rv. 472624
pres. Vela a rel. Olla g cod.par.116
pm. Donnarumma u (diff)
ric. Iacono
res. Russo
082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la
prole - affidamento dei figli - criteri.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
in forza di quanto disposto dall'art. 6 della legge 1 dicembre 1970 n.
898, come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, il giudi-
Ce, nel disporre l'affidamento della prole in sede di divorzio o di revisio-
Ne dei provvedimenti ivi assunti, deve decidere con esclusivo riferimento
All'interesse morale e materiale dei figli e pertanto non puo' attribuire
Valore decisivo alle scelte preferenziali manifestate dai minori durante la
Loro audizione personale, ma deve seguire la soluzione che risulti essere la
Piu' idonea a garantire la formazione della loro corretta personalita' ed il
Loro armonico sviluppo psicofisico, previa valutazione di tutti gli elementi
Che possano influire su tale risultato.
* edita * vedi:rifmc
Sez. U sent. 12588 del 22/11/1991 rv. 474751
pres. Montanari visco g rel. Favara f cod.par.212
pm. Amatucci e (conf)
ric. Furlan
res. Obermueller
092088 giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - in genere -
matrimonio celebrato all'estero - domanda di divorzio - giurisdizione
del giudice italiano - sussistenza - questioni attinenti all'affida-
mento dei figli minori - estensione - criteri di collegamento posti
dalla convenzione di bruxelles del 27 settembre 1968 ratificata con
legge n. 804 del 1971 - inapplicabilita'.
Cod.proc.civ. Art. 4
Tratt. Internaz. Del 27/9/1968 art. 1 comma n. 1
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 21/6/1971 num. 804
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di divorzio inerente
A matrimonio celebrato all'estero (nella specie, in relazione alla cir-
Costanza che il coniuge convenuto aveva anche la cittadinanza italiana, ol-
Tre quella straniera, e comunque aveva accettato detta giurisdizione), si
Estende, per ragioni di connessione, anche alle questioni attinenti all'af-
Fidamento dei figli minori, senza che possano essere invocati i diversi cri-
Teri di collegamento posti dalla convenzione di bruxelles del 27 settembre
1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), alla stregua dell'inap-
Plicabilita' di tale convenzione in materia di divorzio e di provvedimenti
Accessori rispetto alla pronuncia di scioglimento del rapporto matrimoniale
(art. 1 n. 1).
vedi:rifmc
Sez. 1 sent. 04108 del 06/04/1993 rv. 481724
pres. Corda m rel. Borruso r cod.par.116
pm. Romagnoli e (conf.)
ric. Catania
res. Zamia
082308 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti -
abitazione - figli maggiorenni - convivenza con il genitore non
proprietario della casa - assegnazione a quest'ultimo della casa fa-
miliare - ammissibilita' - condizioni - accertamento - criteri.
Cod.civ. Art. 155 *cost.
L. Del 19/5/1975 num. 151 art. 36
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
in tema di provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi,
L'art. 155, quarto comma cod. Civ. - nel testo introdotto dall'art. 36 della
Legge 19 maggio 1975, n. 151 -, secondo cui l'abitazione nella casa familia-
Re spetta di preferenza al coniuge affidatario di prole minore, anche nel
Caso in cui la proprieta' sia dell'altro coniuge, non esclude che analogo
Sacrificio dell'interesse del coniuge proprietario possa essere disposto, in
Estensiva applicazione di quanto al riguardo previsto, con riferimento al
Divorzio, dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, anche nel caso in
Cui non vi sia luogo alla detta pronunzia di affidamento, per essere i figli
Maggiorenni, ma si debba, nondimeno, in relazione alle specifiche circostan-
Ze - il cui apprezzamento va condotto con rigore proporzionalmente crescente
Per effetto dell'aumento dell'eta' e, comunque, presuppone la incolpevole
Mancanza di autosufficienza economica o anche soltanto psicofisica, da parte
Dei figli stessi -, assicurare a questi ultimi la continuita' dell'habitat
Domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consue-
Tudini in cui si articola la vita della famiglia, con la convivenza con il
Genitore non proprietario della casa.
Vedi 468085
vedi:rifmc
Sez. 1 sent. 00334 del 12/01/1995 rv. 489658
pres. Corda m rel. Cicala m cod.par.116
pm. Maccarone v (conf.)
ric. Cioffi
res. Proteo
082308 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti -
abitazione - figli maggiorenni - convivenza con il genitore non
proprietario della casa - assegnazione a quest'ultimo della casa fa-
miliare - ammissibilita' - condizioni - accertamento - criteri.
Cod.civ. Art. 155 *cost.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 19/5/1975 num. 151 art. 36
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
in tema di provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi,
L'art. 155, quarto comma cod. Civ. - nel testo introdotto dall'art. 36 della
Legge 19 maggio 1975, n. 151 -, secondo cui l'abitazione nella casa familia-
Re spetta di preferenza al coniuge affidatario di prole minore, anche nel
Caso in cui la proprieta' sia dell'altro coniuge, non esclude che analogo
Sacrificio dell'interesse del coniuge proprietario possa essere disposto, in
Estensiva applicazione di quanto al riguardo previsto, con riferimento al
Divorzio, dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, anche nel caso in
Cui non vi sia luogo alla detta pronunzia di affidamento, per essere i figli
Maggiorenni, ma si debba, nondimeno, in relazione alle specifiche circostan-
Ze - il cui apprezzamento va condotto con rigore proporzionalmente crescente
Per effetto dell'aumento dell'eta' e, comunque, presuppone la incolpevole
Mancanza di autosufficienza economica o anche soltanto psicofisica, da parte
Dei figli stessi -, assicurare a questi ultimi la continuita' dell'habitat
Domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consue-
Tudini in cui si articola la vita della famiglia, con la convivenza con il
Genitore non proprietario della casa.
Conf 9304108 481724
vedi:rifmc
Sez. 1 sent. 03251 del 21/03/1995 rv. 491296
pres. Pannella p rel. Pannella p cod.par.116
pm. Lo cascio g (conf.)
ric. Pascarella
res. Di stora
082308 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti -
abitazione - figli maggiorenni - convivenza con il genitore non
proprietario della casa - assegnazione a quest'ultimo della casa fa-
miliare - ammissibilita' - condizioni.
Cod.civ. Art. 155 *cost.
L. Del 19/5/1975 num. 151 art. 36
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
in tema di provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi,
L'art. 155, quarto comma, cod. Civ. - nel testo introdotto dall'art. 36 del-
La legge 19 maggio 1975 n. 151 - secondo cui l'abitazione nella casa fami-
Liare spetta di preferenza al coniuge affidatario dei figli minori, anche
Nel caso in cui la proprieta' sia dell'altro coniuge, non esclude che analo-
Go sacrificio dell'interesse del coniuge proprietario possa essere disposto,
In applicazione estensiva di quanto al riguardo previsto, con riferimento al
Divorzio, dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, anche nel caso in cui
Non vi sia luogo alla detta pronuncia di affidamento, per essere i figli
Maggiorenni, quando specifiche circostanze sorreggano l'adozione di una tale
Decisione.
Conf 9304108 481724
Contra 8202494 420365
Contra 8700179 449948
Contra 8702838 451956
Vedi 9005384 467548
Vedi 9006774 468085
* annotata * vedi:rifmc
Sez. 1 sent. 09163 del 30/08/1995 rv. 493813
pres. Sensale a rel. Finocchiaro a cod.par.116
pm. Amirante f (conf.)
ric. Patierno
res. Terlizzi
082267 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - in gene-
re - casa familiare - assegnazione al coniuge titolare dell'immobile,
non affidatario dei figli minori o convivente con figli maggiorenni
non autosufficienti - ammissibilita'.
Cod.civ. Art. 155 comma 4 *cost.
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6 comma 6
in tema di separazione e di divorzio, sia l'art. 155, quarto comma,
Cod.civ., Sia l'art. 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, nel testo
Sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987, nel prevedere l'assegna-
Zione della casa familiare, non impongono l'assegnazione al coniuge che non
Sia titolare di un diritto reale o di godimento sulla casa stessa, per il
Solo fatto di essere affidatario dei figli minori o convivente con figli
Maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente, ma si limitano ad e-
Nunciare un criterio preferenziale, con la conseguenza che non e' censurabi-
Le la decisione del giudice del merito che, pure in presenza di tale affida-
Mento o convivenza, ritenga di non provvedere all'assegnazione per le parti-
Colari condizioni del coniuge titolare dell'immobile.
* edita * vedi:rifmc
Sez. 1 sent. 03596 del 16/04/1996 rv. 497084
pres. Borruso r rel. Luccioli mg cod.par.116
pm. Martone a (conf.)
ric. Gazulli
res. Nicolo'
082277 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la
prole - in genere - procedimento - richiesta delle parti di decisione
non definitiva limitata alla pronunzia del divorzio - sentenza non
definitiva che pronunzi, oltre che sul divorzio, sull'affidamento e
sul mantenimento della prole minore - nullita' della sentenza - con-
figurabilita' - esclusione.
Cod.proc.civ. Art. 277
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 4 comma 9
nel giudizio diretto allo scioglimento (o alla cessazione degli effetti
Civili) del matrimonio, il tribunale, ancorche' le parti, nell'udienza di
Comparizione davanti al giudice istruttore, abbiano chiesto fissarsi udienza
Di spedizione della causa in decisione solo in relazione alla dichiarazione
Di divorzio, puo' legittimamente pronunziare - senza che il relativo provve-
Dimento sia inficiato da nullita'- sentenza non definitiva, con la quale,
Oltre a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
Disponga l'affidamento del figlio minore ad uno dei coniugi, regoli il di-
Ritto di visita dell'altro e ponga a carico di quest'ultimo un contributo
Per il mantenimento del minore stesso, in quanto l'art. 4, comma 9, legge n.
898 del 1970, come modificato dall'art. 8 legge n. 74 del 1987 - che preve-
De, anche senza istanza di parte, la pronunzia di sentenza non definitiva di
Divorzio nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione
Dell'assegno divorzile - non esclude che il tribunale si pronunzi, in sede
Non definitiva, anche in ordine all'affidamento ed al mantenimento della
Prole (ove ritenga gia' acquisiti elementi sufficienti per l'emanazione
Degli stessi), considerato, altresi', che trattasi di provvedimenti che sono
Sottratti all'iniziativa e alla disponibilita' delle parti, in quanto rivol-
Ti a soddisfare esigenze e finalita' pubblicistiche, e possono essere adot-
Tati d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di merito.
Vedi 8802043 457917
Vedi 9001506 465565
Vedi 9008582 469000
Vedi 9304873 482041
* edita * vedi:rifmc
Sez. 1 sent. 10538 del 27/11/1996 rv. 500836
pres. Borruso r rel. Vitrone u cod.par.116
pm. Morozzo della rocca f (diff.)
ric. Lemmi
res. Pallotta
082263 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - as-
segnazione della casa coniugale ex art. 6, sesto comma, legge n. 898
del 1970 - coniuge affidatario di figli minori o convivente con figli
maggiorenni privi di autonomia economica - criteri di assegnazione.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6 comma 6
in caso di scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effet-
Ti civili, il giudice, nel procedere all'assegnazione della casa familiare,
Non puo' limitarsi a prendere atto della situazione di affidamento della
Prole o di convivenza con quella maggiorenne ma non ancora economicamente
Autonoma (cosi' temperando la sua decisione attraverso la valutazione delle
Condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, favorendo
Il coniuge piu' debole), ma e' tenuto ad indicare e valutare le ragioni che,
Nell'esclusivo interesse della prole, lo inducano a favorire il coniuge af-
Fidatario dei figli minori o convivente con figli maggiorenni privi di auto-
Nomia. Tale obbligo assume dimensioni di sempre maggiore puntualita' ed ade-
Renza alla fattispecie concreta, via via che aumenti l'eta' della prole ed
Essa superi la minore eta', riducendosi con il passare degli anni la neces-
Sita' di conservazione dell'ambiente familiare, con attenuazione del disagio
Psichico e materiale che si accompagna al mutamento dell'abitazione.
Vedi 9503251 491296
Vedi 9512083 494753
* annotata * vedi:rifmc
Sez. 1 sent. 10791 del 04/11/1997 rv. 509455
pres. Sensale a rel. Criscuolo a cod.par.116
pm. Gambardella v (conf.)
ric. Marra
res. Silvestri
082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la
prole - affidamento dei figli - affidamento congiunto o alternato -
ammissibilita' - condizioni - sentenza del giudice di merito - censu-
rabilita' in cassazione - limiti - fattispecie
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
Cod.civ. Art. 155 *cost.
la "ratio legis" ed il tenore letterale della norma di cui al secondo
Comma dell'art. 6 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 11
Della legge n. 74 del 1987 (a mente del quale il tribunale, pronunciando lo
Scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvede
In ordine alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e mate-
Riale di essa e, ove lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in re-
Lazione all'eta' degli stessi, puo' disporne l'affidamento congiunto o al-
Ternato) sono tali da lasciar intendere che la questione dell'affidamento
Della prole ivi disciplinata e' rimessa, in via esclusiva, alla valutazione
Discrezionale del giudice di merito, il quale, nel dare adeguatamente conto
Delle ragioni della decisione adottata (secondo il parametro normativo di
Riferimento costituito dall'interesse del minore), esprime un apprezzamento
Di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimita'. (nella specie,
La corte territoriale, nel motivare il rigetto della richiesta di affidamen-
To alternato avanzata dal padre della minore, aveva evidenziato: 1) che la
Madre, non essendo impegnata in attivita' lavorativa esterna, era in condi-
Zioni di seguire piu' assiduamente la figlia rispetto al padre, impiegato di
Banca e, percio', assente da casa per gran parte della giornata e non in
Condizione di offrire alla figlia eguale assistenza; 2) che, per il passato,
La stessa madre aveva gia' adeguatamente provveduto alle esigenze materiali
E morali del minore; 3) che le modalita' di frequentazione stabilite con ri-
Guardo al genitore non affidatario consentivano di valorizzare altrettanto
Adeguatamente la figura paterna. La s.c., nell'enunciare il principio di di-
Ritto di cui in massima, ha confermato l'impugnata decisione).
Vedi 9104936 471988
* edita *
Sez. 1 sent. 11030 del 08/11/1997 rv. 509668
pres. Baldassarre v rel. Felicetti f cod.par.116
pm. Lo cascio g (diff.)
ric. De nicola
res. Berardi
082269 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso
l'altro coniuge - in genere - assegnazione della casa familiare - al
coniuge non titolare della proprieta' o di altro diritto al godimento
esclusivo della stessa - ammissibilita' - limiti - concorrente affi-
damento di figli minori o convivenza con figli maggiorenni privi di
reddito - necessita' - titolarita' della mera comproprieta' dell'im-
mobile - sufficienza - esclusione.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha
Sostituito l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del
Sesto comma di quest'ultima norma, in tema di assegnazione della casa fami-
Liare, non attribuisce al giudice il potere di disporne l'assegnazione a fa-
Vore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull'im-
Mobile e che non sia affidatario della prole minorenne, o che non conviva
Con figli maggiorenni ancora non economicamente autonomi. Ed , ove manchi il
Presupposto dell'affidamento della prole minorenne o della convivenza con
Figli maggiorenni trovantisi nelle condizioni su riferite, la casa coniugale
Non puo' essere assegnata ad uno dei coniugi, neanche ove ne sia comproprie-
Tario, mancando, anche in tal caso, il presupposto dell'assegnazione pre-
Visto dal citato art. 6, e venendo, anche in tal caso, altrimenti indebita-
Mente compresso, per tutta la vita del coniuge che risultasse assegnatario
Della casa coniugale, il diritto reale dell'altro coniuge su di questa.
Contra 9005632 467624
Contra 9008699 469040
Vedi 9011788 470109
Vedi 9112428 474691
Vedi 9213126 479995
Vedi su 9511297 494453
* annotata * vedi:rifmc
Sez. 1 sent. 00317 del 15/01/1998 rv. 511594
pres. Finocchiaro a rel. Spirito a cod.par.116
pm. Morozzo della rocca f (conf.)
ric. Del giudice
res. Rossiello
082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la
prole - affidamento dei figli - incontri tra il minore ed il genitore
non affidatario - rifiuto del minore agli incontri per avversione o
ripulsa nei confronti del genitore non affidatario - sospensione an-
che totale degli incontri - ammissibilita' - condizioni.
Costituzione art. 30
Cod.civ. Art. 147
Cod.civ. Art. 155 *cost.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 27/5/1991 num. 176
Tratt. Internaz. Del 20/11/1989 art. 3
in tema di provvedimenti relativi alla prole, conseguenti alla dichiara-
Zione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed anche in base ai
Principi sanciti dalla convenzione di new york del 20 novembre 1989, ratifi-
Cata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenu-
To ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e
Delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario
Sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati
Da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi,
Nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce
Fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra
Il minore stesso ed il coniuge non affidatario. Tale sospensione puo' essere
Disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilita' di ciascuno dei
Genitori rispetto all'atteggiamento del figlio ed indipendentemente anche
Dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare
Detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondita' e l'intensi-
Ta', al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il ge-
Nitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi
Psichici della sua animosita' iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazio-
Ne della stessa.
Vedi 8303776 428686
Sez. 1 sent. 06312 del 22/06/1999 rv. 530117
pres. Grieco a rel. Luccioli mg cod.par.116
pm. Uccella f (conf.)
ric. Koons
res. Staller
082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la
prole - affidamento dei figli - interesse del minore - valutazione -
individuazione del genitore piu' idoneo - criteri.
Cod.civ. Art. 155 *cost.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione
E del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale dell'esclusivo inte-
Resse morale e materiale della prole, a fronte del quale la posizione dei
Genitori non si configura come diritto ma come "munus"; compito del giudice
E' individuare il genitore piu' idoneo a ridurre i danni derivanti dalla
Disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo pos-
Sibile della personalita' del minore, nel contesto di vita piu' adeguato a
Soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche; cio' deve fare
Sulla base di un giudizio prognostico circa la capacita' del padre o della
Madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore
Singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potra' fondarsi
Sulle modalita' con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo,
Con particolare riguardo alla sua capacita' di relazione affettiva, di at-
Tenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilita' ad un assiduo
Rapporto, nonche' sull'apprezzamento della personalita' del genitore, delle
Sue consuetudini di vita e dell'ambiente che e' in grado di offrire al mino-
Re.
Vedi 9710791 509455
Sez. 1 sent. 06312 del 22/06/1999 rv. 530118
pres. Grieco a rel. Luccioli mg cod.par.116
pm. Uccella f (conf.)
ric. Koons
res. Staller
082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la
prole - affidamento dei figli - genitore residente all'estero - am-
missibilita' - limiti.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
Cod.civ. Art. 155 *cost.
nella materia dell'affidamento di figli minori, in cui il giudice della
Separazione e del divorzio devono attenersi al criterio fondamentale
Dell'interesse della prole, la circostanza che uno dei genitori risieda
All'estero non limita di per se' l'affidamento del figlio a questi ma com-
Porta una piu' complessa e delicata indagine circa l'interesse del minore,
Stante l'inevitabile compressione dei rapporti che il genitore non affidata-
Rio dovra' subire e le difficolta' che al medesimo deriveranno nell'espleta-
Mento del suo diritto - dovere di concorrere all'istruzione ed all'educazio-
Ne del figlio.
Conf 9501732 490494
Sez. 1 sent. 06312 del 22/06/1999 rv. 530119
pres. Grieco a rel. Luccioli mg cod.par.116
pm. Uccella f (conf.)
ric. Koons
res. Staller
082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la
prole - affidamento dei figli - individuazione del genitore affidata-
rio - criteri - stabilita' del rapporto del minore col proprio am-
biente - considerazione - necessita'.
L. Del 27/5/1991 num. 176 art. 8
L. Del 15/1/1994 num. 64
nella materia dell'affidamento dei figli minori, il giudice della separa-
Zione e del divorzio, tra i vari elementi che fondano l'individuazione del
Genitore affidatario, deve valorizzare il criterio della stabilita' del rap-
Porto del bambino con i luoghi in cui si esplicano quotidianamente i suoi
Legami affettivi ed i suoi principali interessi e che costituiscono l'"am-
Biente" del minore, inteso come contesto materiale e psicologico in cui si
Sviluppa la sua personalita', in sintonia con i principi adottati dalla con-
Venzione di new york sui diritti del fanciullo del 1989 che, all'articolo 8,
Garantisce il diritto del minore "a preservare ... Le sue relazioni familia-
Ri", assunte come elementi integranti della sua identita'.
Sez. 1 sent. 06312 del 22/06/1999 rv. 530120
pres. Grieco a rel. Luccioli mg cod.par.116
pm. Uccella f (conf.)
ric. Koons
res. Staller
082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la
prole - affidamento dei figli - genitore non affidatario - diritti di
mantenere, istruire, educare la prole - restrizioni - legittimita' -
condizioni.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
Cod.civ. Art. 155 *cost.
il giudice della separazione e del divorzio, nel disciplinare il diritto
- dovere del genitore non affidatario di mantenere, istruire ed educare la
Prole, ha quale misura e limite l'attuazione del preminente interesse del
Figlio e puo' legittimamente imporre quelle cautele e restrizioni che siano
Necessarie ad evitare un pregiudizio alla salute psicofisica dello stesso,
Arrivando anche a sospendere gli incontri allorquando la continuazione dei
Rapporti genitore - figlio esporrebbe il minore a rischi gravi e comprovati
Per la sua crescita serena ed equilibrata (nella specie, la s.c. ha ritenuto
Legittima la decisione del giudice di merito che, in un caso di genitore non
Affidatario residente all'estero, aveva disposto che le visite di questi al
Minore, per evitare il nocumento derivatogli in passato dai continui trasfe-
Rimenti, si svolgessero in italia e che il minore potesse espatriare solo
Col consenso della madre affidataria).
Vedi 9800317 511594
MERITO
Pretore roma pd.770121
Sez. 0 dec. 00000 del 25/09/74
pres. Montoro l rel. Montoro l
att. Lubbok conv. Ciaralli
067029 770121 delibazione (giudizio di) - provvedimenti stranieri - pronun-
cia provvisoria di affidamento della prole emessa da giudice inglese
in processo per divorzio - 1) dichiarazione di efficacia in italia:
ammissibilita - competenza della corte di appello - 2) provvedimento
di urgenza per la consegna dei figli all'affidatario: ammissibilita -
competenza del pretore e non del giudice tutelare.*
Cod.civ. Art. 336
Cod.proc.civ. Art. 700
Cod.proc.civ. Art. 797
L. Del 21/6/1971 num. 804 art. 24
L. Del 21/6/1971 num. 804 art. 26
L. Del 21/6/1971 num. 804 art. 27
Tratt. Internaz. Del 27/9/1968
una pronuncia di affidamento di figli minori alla madre, emessa in via
Provvisoria da un giudice inglese nel processo di divorzio, puo' essere ri-
Conosciuta in italia per il combinato disposto degli artt 26 e 27 della leg-
Ge 21 giugno 1971 n 804, relativa alla ratifica ed esecuzione della conven-
Zione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle deci-
Sioni in materia civile e commerciale, firmata a bruxelles il 27 settembre
1968. La pronuncia implicante il riconoscimento del provvedimento emanato da
Un giudice di un ordinamento che ha ratificato la convenzione del 27 settem-
Bre 1968, va richiesta, per quanto riguarda l'italia, non al giudice tutela-
Re, che e al riguardo incompetente, bensi alla corte di appello. Al pretore,
A norma dell'art 700 cod proc civ, e non al giudice tutelare, puo' essere
Chiesta una misura urgente per riconsegnare i figli al genitore affidatario,
Quando esista un precedente vincolante dell'autorita giudiziaria straniera,
Riconoscibile ed efficace in italia in virtu della convenzione citata.*
Tribunale lecce pd.860023
Sez. 1 ord. 01358 del 26/11/85
pres. Buffa m rel. Buffa m
att. Ricciardi conv. Palmieri
082210 860023 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi -
verso la prole - provvedimenti concernenti - inosservanza dipendente
da comportamento del figlio - modifica dei provvedimenti - esclusione
- necessita' di adire il giudice specializzato.*
Cod.civ. Art. 155 *cost.
Cod.proc.civ. Art. 708 *cost.
le statuizioni del giudice della causa di divorzio che prevede in ordine
All'affidamento dei figli e regola l'esercizio del diritto di entrambi i ge-
Nitori di vigilare sull'educazione degli stessi, vincolano i coniugi ma non
Al punto da renderli responsabili della loro inosservanza, quando e' lo
Stesso minore (nella specie, giovane di quindici anni che rifiutava qualsia-
Si incontro con la madre) a rendere impossibile, col suo comportamento, l'e-
Sercizio da parte del genitore non affidatario delle facolta' riconosciu-
Tegli. Nella delineata ipotesi, non solo non si giustifica una modifica del
Provvedimento relativo all'affidamento del figlio minore ma cessa anche il
Potere di intervento del giudice della causa di divorzio, sicche', ove la
Condotta del minore si presenti come irregolare, e' necessario adire il giu-
Dice specializzato. (documento uda tribunale di lecce).*
Tribunale genova pd.860256
Sez. 4 sent. 00823 del 28/04/84
pres. Iannino g rel. Dogliotti m
att. Bichi conv. Melis
082205 860256 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere -
affidamento della prole - criteri - scelta consapevole dei figli - ri-
levanza.*
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
vicenda: nel procedimento di divorzio entrambi i coniugi chiedevano l'af-
Fidamento della prole. Il tribunale, cosi' modificando il provvedimento pre-
Videnziale, affidava i figli alla madre, tenuto conto della volonta' chiara-
Mente espressa da essi.
ragioni della decisione: il maggior rispetto emergente dalla disciplina
Familiare verso la persona del minore richiede che della sua volonta', con-
Sapevolmente espressa, si tenga conto in sede di affidamento all'uno e
All'altro genitore, nel procedimento di divorzio. (documento uda corte di
Appello di genova).*
Tribunale milano pd.880805
Sez. 9 sent. 00885 del 27/01/88
pres. Peschiera am rel. Servetti g
att. Ventrella conv. Lunghi
082240 880805 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi -
cessazione degli effetti - legge n. 74/87 - assegno di divorzio - ha
natura assistenziale e non risarcitoria e compensativa.*
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 10
vicenda: marito - separato legalmente da oltre tre anni - chiede la cessa-
Zione degli effetti civili del matrimonio da cui sono nati tre figli, con
Affidamento dell'unico figlio minore ed assegnazione della casa coniugale
Alla moglie (fintanto che i figli non cessino di convivere con lei), dichia-
Randosi disposto a corrisponderle un assegno mensile di lire 950.000 per il
Mantenimento dei due figli che ancora vivono con lei (essendo il primogenito
Residente altrove). La moglie aderisce alla domanda principale, ma richiede
Un trattamento economico migliore per se' ed i figli. Il tribunale dichiara
La cessazione degli effetti civili del matrimonio, affida il figlio minore
Alla madre assegnandole il godimento della casa coniugale, pone a carico del
Marito l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di lire 400.000 per
Se' e di lire 700.000 - a titolo di contributo al mantenimento dei due figli
Conviventi - e di contribuire direttamente al mantenimento del figlio primo-
Genito, con automatica rivalutazione annuale per tutti gli assegni.
ragioni della decisione: poiche' la nuova disciplina dei rapporti patrimo-
Niali tra coniugi attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assisten-
Ziale prioritaria rispetto a quella risarcitoria e compensativa, non puo'
Procedersi alla sua attribuzione qualora non risulti che il coniuge sia pri-
Vo di "adeguati" mezzi di sostentamento e quindi qualora il giudizio sull'a-
Deguatezza dei mezzi - da rapportarsi alle rispettive condizioni economiche -
Dovesse risolversi in senso sfavorevole al richiedente nessun rilievo
Potrebbe assumere la ricorrenza dei predetti ulteriori profili. Dall'imponi-
Bile dichiarato nelle rispettive denuncie risulta che la moglie non gode di
Redditi adeguati a garantirle un dignitoso mantenimento (lire 3.385.000) e
Sussiste una notevole disparita' rispetto alla posizione reddituale del ma-
Rito (lire 88.507.853); essendo il criterio risarcitorio escluso dalla in-
Tervenuta separazione consensuale ed il compensativo sfornito di sostegno
Probatorio, ad essa spetta solo l'assegno a titolo assistenziale. Per l'as-
Segnazione della casa coniugale a proprieta' indivisa solo sopravvenute cir-
Costanze possono legittimare il riesame della situazione sotto il profilo
Della eventuale cessazione del godimento da parte della moglie, concordato
In sede di separazione. ("doc. Uda corte di appello; prof. M.g. losano
Dell'universita' degli studi - milano").*
Tribunale per i minorenni palermo pd.800057
Sez. 0 dec. 00000 del 12/12/79
pres. Baviera i rel. Baviera i
att. Spadini conv. Orlando figli
117003 800057 potesta dei genitori - decadenza - sentenza dichiarativa dello
scioglimento di matrimonio - affidamento dei figli minori dei coniugi
divorziati - decreto che pronunzia la decadenza dei genitori dalla po-
testa sui figli e dispone affidamento di essi a terze persone - con-
trasto - prevalenza del decreto.*
082211
Cod.civ. Art. 330
Cod.civ. Art. 333
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
la sentenza del tribunale ordinario che, accogliendo la domanda di
Scioglimento del matrimonio, dispone l'affidamento dei figli ai rispettivi
Genitori, e in evidente contrasto con il decreto del tribunale per i mino-
Renni che ha pronunziato la decadenza degli stessi genitori dalla potesta
Sui figli e ha affidato costoro a persone diverse. Nel contrasto, deve avere
Prevalenza - e deve ricevere percio esecuzione - il decreto del tribunale
Per i minorenni, destinato a perseguire la funzione - di ordine pubblico -
Dell'esatto esercizio della potesta dei genitori sui figli e a realizzare
Protezione per costoro. Pertanto la esecuzione del decreto del tribunale per
I minorenni, che si svolge con le forme dell'esecuzione degli atti ammi-
Nistrativi, non puo essere ostacolata da una sentenza di divorzio di diverso
Contenuto emessa dal tribunale ordinario.*
** avviso di pubblicazione **
Tribunale genova pd.055983
Sez. 0 ord. 00000 del 01/04/82
pres. Iannino rel. Dogliotti
att. Casagrande conv. Gorla
082205 055983 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - affidamento
dei figli - nomina di un curatore speciale - mancata previsione -
questione di illegittimita' costituzionale - non manifesta infondatez-
za.*
Costituzione art. 3 comma 1
Costituzione art. 3 comma 2
Costituzione art. 24 comma 2
Costituzione art. 30
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5 comma 1
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6 comma 2
non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituziona-
Le dell'art. 5 comma primo, in relazione all'art. 6 comma secondo della leg-
Ge n. 898 del 1970, laddove non e' prevista la nomina di un curatore specia-
Le che rappresenti il figlio minore delle parti nel procedimento di divor-
Zio, in ordine alla pronuncia sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento
Che lo riguardi. (massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la
Rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale anno-
Tazione).*
Giurisprudenza di merito anno 1982 pag. 1117
** avviso di pubblicazione **
Tribunale milano pd.162183
Sez. 0 ord. 00000 del 26/01/82
pres. Iannino rel. Aa
att. Casagrande conv. Gorla
082205 162183 famiglia - matrimonio - scioglimento (divorzio) - provvedimen-
ti per i figli - mancata previsione della nomina di un curatore spe-
ciale che li rappresenti in giudizio - questione di legittimita'
costituzionale.*
Costituzione art. 3
Costituzione art. 24
Costituzione art. 30
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5 comma 1
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6 comma 2
non e' manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3, 24 e 30 cost.
- la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma primo (in
Relazione all'art. 6, comma secondo), legge 1 dicembre 1970, n. 898, nella
Parte in cui non prevede la nomina di un curatore speciale che rappresenti
In giudizio il minore, figlio delle parti, in ordine alla pronuncia sull'af-
Fidamento e ad ogni altro provvedimento, che lo riguardi. (massima a cura
Della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione
Del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*
Archivio civile anno 1983 pag. 165
** avviso di pubblicazione **
Tribunale milano pd.125985
Sez. 0 sent. 00000 del 16/04/84
pres. Dellavalle rel. Pezza
att. Aa conv. Aa
082205 125985 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere -
affidamento del minore - scelta del genitore affidatario (criteri di)
- madre (comportamento gravemente disdicevole e pericoloso sotto ogni
aspetto della) - padre (ottimale, proficua inclinazione e concreta,
collaudata disponibilita' verso la prole del) - affidamento al padre
(opportunita' e legittimita' dello) - preferenza del minore per la
convivenza con la madre - irrilevanza.*
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5
il comportamento contraddittorio, instabile, irregolare e velleitario te-
Nuto costantemente dalla madre, smaniosa, tra l'altro, di liberta' e di nuo-
Ve, eccitanti esperienze esistenziali, con impulsi perfino autodistruttivi,
Legittima il giudice del divorzio ad affidare il figlio (dodicenne) al
Padre, peraltro sempre sollecito alle esigenze di quest'ultimo, nonostante
La diversa preferenza espressa dal minore, qualora il padre continui a di-
Mostrare verso la prole concreta disponibilita' ed ottimale, proficua incli-
Nazione. (massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista
Stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*
Il diritto di famiglia e delle persone anno 1984 pag. 662
** avviso di pubblicazione **
Tribunale genova pd.331486
Sez. 0 sent. 00000 del 28/04/84
pres. Iannino rel. Dogliotti
att. Bichi conv. Melis
082205 331486 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere -
affidamento dei figli - in genere - fermo convincimento dei minori di
convivere con alcuno dei genitori - rilevanza.*
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
la scelta espressa con fermezza e coerenza dalle figlie minori (rispetti-
Vamente di tredici e undici anni) di voler convivere con la madre anziche'
Con il padre costituisce valido motivo per modificare gli accordi intervenu-
Ti tra i coniugi nel corso del precedente giudizio di separazione. (con nota
Del mag. Francesco mazza-galanti). (massima a cura della rivista sottoindi-
Cata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per
L'eventuale annotazione).*
Giurisprudenza di merito anno 1986 pag. 610
** avviso di pubblicazione **
Tribunale piacenza pd.075987
Sez. 0 sent. 00000 del 04/02/86
pres. Bonati rel. Bonati
att. Aa conv. Aa
082205 075987 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere -
prole (affidamento della) - entrambi i genitori (affidamento) - oppor-
tunita' e conseguente legittimita' - principio (sussistenza in linea
di) - minore (presenza alternata e proficua in entrambi i nuclei del)
- ammissibilita' - separazione pregressa dei genitori (identica situa-
zione di fatto in costanza della) - sussistenza - situazione consoli-
data (proseguimento) - legittimita'.*
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 19/5/1975 num. 151 art. 211
Tratt. Internaz. Del 22/11/1984
il giudice del divorzio, qualora entrambi i coniugi ne facciano richiesta
Motivata, puo' ben disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi,
Tutte le volte in cui tra il minore ed i genitori vi siano ottimi rapporti,
Poiche' una soluzione siffatta e', in linea di principio, la piu' opportuna
In quanto consona all'interesse ottimale del minore stesso: la presenza al-
Ternata nei due nuclei familiari rende pressoche' impossibile la strumenta-
Lizzazione della prole o la dissacrazione del partner assente ovvero, anco-
Ra, altri atteggiamenti distorti ed anomali che influiscono inevitabilmente
In modo negativo sullo sviluppo psicofisico dei soggetti in eta' evolutiva,
Tanto piu' qualora l'identica situazione di fatto aveva caratterizzato, pro-
Ficuamente, la pregressa separazione personale dei coniugi. (massima a cura
Della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione
Del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*
Il diritto di famiglia e delle persone anno 1986 pag. 183
** avviso di pubblicazione **
Tribunale monza pd.292087
Sez. 0 sent. 00000 del 19/11/86
pres. Laudisio rel. Lapertosa
att. Aa conv. Aa
082254 292087 famiglia - matrimonio: 1) scioglimento - divorzio (sentenza
di) - affidamento della prole (disposizioni sullo) - modifica - rito
ordinario - ammissibilita' - rito camerale (prescrizione autentica
del) - finalita' - provvedimento del giudice - sentenza (natura
sostanziale di) - sussistenza: 2) separazione giudiziale - prole (af-
fidamento della) - criteri di decisione - interesse del minore (ri-
guardo esclusivo allo) - genitori (accordi pregressi tra i) - rilevan-
za condizionata - genitore e figli (pregressa convivenza di fatto tra)
- interesse della prole (conservazione subordinata allo) - situazione
di fatto (modifica della) - ammissibilita'.*
Cod.civ. Art. 151 *cost.
Cod.civ. Art. 155 *cost.
Cod.proc.civ. Art. 708 *cost.
Cod.proc.civ. Art. 710 *cost.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 9 *cost.
benche' l'art. 9 della legge sul divorzio preveda l'adozione del rito ca-
Merale ai fini della revisione delle disposizioni contenute nella sentenza
Di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con-
Cernenti l'affidamento della prole, devesi tuttavia ritenere ammissibile la
Domanda di modifica introdotta col rito ordinario, poiche' il giudizio di
Revisione contemplato dalla citata disposizione di legge, pur svolgendosi in
Camera di consiglio, configura un procedimento contenzioso, che si svolge in
Pieno contraddittorio delle parti e si chiude con un provvedimento che, pur
Con forma di decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza. Nel deci-
Dere circa l'affidamento della prole, il giudice deve avere riguardo esclu-
Sivamente alla maggiore o minore idoneita' dello uno o dell'altro genitore
Ad occuparsi dell'educazione dei figli, senza che la sua decisione possa es-
Sere in alcun modo influenzata da accordi pregressi adottati al riguardo dai
Coniugi; tali accordi vanno tenuti in considerazione solo se appaiono ispi-
Rati alla tutela dell'interesse dei figli, e, ove tali accordi si siano gia'
Tradotti nella costituzione di un rapporto di convivenza tra la prole ed un
Genitore prima della decisione del giudice, possono al piu' offrire a
Quest'ultimo solo dei dati utili per la scelta del genitore affidatario, a
Seconda che la tutela dell'interesse della prole esiga la conservazione o la
Modificazione della situazione di fatto instauratasi. (massima a cura della
Rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del
Provvedimento e per l'eventuale annotazione).*
Il diritto di famiglia e delle persone anno 1987 pag. 275
** avviso di pubblicazione **
Tribunale napoli pd.356487
Sez. 0 sent. 00000 del 20/01/86
pres. Demartino rel. Militerni
att. Cotronei conv. Caracciolo
082223 356487 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio: 1) competenza
e procedimento - giudizio di divorzio riunito a procedimento per la
revisione delle condizioni della gia' disposta separazione personale -
pronuncia non definitiva di divorzio - assorbimento delle domande ex
art. 710 cod. Proc. Civ.; 2) affidamento dei figli - criteri.*
082254
Cod.civ. Art. 155 *cost.
Cod.proc.civ. Art. 710 *cost.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 4
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
ove, riunito il giudizio di divorzio a quello di modifica delle condizioni
Della gia' disposta separazione personale, sia pronunciato - con sentenza
Non definitiva - il divorzio stesso, devono dichiararsi assorbite tutte le
Pretese patrimoniali hinc inde avanzate dalle parti ex art. 710 cod. Proc.
Civ.. In caso di divorzio il giudice deve scegliere il genitore, cui affida-
Re i figli minori, sulla base di molteplici elementi: l'eta', il sesso, le
Condizioni di salute, la sua personalita', la disponibilita' e l'ambiente in
Cui vive. (massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista
Stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*
Giurisprudenza di merito anno 1987 pag. 336
** avviso di pubblicazione **
Tribunale genova pd.022088
Sez. 0 sent. 00000 del 28/04/84
pres. Iannino rel. Dogliotti
att. Bichi conv. Melis
082205 022088 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - affidamento
dei figli - in genere - fermo convincimento dei minori di voler convi-
vere con alcuni dei genitori - rilevanza.*
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
la scelta espressa con fermezza e coerenza dalle figlie minori (rispetti-
Vamente di tredici e undici anni) di voler convivere con la madre anziche'
Con il padre costituisce valido motivo per modificare gli accordi intervenu-
Ti tra i coniugi nel corso del precedente giudizio di separazione. (massima
A cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la mo-
Tivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*
Rivista italiana di medicina legale anno 1987 pag. 628
** avviso di pubblicazione **
Tribunale napoli pd.046288
Sez. 1 sent. 04367 del 08/05/86
pres. Demartino rel. Militerni
att. C conv. C
082254 046288 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi -
effetti - provvedimenti per i figli - domanda di modifica dei provve-
dimenti patrimoniali e relativi ai figli - affidamento dei minori -
criteri.*
le domande dirette ad ottenere modifiche della pronunzia di separazione
Sono assorbite nella successiva richiesta di divorzio. Il giudice nell'affi-
Damento dei figli deve scegliere il genitore ritenuto piu' idoneo sulla base
Di molteplici elementi, quali l'eta', il sesso, le condizioni di salute, la
Personalita' dell'uno e dell'altro coniuge, la disponibilita' e l'ambiente in
Cui ciascuno di essi vive ed opera. (p. Colella) (massima a cura della ri-
Vista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del
Provvedimento e per l'eventuale annotazione).*
Diritto e giurisprudenza anno 1987 pag. 214
** avviso di pubblicazione **
Tribunale napoli pd.093089
Sez. 0 sent. 00000 del 15/03/88
pres. Militerni rel. Militerni
att. Punturello conv. Russo
082293 093089 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento
- in genere - domanda congiunta - disaccordo sulle modalita' di affi-
damento dei figli minori - inammissibilita'.*
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 4
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
il ricorso congiunto dei coniugi di divorzio e' inammissibile, allorche'
In sede di comparizione uno di essi dichiari di non essere d'accordo sulle
Modalita' di affidamento dei figli minori. (con nota di mario finocchiaro).
(massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa
Per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*
Giurisprudenza di merito anno 1988 pag. 979
** avviso di pubblicazione **
Tribunale napoli pd.099889
Sez. 0 sent. 00000 del 20/01/86
pres. Demartino rel. Militerni
att. Cotronei conv. Caracciolo
082278 099889 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi -
verso la prole - affidamento dei minori - idoneita' del genitore -
criteri - interesse del minore - riferimento esclusivo.*
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
il giudice del divorzio, nell'affidamento dei figli, deve scegliere il ge-
Nitore piu' idoneo sulla base di molteplici elementi, quali l'eta', il ses-
So, le condizioni di salute, la personalita' dell'uno e dell'altro coniuge,
La disponibilita' e l'ambiente in cui ciascuno di essi vive, al solo fine di
Garantire l'interesse del minore, e senza che tale scelta costituisca o pos-
Sa intendersi come misura sanzionatoria verso uno dei coniugi. (con nota di
Massimo dogliotti) (massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare
La rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale an-
Notazione).*
Giurisprudenza italiana anno 1988 pag. 532
** avviso di pubblicazione **
Tribunale verona pd.347190
Sez. 0 dec. 00000 del 23/02/89
pres. Iannetti rel. Fabiani
att. D.r. conv. M.g.
082319 347190 famiglia - matrimonio - separazione personale - effetti -
provvedimenti per i figli - affidamento familiare ex art. 2 legge n.
184 del 1983 - in sede di modifica delle condizioni della separazione -
ammissibilita'.*
Cod.civ. Art. 155 *cost.
Cod.proc.civ. Art. 710 *cost.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 5/5/1983 num. 184 art. 2
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
in caso di temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei ge-
Nitori, il tribunale puo' procedere all'affidamento familiare di cui all'ar-
T. 2 legge 4 maggio 1983 n. 184, non solo in esito al divorzio dei genitori
(art. 6 comma ottavo legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art.
11 legge 6 marzo 1987 n. 74), ma anche in caso di loro separazione personale
O di modifica delle condizioni di una pregressa separazione. In una tale e-
Venienza il giudice della separazione dispone direttamente l'affidamento ad
Un nucleo familiare da lui scelto, stabilendone le modalita', la durata,
L'assegno di mantenimento eventualmente dovuto dai genitori nonche' che il
Servizio locale riferisca ad esso tribunale periodicamente sull'andamento
Dell'affido stesso. (massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare
La rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale an-
Notazione).*
Giurisprudenza di merito anno 1990 pag. 34
Corte di appello perugia pd.891162
Sez. 0 sent. 00000 del 09/10/86
pres. Casciarri rel. Morani
att. Basili conv. Tosti
082162 891162 famiglia - matrimonio - nullita' - pubblico ministero - giudi-
zio di modifica delle condizioni fissate in sede di separazione con-
sensuale - non e' causa matrimoniale - intervento obbligatorio -
esclusione - e' intervento facoltativo.*
Cod.proc.civ. Art. 711
Cod.proc.civ. Art. 70 *cost.
vicenda: la corte, ha respinto l'eccezione pregiudiziale di nullita' della
Sentenza impugnata per omesso intervento del pm in primo grado, eccezione
Dedotta dal procuratore generale ed ha confermato la sentenza detta che ave-
Va condannato il convenuto appellante a corrispondere alla moglie il chiesto
Aumento del contributo per il mantenimento delle figlie minori.
ragioni della decisione: 1. - in analogia con quanto espressamente
Disposto dall'art. 9 della legge 898/1970 sostituito dall'art. 2 della legge
436/1978 che non prevede piu' l'intervento obbligatorio del p.m., in caso di
Revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio concernenti l'affi-
Damento dei figli nonche' la misura e le modalita' dei contributi da cor-
Rispondersi ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 898/1970, deve escludersi
La necessita' della partecipazione del p.m. al giudizio di modificazione
Delle condizioni della separazione consensuale, giudizio promosso ai sensi
Dell'art. 7115 cod. Proc. Civ. E avente ad oggetto lo adeguamento del con-
Tributo di mantenimento per i figli ed il pagamento della quota di canoni di
Affitto di immobili in comproprieta' tra i coniugi, giacche' la controversia
De qua non puo' definirsi causa matrimoniale attinente cioe' al vincolo di
Coniugio e nella quale e' richiesto, a norma dell'art. 70 - primo comma - n.
2 cod. Proc. Civ., L'intervento obbligatorio del p.m.. 2. - quando ricorre
Una ipotesi d'intervento facoltativo del p.m. previsto dall'art. 70 - quinto
Comma cod. Proc. Civ. (come nella specie, trattandosi di causa per la quale
Puo' configurarsi un pubblico interesse ad intervenire), non sussiste la
Nullita' della sentenza impugnata per omessa partecipazione del p.m. al giu-
Dizio di primo grado, omessa partecipazione che da' luogo ad una nullita'
Insanabile e rilevabile d'ufficio solo nel caso d'intervento obbligatorio
(artt. 158 e 70 - primo comma cod. Proc. Civ.). (documento uda corte appello
Perugia).*
Corte di appello napoli pd.900029
Sez. 1 sent. 00352 del 15/03/88
pres. Caputo m rel. Dalessandro f
att. Baldi v conv. Buonomo s
082327 900029 famiglia - matrimonio - separazione dei coniugi - casa fami-
liare - assegnazione - coniuge convivente con figli maggiorenni - am-
missibilita'.*
082318
Cod.civ. Art. 155 *cost.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6 comma 6
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
vicenda: l'appellante chiede la riforma della sentenza di separazione per-
Sonale che ha assegnato la casa familiare al coniuge non titolare di diritti
Sulla stessa, ne' affidatario dei figli (ormai maggiorenni), e, quindi, come
Sola conseguenza del diritto al mantenimento spettantegli. L'appello e'
Respinto.
ragioni della decisione: l'assegnazione della casa familiare puo' avvenire
Come espressione del diritto al mantenimento spettante al coniuge. Inoltre
L'art. 155 cod. Civ. Ha accentuato i poteri discrezionali del giudice in te-
Ma di assegnazione della casa familiare, che puo' avvenire in favore di uno
Qualsiasi dei coniugi, anche se non affidatario dei figli, perche' quest'ul-
Tima qualita' da' luogo solo ad una preferenza e non ad una regola assoluta
Ed inderogabile (cass. 86/6570). Ovviamente il giudice deve dare dell'eser-
Cizio del proprio potere una adeguata giustificazione, come, nella specie,
La circostanza che le figlie, pur maggiorenni, continuano a convivere con la
Madre, non avendo acquistato una propria autonomia. Del resto l'assimilazione
Della convivenza con la prole maggiorenne all'affidamento dei figli minori,
O, comunque, la capacita' della prima circostanza a giustificare l'assegna-
Zione della casa familiare, trova conferma nel nuovo testo dell'art. 6,
Sesto comma legge 898/70, come modificato dall'art. 11 della legge 74/87, il
Quale stabilisce che "l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza
Al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono
Oltre la maggiore eta'". E l'interesse (tutelato dal legislatore in sede di
Divorzio) a tenere uniti nella casa familiare i figli con uno dei genitori,
Per rendere meno traumatica la disgregazione della famiglia, sussiste a mag-
Gior ragione in caso di separazione. (documento uda corte appello napoli)
(red. De falco dott. Roberto, giurinform uda corte appello napoli).*
Tribunale messina pd.910187
Sez. 1 sent. 00380 del 15/05/89
pres. Loturco rel. Loturco
att. Moscheo conv. Abramo
037103 910187 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio: 1) affidamen-
to del figlio al padre - fattispecie; 2) provvedimento interinale con-
cernente l'affidamento del figlio - conferma.*
vicenda: l'attrice chiede la pronunzia di cessazione degli effetti civili
Del matrimonio e l'affidamento del figlio minore, oltre al mantenimento per
Se' stessa fino a quando non abbia trovato idonea sistemazione. Il tribunale
Accoglie parzialmente la domanda confermando l'affidamento del bambino al
Padre, che vive nella stessa casa dei propri genitori.
ragioni della decisione: 1) la decisione di affidare il figlio ad uno dei
Genitori deve avere come esclusivo referente l'interesse morale e materiale
Del minore, al di sopra di quelli che possono essere gli intendimenti, anche
Affettivi, dei genitori stessi. Va pertanto affidato il bambino al padre (di
Circa tre anni piu' grande della madre) date le migliori condizioni, non
Soltanto finanziarie, in cui questi versa. Il padre vive infatti con i
Propri genitori, che sono nelle possibilita' fisiche ed economiche di sod-
Disfare ogni esigenza del nipote, assicurando cosi' al minore una ininter-
Rotta assistenza ed assidue cure; cose queste che la madre non e' in condi-
Zione di garantire, vivendo sola e dovendo attivarsi per ragioni di lavoro.
2) nel caso in cui un minore, figlio di genitori separati, sia stato gia'
Affidato in via provvisoria ad uno di questi ed il genitore affidatario ri-
Sulti essere idoneo a garantire al figlio tutto quello di cui ha bisogno,
Sarebbe controproducente, ai fini del raggiunto equilibrio del minore, cam-
Biare questa consolidata situazione accordando l'affidamento alternato tra i
Due genitori. E' concesso comunque al genitore non affidatario di avere piu'
Frequenti contatti con il figlio. (documento uda tribunale messina). (red.
Dott. A.m. tripodo giurinform messina).*
Tribunale messina pd.920560
Sez. 1 sent. 00121 del 06/02/91
pres. Loturco b rel. Totaro a
att. A. B. Conv. A. F.
082278 920560 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi -
verso la prole - affidamento del figlio minore - coniuge affidatario -
richiesta di autorizzazione al cambiamento di residenza - diritti del
genitore non affidatario - interessi contrapposti - valutazione - fat-
tispecie.*
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
vicenda: la ricorrente chiede al tribunale la pronuncia della cessazione
Degli effetti civili del matrimonio con l'autorizzazione a portare con se'
Il figlio minore all'estero ove intende trasferirsi per motivi di lavoro. Il
Tribunale accoglie il ricorso ma nega l'autorizzazione.
ragioni della decisione: ai fini della decisione sulla richiesta di auto-
Rizzazione del coniuge divorziato affidatario del figlio minore a fissare la
Propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge rileva sia l'interes-
Se del minore ad una piena maturazione psichica, sia il diritto-dovere del
Genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della
Prole. Non appare decisivo in tal senso il disposto dell'art. 6 ultimo comma
Legge 1 dicembre 1970 n. 898 riguardante l'obbligo di comunicazione dell'e-
Ventuale cambiamento di residenza o di domicilio, dovendosi in ogni caso co-
Ordinare la facolta' del coniuge affidatario di fissare la propria residenza
Con l'anzidetto diritto-dovere dell'altro coniuge e con l'interesse della
Prole. (nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che l'interesse del mi-
Nore ad una piena maturazione psichica, che esige un costante ed effettivo
Riferimento anche alla figura del padre, ed il diritto-dovere di questi di
Mantenere stabili rapporti con la prole non possano, salva diversa intesa
Tra le parti, andare sacrificati a cagione di una generica aspirazione al
Lavoro della madre determinata da una libera scelta e non da provata neces-
Sita'). (documento uda tribunale messina).*
Corte di appello reggio calabria pd.920573
Sez. 0 sent. 00052 del 04/04/92
pres. Viola rel. Bruno
att. Iacopino m. Conv. Poli
082296 920573 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento
- appello - assegno di divorzio - mezzi adeguati - sussistenza - atti-
vita' di lavoro del coniuge consolidata in costanza di matrimonio -
non obbligatorieta' della corresponsione.*
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 10
vicenda: con sentenza n. 242/91 il tribunale dichiarava cessati gli effet-
Ti civili del matrimonio, confermando l'affidamento dei figli minori alla
Madre, con facolta' per il padre di vederli e tenerli con se' nelle festivi-
Ta', (natalizie in parte). Fissava la corresponsione a carico dello iacopi-
No, di un assegno di l. 500.000 a titolo di contributo per il mantenimento
Dei figli e un assegno di divorzio di l. 200.000, rivalutabili annualmente.
Il coniuge proponeva appello, sottolineando la necessita' di una revisione
Delle modalita' del diritto di visita e dell'importo dell'assegno di divor-
Zio. La corte accoglieva in parte l'appello proposto e in parziale riforma
Rigettava la rinnovata richiesta dell'assegno di divorzio richiesta.
ragioni della decisione: il concetto di adeguatezza va rapportato non gia'
Ad uno standard medio di "dignitoso mantenimento", quanto piuttosto al teno-
Re di vita che il coniuge aveva in costanza di matrimonio. Nella specie la
Situazione lavorativa del coniuge si e' consolidata (passando da insegnante
Precaria a professoressa di ruolo) e pertanto il suo standard di vita e'
Migliorato, tanto da non rendere necessaria la corresponsione dell'assegno
Di divorzio, da parte dell'altro coniuge. (documento uda tribunale reggio
Calabria) (red. F. Panuccio - giurinform reggio calabria).*
Corte di appello reggio calabria pd.920574
Sez. 0 sent. 00052 del 04/04/92
pres. Viola rel. Bruno
att. Iacopino m conv. Poli
082296 920574 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento
- appello - elargizioni di danaro - esborsi - eventuale riduzione del-
l'assegno di mantenimento - irrilevanza.*
L. Del 1/2/1970 num. 898 art. 5
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 10
vicenda: con sentenza n. 242/91 il tribunale dichiarava cessati gli effet-
Ti civili del matrimonio, confermando l'affidamento dei figli minori alla
Madre, con facolta' per il padre di vederli e tenerli con se' nelle festivi-
Ta', (natalizie in parte). Fissava la corresponsione a carico dello iacopi-
No, di un assegno di l. 500.000 a titolo di contributo per il mantenimento
Dei figli e un assegno di divorzio di l. 200.000, rivalutabili annualmente.
Il coniuge proponeva appello, sottolineando la necessita' di una revisione
Delle modalita' del diritto di visita e dell'importo dell'assegno di divor-
Zio. La corte accoglieva in parte l'appello proposto e in parziale riforma
Rigettava la rinnovata richiesta dell'assegno di divorzio.
ragioni della decisione: gli esborsi di spesa sostenuti dal coniuge non
Affidatario nell'interesse dei minori non influiscono in alcun modo sull'am-
Montare dell'assegno di mantenimento, ove queste risultino, come nella spe-
Cie effettuate per spirito di liberta' per soddisfare appunto esigenze ulte-
Riori, e dunque ricollegabili, ad un titolo diverso. (documento uda tribuna-
Le reggio calabria) (red. F. Panuccio - giurinform reggio calabria).*
Corte di appello reggio calabria pd.920575
Sez. 0 sent. 00052 del 04/04/92
pres. Viola rel. Bruno
att. Iacopino m. Conv. Poli
082296 920575 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento
- appello - spese straordinarie - concorrenza del coniuge non affida-
tario - esigenze di equita' - accoglimento.*
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 10
vicenda: con sentenza n. 242/91 il tribunale dichiarava cessati gli effet-
Ti civili del matrimonio, confermando l'affidamento dei figli minori alla
Madre, con facolta' per il padre di vederli tenerli con se' nelle
Festivita', (natalizie in parte). Fissava la corresponsione a carico dello
Iacopino, di un assegno di l. 500.000 a titolo di contributo per il manteni-
Mento dei figli e un assegno di divorzio di l. 200.000, rivalutabili annual-
Mente. Il coniuge proponeva appello, sottolineando la necessita' di una re-
Visione delle modalita' del diritto di visita e dell'importo dell'assegno di
Divorzio. La corte accoglieva in parte l'appello proposto e in parziale ri-
Forma rigettava la rinnovata richiesta dell'assegno di divorzio richiesta.
ragioni della decisione: le spese straordinarie devono essere oggetto di
Pronuncia separata da parte dei giudici. Risponde infatti a criteri di equi-
Ta' che il genitore non affidatario debba concorrere alle spese che esulino
Dall'ambito di ordinaria amministrazione. I criteri di determinazione di ta-
Le concorso possono essere fissati nella necessita' della spesa e nella sua
Documentazione. (documento uda tribunale reggio calabria) (red. F. Panuccio
- giurinform reggio calabria).*
** avviso di pubblicazione **
Tribunale genova pd.180291
Sez. 0 sent. 00000 del 22/09/88
pres. Iannino rel. Sangiuolo
att. Aa conv. Aa
082304 180291 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi -
separazione consensuale pregressa (giudizio per la modifica delle con-
dizioni di) - nuove disposizioni sullo affidamento della prole minore
(richiesta di) - genitore affidatario (criteri di valutazione e di
scelta del) - minore (preferenza del) - rilevanza decisiva - presup-
posti, condizioni e limiti - separazione consensuale pregressa (giudi-
zio per la modifica delle condizioni di) - nuove disposizioni sull'af-
fidamento della prole minore (richiesta di) - genitore affidatario
(criteri di valutazione e di scelta del) - genitori (famiglia di fatto
costituita da uno dei) - affidamento (rilevanza negativa ai fini del-
lo) - esclusione - famiglia di fatto (inserimento ottimale del minore
in seno alla) - partner del genitore (consolidata, proficua convivenza
del minore con la) - interesse del minore (preminenza incondizionata
dello) - ulteriore permanenza nella famiglia di fatto (vantaggi rile-
vanti e sicuri per il minore dalla) - genitore convivente more uxorio
(affidamento al) - opportunita' e legittimita'.*
Cod.civ. Art. 147
Cod.civ. Art. 155 *cost.
in sede di separazione (e di divorzio), nella scelta del genitore affida-
Tario della prole minore va privilegiata la consapevole, motivata, sicura
Preferenza della prole stessa per uno dei genitori, preferenza che, fino a
Prova del contrario, costituisce affidabile arra per la sussistenza di un
Rapporto educativo ottimale e idoneo ad assicurare alla prole la necessaria
Sicurezza psicologica. La famiglia di fatto che il genitore separato abbia
Costituito dopo la separazione dal coniuge, ove sia caratterizzata da stabi-
Lita' ed armonia ed abbia da tempo bene accolto la prole, che in essa ha po-
Tuto realizzare un assai soddisfacente sviluppo psicofisico, non costituisce
Elemento ostativo all'affido dei figli al genitore concubinario: in seno al-
La famiglia di fatto, invero, e' cosi' alla prole garantita, oltre ad un
Maggior benessere, la necessaria stabilita' affettiva e la necessaria sicu-
Rezza nei rapporti intersoggettivi, con effetti benefici anche per quanto
Attiene ai rapporti della prole con il genitore non affidatario. (con nota
Di simonetta boccaccio). (massima a cura della rivista sottoindicata. Con-
Sultare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'even-
Tuale annotazione).*
Il diritto di famiglia e delle persone anno 1990 pag. 871
** avviso di pubblicazione **
Corte di appello l'aquila pd.037092
Sez. 0 dec. 00000 del 16/05/89
pres. Dematteis rel. Aa
att. Di rito conv. D'aloisio
082268 037092 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - revisione
condizioni - affidamento minori - intervento obbligatorio del pubblico
ministero - nullita' del procedimento.*
Cod.proc.civ. Art. 70 *cost.
Cod.proc.civ. Art. 710 *cost.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 9 *cost.
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 13
l'obbligatorieta' dell'intervento del pubblico ministero richiesto a pena
Di nullita' dell'art. 70 cod. Proc. Civ. Nelle "cause matrimoniali comprese
Quelle di separazione", sussiste ogniqualvolta vi siano aspetti che ripetono
La loro genesi dal matrimonio e che assumono un rilievo che travalica l'in-
Teresse dei coniugi. (con nota di lorena ambrosini) (massima a cura della
Rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del
Provvedimento e per l'eventuale annotazione).*
Giurisprudenza italiana anno 1991 pag. 611
** avviso di pubblicazione **
Tribunale napoli pd.248092
Sez. 0 sent. 00000 del 18/06/90
pres. Demartino rel. Militerni
att. Aa conv. Aa
082293 248092 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento
- in genere - coniugi (rapporti personali e patrimoniali tra) - rego-
lamentazione - domanda congiunta di divorzio - prole (affidamento del-
la) - genitore affidatario (limiti concordati alla autonomia del) -
nonni paterni e nipoti (concordata esclusione di ogni contatto tra) -
clausola convenzionale (illegittimita' della) - interesse minorile
(salvaguardia incondizionata ed integrale dello) - necessita'.*
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 4
non e' conforme alle esigenze psicologiche e spirituali dei minori e ad un
Ottimale sviluppo della loro personalita', l'accordo dei genitori, in seno
Ad una domanda congiunta di divorzio, diretto a stabilire, per il coniuge
Affidatario della prole, l'impegno ad evitare ogni contatto di questa con i
Nonni paterni, allorche' manchi una adeguata causa giustificativa di una si'
Rilevante clausola in tal senso, clausola che il tribunale non puo' omologa-
Re, tanto piu' che i contatti con i nonni consentono, di regola, di sopperi-
Re, nella societa' d'oggi, alle frequenti, prolungate assenze, per motivi di
Lavoro od altro, dei genitori dalla casa familiare. (massima a cura della
Rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del
Provvedimento e per l'eventuale annotazione).*
Il diritto di famiglia e delle persone anno 1991 pag. 624
** avviso di pubblicazione **
Tribunale catania pd.188194
Sez. 0 sent. 00000 del 31/12/92
pres. Vergari rel. Vagliasindi
att. Nobile conv. Pellegrino
082319 188194 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi -
effetti - provvedimenti per i figli - affidamento dei figli: 1) poteri
del giudice - servizi sociali - utilizzazione - ammissibilita'; 2) vo-
lonta' del minore - rilevanza; 3) minori - mantenimento - assegno - a-
deguamento automatico - ammissibilita'.*
Cod.civ. Art. 155 *cost.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 10
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
al fine di formare il proprio convincimento circa l'esclusivo interesse
Del minore nell'affidamento, il giudice della separazione o del divorzio
Puo' avvalersi dei servizi sociali, poiche', nella misura in cui adotta
Provvedimenti relativi alla prole, e' da considerare giudice minorile a tut-
Ti gli effetti. Il fermo convincimento del minore di voler vivere con uno dei
Genitori deve essere tenuto, alla luce delle circostanze caratterizzanti il
Contesto familiare, in adeguata considerazione ai fini del relativo affida-
Mento. In applicazione analogica della disciplina dettata per l'assegno di
Divorzio, l'importo dei contributi per il mantenimento dei figli fissato in
Sede di separazione personale deve essere automaticamente adeguato con rife-
Rimento agli indici di svalutazione monetaria. (massima a cura della rivista
Sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del provvedi-
Mento e per l'eventuale annotazione).*
Il foro italiano anno 1994 pag. 1250
** avviso di pubblicazione **
Tribunale per i minorenni l'aquila pd.050595
Sez. 0 sent. 00000 del 19/11/93
pres. Aa rel. Manera
att. Aa conv. Aa
037099 050595 capacita' della persona fisica - potesta' ai genitori - eser-
cizio - in genere - intervento del tribunale per i minorenni - proce-
dimento di separazione personale o di divorzio (pendenza di) - minore
dodicenne od ultradodicenne (audizione del) - necessita' - eta' di po-
co inferiore ai dodici anni (minore avente una) - opportunita'
dell'audizione (ammissibilita' solo in caso di) - eta' inferiore a sei
anni (minore avente una) - inopportunita' dell'audizione - minore in
tenerissima eta' (scelta del genitore affidatario da parte del) - i-
nammissibilita' - auto e/o eterosuggestionabilita' del minore assai
piccolo.*
Cod.civ. Art. 316
Cod.civ. Art. 330
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 4
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 11
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 8
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 23
ai fini dell'adozione dei provvedimenti sull'affidamento della prole, in
Corso di procedimento di separazione personale dei coniugi o di divorzio,
L'audizione dei minori si impone qualora essi abbiano compiuto dodici anni,
Ed e' soltanto consentita, se reputata opportuna, l'audizione dei minori che
Non abbiano raggiunto ancora i dodici anni ma non se ne discostino di molto,
Mentre e' senz'altro inopportuna, perche' del tutto inattendibile, se il mi-
Nore sia un infante di neppure sei anni; in tal caso, ove si proceda ugual-
Mente alla audizione del minore, essa non puo' avere, e non ha, alcuna rile-
Vanza probatoria, data la notoria, indubbia, facilissima influenzabilita' ed
Auto e/o eterosuggestionabilita' dei minori in eta' tenerissima, cui con
Certezza sarebbe aberrante affidare la scelta del genitore affidatario mal-
Grado l'assoluta mancanza, nel minore di sei anni, d'ogni facolta' apprezza-
Bile di discernimento e d'ogni capacita' rilevante di giudizio. (massima a
Cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la moti-
Vazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*
Il diritto di famiglia e delle persone anno 1994 pag. 689
** avviso di pubblicazione **
Tribunale catania pd.050795
Sez. 0 sent. 00000 del 31/01/94
pres. Vergari rel. Morgia
att. Aa conv. Aa
082308 050795 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi -
effetti - abitazione - criteri di assegnazione - legge 6 marzo 1987 n.
74 (applicabilita' alla separazione della) - figli minori conviventi
ed economicamente non autosufficienti (assenza di) - coniuge economi-
camente piu' debole ed incolpevole (assegnazione della casa familiare
al) - possibilita' e non obbligatorieta' - figli minori o conviventi
ed economicamente non autosufficienti (presenza di) - coniuge affida-
tario o convivente (priorita' e non esclusivita' del criterio dell'as-
segnazione della casa familiare al) - interessi della prole ed inte-
ressi del coniuge piu' debole ed incolpevole (comparazione degli) -
necessita'.*
Cod.civ. Art. 155 *cost.
Cod.civ. Art. 156 *cost.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
a seguito della modifica introdotta dalla novella del 1987 sul divorzio,
Applicabile anche alla separazione, in assenza di figli minori o conviventi
Ed economicamente non autosufficienti la casa familiare puo' (vale a dire
Non necessariamente, ma solo se il giudice ritenga che sia necessario un suo
Intervento e ne sussistano le condizioni di legge) essere assegnata al co-
Niuge economicamente piu' debole ed incolpevole in relazione alla crisi del
Matrimonio; in presenza di figli minori o conviventi, il giudice, pur doven-
Do dare prevalenza al criterio dell'affidamento dei figli o della conviven-
Za, puo' assegnare la casa al coniuge non affidatario o con il quale i figli
Non convivano qualora gli interessi di tal coniuge, comparativamente valuta-
Ti alla stregua dei criteri anzidetti, vengano ritenuti nettamente piu' me-
Ritevoli di tutela rispetto a quelli della prole, normativamente considerati
Prioritari, ma non esclusivi. (massima a cura della rivista sottoindicata.
Consultare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'e-
Ventuale annotazione).*
Il diritto di famiglia e delle persone anno 1994 pag. 695
** avviso di pubblicazione **
Corte di appello roma pd.140695
Sez. 0 sent. 00000 del 19/07/94
pres. Morsillo rel. Carlino
att. Aa conv. Aa
082318 140695 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi -
effetti - provvedimenti per i figli - in genere: 1) minore cittadino
italiano e figlio di madre italiana e di padre cittadino straniero -
potesta' parentale (esercizio della) - padre cittadino straniero (ac-
cettazione della giurisdizione italiana da parte del) - giurisdizione
italiana (sussistenza della) - istanza relativa allo esercizio della
potesta' (successiva rinuncia alla) - irrilevanza; 2) separazione giu-
diziale - affidamento della prole minore (domanda, anche in via d'ur-
genza, di) - tribunale ordinario (competenza del) - competenza del
tribunale per i minorenni (insussistenza della) - tribunale per i mi-
norenni (pregresso procedimento avanti al) - irrilevanza - giudice
della separazione (dichiarazione, in sede minorile, della competenza
del) - necessita' - giudizio di divorzio (pendenza, avanti a giudice
straniero, di) - incompetenza del giudice straniero (dichiarazione di)
- inammissibilita'; 3) prole minore (ricerca e rientro nella casa fa-
miliare della) - ricerca e rientro (giudice competente a ricevere la
domanda di) - competenza del tribunale ordinario (sussistenza della) -
normativa sulla protezione, sull'affidamento, sulla sottrazione inter-
nazionale e sul rimpatrio dei minori (domanda di ricerca e rientro a-
vanzata ai sensi della) - ammissibilita' - tribunale per i minorenni
(competenza del) - sussistenza.*
Cod.civ. Art. 151 *cost.
Cod.civ. Art. 155 *cost.
Cod.civ. Art. 330
Cod.civ. Art. 333
Cod.proc.civ. Art. 3
Cod.proc.civ. Art. 4 comma n. 1
Cod.proc.civ. Art. 700
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 4
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 8
L. Del 15/1/1994 num. 64
ai sensi dell'art. 4 n. 1 cod. Proc. Civ., Applicabile per analogia ai
Procedimenti di volontaria giurisdizione, sussiste la giurisdizione della
Magistratura italiana al fine di decidere sullo esercizio della potesta' pa-
Rentale nei confronti di un figlio legittimo cittadino italiano, nato da
Madre italiana e da padre cittadino straniero (nella specie, statunitense)
Che abbia accettato la giurisdizione italiana rivolgendosi al giudice ita-
Liano, pur se successivamente abbia rinunciato all'istanza da lui presentata.
Qualora sia pendente giudizio di separazione personale tra coniugi, la do-
Manda di affidamento del figlio minore va, anche in via di urgenza (art. 700
Cod. Proc. Civ.), Proposta avanti al tribunale ordinario, giudice della se-
Parazione, e non avanti al tribunale per i minorenni, cui e' riservata solo
La competenza a decidere su domande di provvedimenti limitativi od oblativi
Della potesta' genitoriale; a nulla rileva, peraltro, il fatto che la doman-
Da di separazione sia posteriore alla instaurazione di un giudizio avanti al
Tribunale per i minorenni, il quale deve pertanto dichiarare la propria in-
Competenza e la competenza del tribunale ordinario, non potendo altresi' af-
Fermare l'incompetenza del giudice straniero avanti al quale i coniugi hanno
Instaurato giudizio di divorzio, non potendo il giudice italiano interferire
Nell'esercizio della giurisdizione di un giudice straniero. L'istanza formu-
Lata, in costanza di giudizio di separazione personale tra coniugi, da un
Genitore e diretta ad ottenere la ricerca del figlio minore di cui non abbia
Piu' notizia, ed il suo rientro nella casa familiare, va proposta avanti al
Giudice della separazione; ovvero, qualora l'istanza venga proposta ai sensi
Ed ai fini di cui alla legge 15 gennaio 1994 n. 64 - che ratifica e da' ese-
Cuzione alla convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle de-
Cisioni in materia di affidamento di minori e di ristabilimento dell'affida-
Mento, aperta alla firma, al lussemburgo, il 20 maggio 1980, alla convenzio-
Ne sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta
Alla firma, a l'aja, il 25 ottobre 1980, alla convenzione in materia di pro-
Tezione dei minori, aperta alla firma, a l'aja, il 5 ottobre 1961, nonche',
Infine, alla convenzione in tema di rimpatrio di minori, aperta alla firma,
A l'aja, il 28 maggio 1970 - essa (istanza) puo' essere avanzata al tribuna-
Le per i minorenni del luogo dove i provvedimenti invocati devono avere at-
Tuazione. (massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista
Stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*
Il diritto di famiglia e delle persone anno 1995 pag. 157
*
* avviso di pubblicazione **
Corte di appello roma pd.087497
Sez. 0 dec. 00000 del 06/10/95
pres. Palladino rel. Settimj
att. Aa conv. Aa
082262 087497 famiglia - matrimonio - scioglimento - in genere: 1) condizio-
ni della separazione (procedimento di modifica delle) - successivo
giudizio di divorzio (provvedimenti definitivi e provvisori emessi
nel) - giudizio di revisione delle condizioni della separazione (ces-
sazione di efficacia delle statuizioni emesse nel) - materia del con-
tendere (cessazione della) - sussistenza; 2) minori - divorzio o sepa-
razione personale - affidamento dei minori (statuizioni sullo) - inte-
resse esclusivo del minore (principio dello) - preminenza assoluta -
genitori (interessi difformi o confliggenti dei) - irrilevanza - mino-
re di anni cinque - padre non affidatario - intensificazione dei rap-
porti con il figlio (istanza paterna diretta alla) - pregressi atti di
violenza in danno dell'altro coniuge (compimento da parte del padre
di) - rilevanza negativa - insussistenza di reati - irrilevanza - in-
tegrita' psico-fisica del minore (comportamenti paterni nocivi alla) -
fattispecie - inaccoglibilita' della domanda.*
Cod.civ. Art. 151 *cost.
Cod.civ. Art. 155 *cost.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 4
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
Cod.proc.civ. Art. 295
poiche' i provvedimenti (non solo quelli contenuti nella sentenza, ma an-
Che quelli temporanei ed urgenti di competenza del presidente del tribunale)
Adottati nel giudizio di divorzio vengono a sostituire qualsiasi altra sta-
Tuizione precedentemente emessa nel corso del giudizio di separazione e/o di
Procedimenti successivi ad esso connessi o collegati, l'emissione di tali
Provvedimenti fa venire meno la materia del contendere in ordine alle dette
Statuizioni. Pertanto, ove nel corso del procedimento di modifica delle con-
Dizioni della separazione sia sopravvenuta sentenza di divorzio tra i coniu-
Gi, va dichiarata in quel procedimento la cessazione della materia del con-
Tendere, e le statuizioni del giudice del divorzio prendono il posto di
Quelle adottate in sede di separazione o nel corso del procedimento di modi-
Fica di queste. Poiche' qualsiasi provvedimento in tema di affidamento della
Prole va adottato alla stregua dell'esclusivo interesse della stessa e
Dell'irrilevanza degli interessi eventualmente difformi, se non, addirittu-
Ra, confliggenti dei genitori, va disattesa l'istanza del padre, rivolta ad
Una intensificazione della frequentazione del figlio, di cinque anni, allor-
Che' il richiedente non fornisca adeguate garanzie circa lo svolgimento di
Un'attivita' educativa proficua per l'infante, dopo essersi, per di piu',
Reso responsabile di gravi atti di violenza e di sopraffazione nei confronti
Dell'altro genitore (a nulla rilevando che tali atti possano anche non
Costituire reato), ed avere posto in essere comportamenti pericolosi per il
Figlio, quali il condurlo su di una motocicletta di grossa cilindrata, o
Farlo sedere, contra legem, sul sedile anteriore della propria autovettura.
(massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa
Per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*
Il diritto di famiglia e delle persone anno 1996 pag. 1009
** avviso di pubblicazione **
Tribunale monza pd.188197
Sez. 0 sent. 00000 del 02/09/95
pres. Lapertosa rel. Lapertosa
att. Aa conv. Aa
082265 188197 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - effetti - in
genere: 1) assegno di divorzio (decorrenza dello) - passaggio in giu-
dicato della sentenza (decorrenza dal) - legittimita' - mantenimento
della prole (assegno di) - proposizione della domanda (decorrenza dal-
la) - legittimita' necessaria; 2) abitazione familiare (assegnazione
della) - coniuge non titolare della proprieta' o di altro diritto rea-
le (assegnazione della casa al) - spese condominiali e di manutenzione
(sopportazione delle) - coniugi (suddivisione tra i) - legittimita' -
rapporto locativo (criteri di riparto inerenti al) - legittimita'; 3)
genitori (affidamento della prole ai) - impossibilita' - terza persona
(affidamento della prole a) - soggetto affidatario (obbligo di versare
l'assegno di mantenimento al) - legittimita' - parte nel processo di
divorzio (qualita', del soggetto affidatario, di) - insussistenza -
prestazione di mantenimento (diritto del soggetto affidatario di esi-
gere, anche esecutivamente, la) - sussistenza.*
Cod.civ. Art. 147
Cod.civ. Art. 148
Cod.civ. Art. 155 *cost.
Cod.civ. Art. 1241
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 4
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 8
Cod.proc.civ. Art. 708 *cost.
L. Del 4/5/1983 num. 184 art. 2
L. Del 22/12/1973 num. 841 art. 6
mentre la decorrenza dell'assegno di divorzio puo' essere fissata dal giu-
Dice a partire dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che occorra
Una specifica motivazione, ed, in mancanza di anticipata fissazione del ter-
Mine di decorrenza, l'assegno divorzile, trovando causa nel nuovo status
Della parte, e' esigibile solo dal passaggio in giudicato predetto della
Sentenza, da cui consegue, appunto, l'acquisizione del nuovo status, l'ob-
Bligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli minori (o
Maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti) decorre necessariamente,
In via retroattiva, dalla data della domanda giudiziale, poiche' trattasi di
Obbligo che discende dal fatto stesso della procreazione ed e' indipendente
Dalla separazione o dal divorzio dei genitori, al mantenimento obbligati.
Qualora, ai sensi e per gli effetti degli artt. 155, comma quarto cod. Civ.
E 6, comma sesto della legge n. 898/1970, come novellata dalla legge n.
74/1987, il giudice assegni la casa familiare al coniuge non proprietario,
Ne' titolare di altro diritto reale (o personale) su di essa, puo' egli
Disporre che la sopportazione delle spese condominiali e di manutenzione
Dell'immobile siano suddivise tra i coniugi secondo i criteri di riparto
Previsti in tema di rapporto locativo. Qualora il giudice, con la pronuncia
Di divorzio, ritenuta la impossibilita' di affidare la prole ad uno o ad en-
Trambi i genitori, l'affidi a terza persona, onerando il genitore obbligato
Del versamento al soggetto affidatario della somma necessaria al mantenimen-
To della prole stessa, il terzo affidatario, benche' non rivesta la qualita'
Di parte nel giudizio di divorzio, acquista, tuttavia, in virtu' della sen-
Tenza, il diritto di esigere la prestazione destinata al mantenimento, di-
Ritto che egli puo' ben far valere esecutivamente nei confronti del genitore
Obbligato. (con nota di m. Conte). (massima a cura della rivista sottoindi-
Cata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per
L'eventuale annotazione).*
Il diritto di famiglia e delle persone anno 1996 pag. 1446
** avviso di pubblicazione **
Tribunale napoli pd.292897
Sez. 00 sent. 00000 del 28/01/97
pres. Scordo rel. Castiglione
att. Aa conv. Aa
082277 292897 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi -
verso la prole - in genere - prole minore (coniugi con) - regime di
protezione (padre collaboratore di giustizia in) - moglie (richiesta
di divorzio avanzata dalla) - ergastolo (condanna del marito allo) -
dichiarazione del divorzio (presupposti e condizioni per la) - sus-
sistenza - affidamento della prole al nonno paterno e sua collocazione
in regime di protezione (provvedimento del t.m., Successivo alla do-
manda di divorzio, di) - madre (permanenza del figlio presso la) - af-
fidamento del figlio (richiesta materna, al t.o., Di) - gravissimo pe-
ricolo per il figlio (situazione di) - riaffidamento del minore al
nonno paterno (opportunita' e legittimita' del) - tribunale del divor-
zio (competenza a decidere del) - sussistenza - interessi vitali del
minore (poziorita' assoluta degli) - inidoneita' materna all'affida-
mento - insussistenza.
Cod.civ. Art. 143
Cod.civ. Art. 147
Cod.civ. Art. 148
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 9 *cost.
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 13
L. Del 15/3/1991 num. 82
qualora, subito dopo il deposito del ricorso per divorzio, sia intervenuto
Un provvedimento del tribunale minorile con il quale il figlio minore di un
Collaboratore di giustizia condannato all'ergastolo sia stato collocato in
Regime di protezione ai sensi della legge n. 82/1991, con affidamento al
Nonno paterno, e successivamente la madre, sottraendosi al regime di prote-
Zione, abbia fatto ritorno con l'infante nel proprio luogo d'origine,
Richiedendo l'affidamento del minore, il giudice del divorzio, unico compe-
Tente a decidere, deve, in base al principio di poziorita' assoluta ed
Esclusiva dell'interesse del figlio, disporre il riaffidamento dei questi al
Nonno paterno per garantire al figlio il necessario regime di protezione,
Senza che tale statuizione, basata unicamente sulla situazione di gravissimo
Pericolo cui trovasi esposto il minore, possa essere intesa come giudizio di
Inidoneita' della madre all'affidamento della prole. (massima a cura della
Rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del
Provvedimento e per l'eventuale annotazione).*
Il diritto di famiglia e delle persone anno 1997 pag. 1068
** avviso di pubblicazione **
Tribunale napoli pd.292997
Sez. 00 sent. 00000 del 28/01/97
pres. Scordo rel. Castiglione morelli
att. Aa conv. Aa
082277 292997 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi -
verso la prole - in genere - prole minore (coniugi con)-regime di pro-
tezione (padre collaboratore di giustizia in) - ergastolo (condanna
del marito allo) - moglie (concessione del divorzio a richiesta della)
- gravissimo pericoloso per la prole (situazione di) - affidamento al
nonno paterno e sua collaborazione in regime di protezione (provvedi-
mento di) - opportunita' e legittimita' - contributo materno al mante-
nimento della prole (richiesta di) - reddito da lavoro (madre percet-
trice di) - soggetti in regime di protezione (erogazione statale di
congrui benefici economici ai) - esercizio del diritto di visita (non
lievi spese gravanti sulla madre per lo) - obbligo materno di contri-
buzione (insussistenza dello).
Cod.civ. Art. 143
Cod.civ. Art. 147
Cod.civ. Art. 148
stabilito, in sede di giudizio di divorzio, l'affidamento della prole al
Nonno paterno, onde garantire ad essa la necessaria protezione di cui alla
Legge n. 82/1991, trattandosi di minore figlio di un collaboratore di
Giustizia condannato all'ergastolo, il tribunale puo' esonerare la madre dal
Contribuire al mantenimento del figlio, in considerazione sia delle congrue
Erogazioni economiche previste dalla cit. Legge n. 82/1991 per le persone
Sottoposte a regime di protezione, sia degli esborsi non lievi ai quali la
Madre deve far fronte per poter esercitare, sotto il controllo e le diretti-
Ve delle competenti autorita', il proprio diritto di visita del figlio, da
Raggiungere in localita' segreta. (massima a cura della rivista sottoindica-
Ta. Consultare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per
L'eventuale annotazione).*
Il diritto di famiglia e delle persone anno 1997 pag. 1068
** avviso di pubblicazione **
Tribunale catania pd.019299
Sez. 00 ord. 00000 del 30/04/98
pres. Aa rel. Lima
att. Aa conv. Aa
133114 019299 procedimento civile - eccezione - nuova - prove nuove - giudi-
zi di separazione dei coniugi e divorzio - preclusioni ex art. 183 e
184 cod. Proc. Civ. - limitata operativita'.
Cod.proc.civ. Art. 183 cost.
Cod.proc.civ. Art. 184
Cod.proc.civ. Art. 184 bis
Cod.proc.civ. Art. 324
Cod.proc.civ. Art. 710 *cost.
ai giudizi di separazione personale dei coniugi e di divorzio sono parzil-
Mente inapplicabili le preclusioni di cui agli art. 183 e 184 cod. Proc.
Civ. (novellati) nel senso che dette preclusioni non operano in materia di
Diritti indisponibili (come quelli circa l'affidamento e il mantenimento dei
Figli minori) mentre in tema di diritti disponibili operano soltanto nel
Senso della non allegabilita' di prove relative a fatti avvenuti prima della
Scadenza di detti termini, restando sempre deducibili i fatti nuovi. (con
Nota di aldo carrato). (massima a cura della rivista sottoindicata. Consul-
Tare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventua-
Le annotazione).*
Giurisprudenza di merito anno 1998 pag. 611
COSTITUZIONALE
Sentenza n. 0185 del 1986
la valutazione relativa al modo ed al grado di effettiva tutela, in
Giudizio, di determinati interessi, spetta al legislatore ordinario, il
Quale non e' vincolato a prevedere la qualita' di parte per i titolari
Degli stessi. E' pertanto da escludere che sia costituzionalmente ille-
Gittima l'omessa previsione della nomina di un curatore speciale per la
Rappresentanza in giudizio dei figli minori, nei procedimenti contenziosi
Relativi allo scioglimento (od alla cessazione degli effetti civili)
Del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, spiegabile, d'altro canto,
Per non essere stata ravvisata l'opportunita' di istituzionalizzare
Un conflitto tra genitori e figli minori con l'attribuire ai secondi la
Qualita' di parte, ne' tantomeno di concedere agli stessi - in quanto non a-
Bilitati ad incidere sullo status di coniugi dei genitori - il potere
(negato anche al pubblico ministero) di impugnare le sentenze concer-
Nenti i coniugi medesimi; con cio', dovendosi ritenere idonee e
Sufficienti alla tutela degli interessi dei predetti minori nei procedimen-
Ti suindicati, le misure gia' previste in loro favore (intervento obbliga-
Torio in giudizio del pubblico ministero, amplissime facolta' istrutto-
Rie del giudice, potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedi-
Menti relativi alla prole, ultra petitum), rimanendo per le ipotesi di
Concreto conflitto tra genitori e figli minori, l'esperibilita' dei
Normali strumenti (compresa la nomina di un curatore speciale, a sua
Volta prevista nei giudizi attinenti allo status dei minori) contemplati
In via generale dagli artt. 320, 321, 330 e 333 cod. Civ.. (non fonda-
Tezza - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo
Comma, e 30 - delle questioni di legittimita' costituzionale degli art-
T. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della leg-
Ge 1 dicembre 1970, n. 898 e 708 cod. Proc. Civ. (in relazione all'art. 155
Cod. Civ.), Nella parte in cui non prevedono - rispettivamente, nel giudi-
Zio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e in quello di sepa-
Razione personale dei coniugi - la nomina di un curatore speciale che
Rappresenti il minore, figlio delle parti, in ordine alla pronuncia
Sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento a lui pertinente).
Sentenza n. 0198 del 1986
la tutela dei fondamentali interessi del minore - richiedente, tra
L'altro, che l'"individuazione della famiglia sostitutiva" abbia carattere
Di "adeguatezza" alle condizioni particolari del minore, e dunque che il
Giudice ricerchi la soluzione "in concreto" ottimale, valutando in ogni
Caso anche "la consistenza dei legami affettivi che si siano creati col
Tempo tra il minore e la famiglia comunque affidataria" - ha indotto il le-
Gislatore a derogare, in taluni casi (artt. 25 e 44, legge 4 maggio 1983, n.
184), al requisito - pur razionalmente affermato in via generale (art. 6
Stessa legge) - della persistenza (senza che sia intervenuta separa-
Zione, neppure di fatto) del rapporto di coniugio fra gli adottanti: in
Particolare, l'art. 25 della legge n. 184 - che presenta, oltre a notevoli
Analogie procedimentali, una sostanziale omogeneita' con l'art. 79 - con-
Sente l'adozione anche a chi si sia separato nel corso dell'affida-
Mento preadottivo, rimettendo al giudice la valutazione circa la pre-
Valenza dell'una o dell'altra delle esigenze in gioco (presenza,
Sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei geni-
Tori; ovvero consolidamento dei rapporti affettivi instauratosi di
Fatto). Raffrontata alla quale situazione, la rigida preclusione della
Possibilita' che gli adottati in forma "ordinaria" conseguano, malgrado
L'avvenuta separazione o divorzio degli adottanti, la piu' favorevole
Disciplina di status prevista dalla legge n. 184 del 1983, appare priva di
Razionale giustificazione, in quanto anche le situazioni degli adottati ai
Sensi del previgente art. 291 cod. Civ. Sono caratterizzate dalla pree-
Sistenza di legami - di norma piu' solidi rispetto a quelli che sorgono
Durante il breve periodo di affidamento preadottivo - fra i soggetti
Dell'instaurando rapporto, legami della cui consistenza deve poter tenere
Conto - nel superiore interesse del minore - il giudice, cui la legge ri-
Mette la valutazione (sia della domanda di adozione ex art. 25, che) della
Domanda di estensione ex art. 79. E' pertanto costituzionalmente ille-
Gittimo - per contrasto con l'art. 3 cost. (assorbite le doglianze prospet-
Tate in riferimento agli artt. 2, 30, comma secondo, e 31, comma secondo,
Cost.) - il comma primo dell'art. 79 cit., Nella parte in cui, nella ipo-
Tesi di coniugi non piu' uniti in matrimonio alla data di presentazione
Della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di
Pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi
Dell'art. 291 del cod. Civ., Precedentemente in vigore.
Sentenza n. 0451 del 1997
non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 30 cost., La questio-
Ne di legittimita' costituzionale degli artt. 317-bis cod. Civ. E 38
Disp. Att. Cod. Civ., Nella parte in cui, assegnando al tribunale per i
Minorenni la competenza a statuire sull'esercizio della potesta' dei genito-
Ri di figli naturali, non attribuiscono a detto giudice unitamente alla
Competenza in materia di affidamento dei figli minori e di regolamentazione
Dei rapporti tra i predetti e il genitore non affidatario, anche la compe-
Tenza a pronunciarsi, con provvedimento avente contenuto ad effetto di ti-
Tolo esecutivo, sulle questioni relative all'obbligo dei genitori di mante-
Nere la prole, con particolare riferimento alla determinazione di un as-
Segno mensile a carico del genitore non affidatario, in quanto - posto che
Il legislatore, al quale va riconosciuta la piu' ampia discrezionalita'
Nella regolazione generale degli istituti processuali, e' in particolare ar-
Bitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi
Giurisdizionali, sempreche' le medesime non risultino manifesta-
Mente irragionevoli - nell'ipotesi in cui, sia pure in vista dell'assolvi-
Mento dei compiti genitoriali conseguenti all'esercizio esclusivo della
Potesta' sul figlio, la questione proposta sia di natura patrimoniale, in
Tal caso la lite tra i genitori e' lite fra soggetti maggiorenni, sia pure
Con effetti sugli interessi del minore, e per di piu' di contenuto economico,
Sicche' il tribunale ordinario deve ritenersi piu' adatta perche' dotato di
Specifica esperienza; ed in quanto, con riferimento al preteso deteriore
Trattamento dei figli naturali riconosciuti (tenuti a rivolgersi tramite
Il genitore affidatario, a due diverse autorita' giudiziarie, ed a
Subire conseguenti rallentamenti e difficolta') rispetto ai figli legitti-
Mi, e' lo stesso intervento dell'autorita' giudiziaria ad atteggiarsi in
Modo diverso nelle due differenti ipotesi, tenuto conto che, mentre in
Presenza di persone unite in matrimonio non e' possibile che il lega-
Me giuridico tra le stesse esistente venga reciso senza l'intervento del
Giudice (con la separazione prima, e col divorzio poi), la convivenza
'More uxorio' puo' interrompersi immediatamente sulla base della semplice
Decisione unilaterale di ciascuno dei conviventi.
- s. Nn. 135/1980, 193/1987, 308/1991, 429/1991, 295/1995, 23/1996
E 65/1996.
red.: S. Di palma
DOTTRINA
Frepoli, federico carlo
il problema sociale e giuridico dell'affidamento del minore
Nel processo civile italiano della separazione dei coniugi.
[di] federico carlo frepoli.
s. L., S. E., 1981.
218 p. 24 cm l. 13000. Studi giuridici, 15
Affidamento del minore nei casi di separazione e divorzio :
Atti del convegno tenutosi presso l'universita cattolica di
Milano, istituto di psicologia, 5-6 marzo 1983 / a cura di m.
Grazia sacchi ; prefazione di assunto quadrio.
milano : f. Angeli, [1984].
236 p. ; 22 cm. Diritto e societa ; 8 l. 16000.
Lagazzi, marco.
( la ) consulenza tecnica in tema di affidamento del minore
: il contributo del clinico alla tutela del minore nella vi-
cenda giudiziaria della separazione e del divorzio / marco
lagazzi.
milano: a. Giuffre', 1994.
xiv, 304 p.; 25 cm. (medicina legale, criminologia e deonto-
logia medica).
Thomas, Roberto.
( i ) provvedimenti a tutela dei minori : separazione, di-
vorzio e situazioni di convivenza : procedimenti avanti il
tribunale civile, il tribunale dei minorenni ed il giudice
tutelare; criteri d'affidamento e diritti per il coniuge non
affidatario; contributo al mantenimento, assegnazione della
casa coniugale, riconoscimento volontario e giudiziale / ro-
berto thomas, maurizio bruno.
milano: giuffre', [1996].
ix, 223 p.; 24 cm. (cosa & come. ; famiglia).
in appendice : normativa di riferimento. Sul dorso: 1996.
Sbaraglio Gloria
provvedimenti anomali e procedimento ex art. 9 l. 1 dicembre
1970, n. 898 (nota a app. Firenze 7 gennaio 1974)
in giurisprudenza italiana - parte i sezioni i-ii , an.
000127 ( 1975 ) , fasc. 0000002 , pt. 1b , pp. 0191 - 0202
l' a. Critica la sentenza in esame e sostiene che la manca-
ta sottoscrizione della sentenza e' causa di nullita' asso-
luta quando la stessa denoti un vizio della volonta' deli-
berativa, vizio non certo riscontrabile nel caso di specie
in quanto la mancata sottoscrizione del provvedimento da
parte degli altri membri del collegio diversi dal presiden-
te non e' un vizio dell' atto, ma e' errore nell' iter del
processo. Sostiene altresi' che il provvedimento con il
quale si affida il figlio minore ad uno o all' altro coniu-
ge dopo la pronuncia di divorzio ha i caratteri ed i pre-
supposti tipici dei procedimenti di volontaria giurisdi-
zione in quanto si tratta di affidare una persona a persone
che coniugi non sono piu' e rispetto alle quali il conflit-
to sull' affidamento resta subordinato a prevalenti intona-
zioni pubblicistiche, di cui il giudice nel processo volon-
tario e' tipica espressione.
Grassi Lucio
modifica delle condizioni della separazione o del divorzio
relative ai minori, e giudice competente (nota a trib.
napoli sez. I 4 giugno 1976, n. 4366)
in diritto e giurisprudenza , iii , an. 000033 ( 1977 ) , fa-
sc. 0000001 , pp. 0047 - 0051
dissentendo dalla sentenza in esame, l' a. Afferma che, al-
lo stato attuale della legislazione in materia, il giudice
ordinario e' l' unico competente a conoscere dell' affida-
mento della prole nelle cause di separazione e di divorzio,
altresi' in sede di modifica dei relativi provvedimenti.
anche sul piano dell' opportunita', il giudice ordinario e
non quello minorile appare all' a. Maggiormente idoneo a
risolvere il tipo di problemi in questione.
Dall' ongaro francesco
ancora sul giudice competente a modificare i provvedimenti
relativi ai minori, assunti in sede di divorzio (cass.
civ., 18 novembre 1975, n. 3864)
in diritto (il) di famiglia e delle persone , ii , an. 000005
( 1976 ) , fasc. 0000004 , pt. I , pp. 1670 - 1674
l' a. Critica la decisione in esame, che ritiene il tribu-
nale per i minorenni competente a modificare le disposi-
zioni relative all' affidamento della prole. Si contesta e
che l' art. 38 disposizioni di attuazione del codice civile
consenta di affermare la sussistenza di una competenza e-
spansiva e che l' art. 9 legge 1 dicembre 1970 si riferisca
al tribunale per i minorenni.
Scannicchio nicola
separazione di fatto e affidamento della prole. Analisi com-
parata dei sistemi italiano e francese per la disciplina
della prole e la protezione del minore nelle ipotesi di
separazione e di divorzio (nota a corte di cassazione di
francia 21 maggio 1975)
in foro (il) italiano - parte iv , vol. 000100 , an. 001977
per cio' che attiene alla regolamentazione della prole in
ipotesi di separazione fra coniugi l' ordinamento francese
consente al giudice minorile l' adozione di tutte le misure
necessarie alla tutela del minore che prevalgono su altri
provvedimenti giurisdizionali emanati nel corso di procedi-
menti svolti davanti ad altri giudici. Nell' ordinamento i-
taliano, invece, la competenza che a tal proposito spetta
al tribunale dei minori e' limitata dalla competenza attri-
buita al tribunale della separazione.
Corte di cassazione di francia 21 maggio 1975*gs*
Bombarda giuliana
sulla competenza a modificare le disposizioni in ordine ai
figli precedentemente adottate dal tribunale civile in
sede di separazione annullamento o scioglimento del ma-
trimonio (nota a cass. Sez. I civ. 19 novembre 1976, n.
4333)
in rivista di diritto civile , an. 000024 ( 1978 ) , fasc.
0000005 , pt. Ii , pp. 0475 - 0507
la sentenza annotata ritiene competente in materia di revi-
sione dei provvedimenti concernenti l' affidamento della
prole il tribunale dei minorenni. L' a. Invece sulla scorta
degli artt. 710 del codice di procedura civile e 38, comma
secondo, delle disposizioni di attuazione del codice civi-
le, ritiene che ogni volta che il giudice ordinario debba
disporre sull' affidamento della prole (in sede di separa-
zione, divorzio, o annullamento del matrimonio) resta a lui
riservata anche l' eventuale revisione di simili disposi-
zioni: il tribunale dei minorenni potra' intervenire e mo-
dificare la disciplina dettata per l' esercizio della pote-
sta' dei genitori solo quando, di fronte all' inerzia del
genitore non affidatario altri soggetti (parenti, pubblico
ministero ex art. 336 codice civile) rilevino gli effetti
pregiudiziali per i figli minori di una simile disciplina e
chiedono percio' provvedimenti a questi convenienti, oppure
quando sia comunque avanzata una domanda di decadenza della
potesta' anche da parte di un genitore.
Matteucci m. Mario
la reforme du droit de la famille dans le legislation ita-
lienne
in revue internationale de droit compare' , vol. 000055 , an.
000055 ( 1977 ) , fasc. 0000001 , pp. 0007 - 0019
Tit. Tradotto : la riforma del diritto di famiglia nella legi-
slazione italiana
dopo la seconda guerra mondiale il diritto di famiglia ha
subito, in italia, profonde modifiche ad opera della corte
costituzionale e del legislatore. Per quanto riguarda i re-
quisiti soggettivi necessari per contrarre matrimonio l' e-
ta' minima e' stata elevata, per entrambi i coniugi, a 18
anni. In casi eccezionali i soggetti di eta' minore possono
ottenere una autorizzazione del tribunale. Inoltre, la _im-
potentia coeundi_ non rientra piu' tra le cause di nullita'
del matrimonio. La legittimazione attiva per l' annullamen-
to del matrimonio dell' interdetto e' stata estesa a tutti
coloro che ne hanno interesse. Profonde modifiche sono sta-
te introdotte dal legislatore alla tipizzazione delle cause
o motivi di annullamento. Si e' elevato da 1 mese a 1 anno
il periodo di convivenza coniugale che porta alla decadenza
del diritto di azione. Sono state, inoltre introdotte norme
che regolano i rapporti patrimoniali successivi alla pro-
nunzia di annullamento. L' innovazione piu' importante e'
data dalla introduzione del divorzio. La legge elenca i ca-
si in cui questo puo' essere concesso e prevede che _in li-
mine litis_ il giudice esperisca il tentativo di concilia-
zione e fissi i provvedimenti temporanei relativi all' af-
fidamento dei figli delle cose e, se necessario, agli ali-
menti. Quanto ai rapporti personali e patrimoniali tra co-
niugi si e' teso a realizzare la piena parificazione tra
marito e moglie in ordine alla educazione della prole, del-
la scelta del domicilio coniugale, della amministrazione
dei beni. A tale riguardo va segnalato il nuovo regime di
_comunione legale_ dei beni che ha sostituito quello di
_separazione_ ormai puramente convenzionale. Profonde inno-
vazioni sono pure intervenute in materia successoria. La
filiazione, l' adozione, il nuovo istituto della _impresa
familiare_ sono ulteriori settori del diritto di famiglia
sui quali ha inciso l' azione innovatrice del legislatore.
ferrante franco
sul collegamento del giudice ordinario con i consultori fami-
liari (intervento al convegno nazionale, promosso dalla
presidenza della regione siciliana e dal centro per la
riforma del diritto di famiglia, sul tema _i consultori
familiari. La legge quadro nazionale e le leggi regiona-
li di attuazione - esperienze dei consultori pubblici e
privati_, palermo, 25-26 giugno 1977)
in diritto (il) di famiglia e delle persone , an. 000006 (
1977 ) , fasc. 0000000 , pt. Ii , pp. 0898 - 0910
dopo aver rilevato che nelle cause relative al diritto di
famiglia, in special modo per quanto concerne il problema
dell' affidamento dei figli minori nei giudizi di separa-
zione e di divorzio, e' indispensabile l' ausilio dei con-
sultori familiari, l' a. Lamenta che non tutte le leggi re-
gionali hanno recepito l' importanza di un collegamento dei
consultori familiari con la magistratura ordinaria e auspi-
ca che la lacuna sia presto colmata.
fiore domenico
il divorzio nell' ordinamento giuridico e i compiti degli uf-
fici municipali
in nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza
, an. 000054 ( 1980 ) , fasc. 015-016 , pp. 1404 - 1410
ricordate brevemente le cause contemplate nel nostro ordi-
namento per il conseguimento dello scioglimento del matri-
monio, l' a.considera le modalita' previste a cominciare
dalla istanza al tribunale del luogo dove l' altro coniuge
ha la residenza per poi esaminare l' intero iter sino al
conseguimento del divorzio. Considera inoltre i problemi
che il divorzio stesso solleva dal punto di vista pratico e
da quello effettivo, riguardanti principalmente la corre-
sponsione di un' assegno al coniuge e l' affidamento dei
figli minori.
perlingieri pietro
il diritto del minore all' assistenza: aspetti problematici
ed attuativi (relazione di sintesi all' incontro di stu-
dio su _attuazione del d.p.r. n. 616 del 1977 in materia
di assistenza minorile e rapporti con gli enti locali.
legislazione in materia minorile: analisi delle proposte
di riforma allo studio. Problemi interpretativi_, orga-
nizzato dal cons. Sup. Mag., Camerino 20-24 ottobre
1980)
in vita notarile , an. 000032 ( 1980 ) , fasc. 0000006 , pt.
i , pp. 1041 - 1049
l' a. Esamina quali siano i nuovi compiti del giudice dei
minorenni alla luce del d.p.r. 616/77. In particolare si
sofferma sul ruolo del giudice minorile in rapporto con i
servizi del territorio, sull' importanza prioritaria della
personalita' del minorenne. Osserva inoltre che il problema
minorile va affrontato globalmente, come problema giuridico
e come problema sociale, e che la giustizia ha in questo
caso piu' che in altri rami come oggetto non il fatto, ma
una situazione complessiva. Tra i problemi piu' dibattuti
emerge quello della competenza a disporre l' affidamento
dei figli in pendenza di causa di separazione personale e
di divorzio; la disputa si prospetta su due piani: quello
delle potenzialita' teoriche di un funzionamento celere del
tribunale ordinario e quello della constatazione pratica di
difficolta' di utilizzare i servizi sociali e la collabora-
zione di esperti si' da raggiungere agevolmente una cono-
scenza approfondita, possibile invece nell' ambito del tri-
bunale dei minorenni. Infine l' a. Nota che merita partico-
lare attenzione il potere del giudice tutelare sull' inter-
ruzione della gravidanza nei confronti della minore.
finocchiaro alfio
e' contraria all' ordine pubblico la sentenza straniera di
divorzio che non abbia provveduto all' affidamento dei
figli? (osservazione ad app. Lecce 16 aprile 1981)
in giustizia civile , an. 000031 ( 1981 ) , fasc. 0000009 ,
pt. I , pp. 2075 - 2076
la sentenza in commento ha creduto di ravvisare un ulte-
riore motivo di contrarieta' all' ordine pubblico italiano,
suscettibile percio' di impedire la delibazione di una sen-
tenza straniera, nel fatto che quest' ultima non contiene,
accanto alla pronuncia di divorzio, alcun provvedimento in
ordine all' affidamento di figli minori. L' a. Ritiene che
una tale impostazione non possa essere condivisa, in quanto
manca del tutto una dimostrazione che, per questa omis-
sione, le disposizioni contenute nella sentenza siano og-
gettivamente inconciliabili con i canoni essenziali cui si
ispira l' ordinamento italiano e con le regole fondamentali
che definiscono la struttura dei singoli istituti giuridi-
ci.
di cerbo gabriele
su alcune questioni in tema di potesta' dei genitori e affi-
damento della prole (nota a trib. Roma 25 gennaio 1980;
decr. Trib. Min. Perugia 23 giugno 1978; decr. Trib.
min. Perugia 16 giugno 1978)
in giurisprudenza di merito - parte i , an. 000013 ( 1981 ) ,
fasc. 0000002 , pt. I , pp. 0356 - 0363
l' a. Annota le decisioni in tema di potesta' dei genitori
e affidamento della prole, sottolineando che in esse vengo-
no risolte due questioni molto dibattute in dottrina e
giurisprudenza: la prima, di natura processuale, relativa
all' attribuzione della competenza in caso di modificazione
dei provvedimenti sull' affidamento dei figli in sede di
separazione personale dei coniugi, o di scioglimento del
vincolo matrimoniale, o di nullita' di esso; la seconda in-
vece, attinente al problema dell' interpretazione degli ar-
tt. 330 e 333 c.c., la' dove e' data al giudice la facolta'
di dichiarare la decadenza della potesta' o comunque adot-
tare i provvedimenti convenienti in caso di condotta pre-
giudizievole al figlio. Per quanto riguarda il primo pro-
blema, dopo aver rilevato che esso sorge nel caso di doman-
da di revisione dei provvedimenti suddetti in un tempo suc-
cessivo a quello della loro emanazione, dichiara di essere
favorevole a quella interpretazione che affida la competen-
za al giudice minorile soprattutto in considerazione della
progressiva tendenza delle legislazioni moderne ad affidare
la materia minorile a giudici sempre piu' specializzati,
dotati di particolari strumenti giuridici ed organizzativi.
circa la seconda questione, concorda pienamente con i giu-
dici di perugia ai quali importa sottolineare che il perse-
guimento dell' interesse del minore deve prescindere da
qualsiasi esame della colpevolezza del genitore, ritenendo-
si sufficiente una situazione obbiettivamente capace di ar-
recare danno alla persona del figlio ed al suo sano proces-
so educativo e formativo, per la pronuncia dei provvedimen-
ti piu' convenienti, e, nella specie, per la revisione del-
le prescrizioni adottate dal giudice della separazione e
del divorzio.
dogliotti massimo
ancora in tema di limiti alla potesta' dei genitori. Per una
reale tutela dell' interesse del minore (nota a cass. 1
aprile 1981, n. 1846; cass. 14 febbraio 1981, n. 1115)
in giustizia civile , an. 000032 ( 1982 ) , fasc. 0000003 ,
pt. I , pp. 0748 - 0751
l' a. Rileva come le due sentenze in commento, benche' as-
sai differenti tra loro, si muovano nella identica dire-
zione di una rigorosa tutela dell' interesse del minore,
preminente su ogni altra posizione e suscettibile cosi' di
condurre a limitazioni anche notevoli della potesta' geni-
toriale. Ed e' con un tale orientamento giurisprudenziale
che si puo' cercare di creare una disciplina dei rapporti
genitori-figli in linea con la nuova formulazione dell' ar-
t. 147 c.c.. La prima delle due sentenze afferma che e'
pregiudizievole per il minore, e pertanto censurabile, il
comportamento del genitore che vieti od ostacoli il rappor-
to con i nonni, qualora esso appaia di per se conforme all'
interesse del ragazzo: se il principio e' per l' a. Sicura-
mente condivisibile, non cosi' tutte le argomentazioni ad-
dotte a sostegno. Nella seconda si nega, ed esattamente,
secondo l' a., Che la domanda di affidamento da parte di u-
no dei genitori nel giudizio di divorzio sia da qualificar-
si come domanda in senso tecnico, al di fuori percio' dell'
ambito entro il quale e' dato al giudice di intervenire d'
ufficio. La domanda sarebbe mera sollecitazione di un pote-
re discrezionale, finalizzato all' individuazione del reale
interesse del minore.
mengoni luigi
affidamento del minore nei casi di separazione e divorzio
in jus , an. 000030 ( 1983 ) , fasc. 001-002 , pp. 0241 -
0249
l' a. Ricostruisce brevemente l' evoluzione della materia
dell' affidamento dei figli minori in caso di divorzio o
separazione nelle legislazioni europee, rilevando come l'
attuale legge del 1970 abbia mutato radicalmente il vecchio
concetto di separazione per colpa, e quindi il problema
dell' affidamento; la nuova realta' e' stata poi recepita
dalla riforma del diritto di famiglia del 1975. L' a. Esa-
mina la normativa e conclude con alcuni spunti critici in-
torno alla disciplina degli effetti dell' affidamento sull'
esercizio della potesta' dei genitori.
Del balzo eugenia
la legge sul divorzio dieci anni dopo
in manifesto (il) , vol. 000014 , an. 000014 ( 1984 ) , fasc.
0000261 , pp. 0000 - 0007
l' a. Nota come a dieci anni dal referendum sia utile un
momento di riflessione sulla legge del divorzio, tenendo
anche conto che sono all' esame delle camere alcuni proget-
ti di riforma. Rileva come vada affrontato il problema dei
rapporti tra il giudice chiamato a decidere in materia di
divorzio e il nucleo familiare. Osserva come fare giustizia
significhi fare i conti con la realta' sociale della debo-
lezza economica femminile e con i problemi relativi all'
affidamento dei minori, ma anche tenere conto delle tra-
sformazioni in corso nella tradizionale ripartizione dei
ruoli nell' ambito della coppia. Concludendo l' a. Auspica
che su tali dati si affrontera' la effettiva necessita' di
una riforma ed un riscontro pratico delle soluzioni pro-
spettate.
Maietta carmela
una legislazione vecchia. E' ancora valido il carcere per i
minori?
in mattino (il) , an. 000094 ( 1985 ) , fasc. 0000100 , pp.
0000 - 0002
l' a. Esamina due proposte di legge presentate a palazzo
madama da senatori del pci e della sinistra indipendente,
sul riordinamento della giustizia per i minorenni. Manife-
sta apprezzamento per molti punti importanti, che sono co-
muni a entrambe le proposte; ritiene che il tribunale per
iminori debba essere piu' agile e diffuso nel territorio,
che tutte le attivita' relative ai minori siano da accorpa-
re presso un unico organismo, e che al giudice minorile sia
da attribuire competenza esclusiva per l' affidamento nei
casi di separazioni e divorzi. Infatti e' necessaria una
revisione anche in materia civile, nella quale si sono re-
centemente avute grosse innovazioni (diritto di famiglia,
adozioni). Quanto alla materia penale, e' necessario che la
riforma, pur non escludendo per i reati piu' gravi, come
_extrema ratio_, la detenzione, punti soprattutto su misure
di carattere rieducativo. L' a. Sottolinea, fra l' altro,
il suggerimento di dare al giudice minorile una maggiore
specializzazione, e quello di attribuire al tribunale per i
minori anche le cause di separazione e divorzi in cui i mi-
nori siano coinvolti.
bin marino
i rapporti di famiglia (rassegna di giurisprudenza
titoletti : a) matrimonio. - 1. Delibazione delle sentenze
ecclesiastiche di nullita' matrimoniale e limite dell'
ordine pubblico. - b) separazione e divorzio. - 2. Pre-
tesa ammissibilita' del mutamento di titolo dela separa-
zione e _infedelta' apparente_ del coniuge separato. -
3. Affidamento dei figli e rilevanza della volonta' del
minore. - 4. Volonta' contraria del minore ed eseguibi-
lita' dei provvedimenti in materia di affidamento. - 5.
criteri di determinazione dell' assegno di divorzio:
_ragioni della decisione_ e rivalutazione monetaria au-
tomatica. - 6. Attribuzione della pensione di reversibi-
lita' al divorzio. - 7. Assegnazione della casa fami-
liare: a) nella separazione. - 8. Segue: b) nel divor-
zio)
in rivista trimestrale di diritto e procedura civile , an.
000040 ( 1986 ) , fasc. 0000001 , pp. 0163 - 0202
mazza galanti francesco
affidamento della prole e diritti del minore (nota a trib.
genova 28 aprile 1984)
in giurisprudenza di merito - parte i , an. 000018 ( 1986 ) ,
fasc. 0000003 , pt. I , pp. 0611 - 0615
l' a. Analizza la problematica dell' affidamento dei figli
minori nelle cause di separazione e di divorzio, con speci-
fico riferimento alla rilevanza del principio secondo cui
esso deve avvenire _con esclusivo riferimento all' interes-
se materiale e morale degli stessi_. L' a. Esprime piena a-
desione alla sentenza annotata con la quale, in sede di di-
vorzio, l' affidamento delle figlie minori viene deciso ri-
spettando la scelta da esse coerentemente manifestata. La
sentenza appare pienamente conforme alla ratio delle norme
costituzionali in materia (artt. 2, 3, 29 e 30 cost.) E al-
le piu' recenti riforme in tema di diritto di famiglia ed
e' anche significativo esempio di un corretto recepimento
delle posizioni piu' aperte della dottrina in materia di
favor minoris. Di fronte alle preminenti esigenze dei fi-
gli, le posizioni soggettive dei genitori si affievoliscono
e la decisione in tema di affidamento viene correttamente
ancorata alle indicazioni fornite dagli stessi minori e a
valutazioni fondate sulla personalita' e sulla disponibili-
ta' di ognuno dei coniugi. La sentenza si segnala per la
rilevante affermazione secondo cui la volonta' e le aspira-
zioni espresse da un minore non solo non possono essere o-
stacolate ma devono essere poste a fondamento della deci-
sione in punto di affidamento. Il principio formulato, or-
mai accolto dalla dottrina e dalla prevalente giurispruden-
za, dimostra la concreta possibilita' di realizzare il su-
periore interesse dei figli, garantendo la reale tutela dei
loro diritti.
sottile pierluigi
il giudice della separazione e divorzio ed i servizi sociali:
nuove tendenze giurisprudenziali (nota a trib. Genova 8
febbraio 1985)
in giurisprudenza di merito - parte i , an. 000018 ( 1986 ) ,
commentando l' ordinanza del tribunale di genova in merito
alla possibilita' di ricorso per il giudice ordinario ai
servizi sociali, l' a., Si e' soffermato inizialmente sull'
evoluzione dei diritti del minore. In tale prospettiva ha
sottolineato come quest' ultimo e' oggi considerato sogget-
to e non mero oggetto di diritto. Si sottolinea inoltre il
ruolo del giudice nell' ambito della scelta del coniuge af-
fidatario e la necessita' di una maggiore specializzazione
dello stesso. Stando ad una interpretazione soltanto lette-
rale sembrerebbe essere esclusa la possibilita' di ricorso
ai servizi sociali, ma tale possibilita' sembra essere am-
messa se si pensa che il giudice ordinario nella misura in
cui si occupi di minori dev' essere considerato giudice per
minorenni a tutti gli effetti e poter quindi ricorrere a
tutti quegli strumenti e possibilita' garantiti a tale giu-
dice. L' a., Sottolinea inoltre la rilevanza dell' opera
dei servizi sociali il cui compito va individuato, oltre
che nella richiesta di indagini, nella formulazione di un
progetto globale relativamente al minore ed al suo svilup-
po. Il ricorso al servizio sociale si rende peraltro rile-
vante anche nell' ambito delle revisioni delle disposizioni
di affidamento assunte in sede di separazione e divorzio.
si rileva infine, date le numerose problematiche emergenti,
l necessita' di riforma dell' ordinamento giudiziario emer-
genti ed in particolare la possibilita' di un' abolizione
del tribunale per i minorenni. La competenza che attualmen-
te spetta a quest'organo nonche' tutte le questioni relati-
ve alla materia familiare spetterebbero ad una sezione spe-
cializzata del tribunale ordinario disposta per legge.
dogliotti massimo
l' interesse dei figli nella separazione dei genitori (rela-
zione svolta al convegno _l' interesse del minore tra
diritto e psicologia_, roma, 15-17 maggio 1986)
in giurisprudenza di merito - parte iv , an. 000019 ( 1987 )
, fasc. 004-005 , pt. Iv , pp. 1090 - 1092
analizzando la nozione quantomai ambigua _di interesse del
minore_, posto alla base dell' affidamento della prole in
sede di separazione e divorzio, l' a. Richiama alcuni esem-
pi di valutazioni errate e pregiudizi in materia. Si sof-
ferma poi su alcuni aspetti processuali, individuando un'
accettabile prospettiva di riforma nella soppressione del
tribunale dei minori e nella costituzione di una sezione
specializzata del tribunale ordinario.
scannicchio nicola
(commento sezz. I-iv art. 11 l. 6 marzo 1987, n. 74 (nuove
norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di ma-
trimonio)
titoletti : i. Il novellato art. 6 della l. 1 dicembre 1970
n. 898, nel sistema degli affidamenti da separazione e
divorzio: 1. Sintesi delleinnovazioni. - 2. Rapporti con
la previgente disciplina di separzione e divorzio. - 3.
portata innovativa dell' art. 6 rispetto all' art. 155
c.c. - 4. L' influenza generale dell' art. 6 sui proble-
mi di disciplina della prole. In particolare: separa-
zione di fatto e convivenza di fatto. - 5. L' applicabi-
lita' dell' art 6 anche ai rapporti tra genitori separa-
ti in ordine alla prole.in particolare: separazione con-
sensuale, divorzio per domanda cogiunta e disposizioni
sui figli. - ii. L' affidamento: organizzazione del rap-
porto, autonomia dei genitori e intervento del giudce:
6. Discrezionalita' del giudice ed accordo dei genitori
nell determinazione dell' interesse del minore: conside-
razioni generli. - 7. Segue: il problema della competen-
za ed il divorzio ambi dei provvedimenti del giudice or-
dinario e minorile. - 8. I limiti all' intervento del
giutdice: divorzio per domanda congiunta e accordo dei
genitori sulla prole; gli effetti dell' accordo sulla
prole nel divorzio conflittuale; gli effetti dei patti
non omologati e della mancanza di pronuncia. I limiti
derivanti dall permanenza della potesta': diritto di vi-
sita, potere di vigilan e pregiudizio dell' interesse
del minore. - 9. I criteri di sceta dell' affidatario.
indisponibilita' del provvedimento ed efficia rebus sic
stantibus. Cenni alle conseguenze processuali: in parti-
colare impugnabilita' dei provvedimenti sul punto dell'
affamento e rito camerale; il problema dell' estensione
dell' art. Alla separazione consensuale. - 10. Audizione
del minore e nomi del curatore. - 11. La scelta dell'
affidatario nella giurisprudenza. Criteri dell' affida-
mento e della revisione. - 12. L' affdamento a terzi o
istituti. - iii. Regime del rapporto e devoluzone della
potesta' : 13. La scissione della potesta' dei genitor
nella separazione, divorzio e annullamento del matrimo-
nio: probemi generali. - 14 segue: il rapporto tra art.
317 e art. 155 c. Potesta' _comune_ ed esercizio _esclu-
sivo_. L' accordo nelle desioni di maggiore interesse
come esercizio congiunto della potes': critica. - 15.
segue: proposte ricostruttive: indipendenza de regime di
distribuzione dei poteri-doveri nella separazione e
dvorzio dalle regole generali di ripartizione della po-
testa'. - 1 la devoluzione della potesta' nel divorzio e
la posizione del gnitore non affidatario. Permanenza dei
poteri relativi allo stat, alla titolarieta', alla visi-
ta e vigilanza, al concorso nelle cisioni. Esclusione
del potere di rappresentanza. - 17. Accordo nelle deci-
sioni di maggior interesse e mezzi di cautela. - 18.
problemi in tema di amministrazione dei beni del minore.
- 19. L' obbligo di mantenimento, revisione. La maggior
eta' del figl. - 20. Questioni varie: l' obbligo di co-
municazione del cambiamnto di residenza; il regime del
diritto di visita; cenni sull' atuazione del provvedi-
mento. - iv: affidamento congiunto e alterntivo: 21.
premessa: problemi dell' affidamento congiunto. - 22. L'
accordo dei genitori quale presupposto del provvedimen-
to. - 23. La devoluzione della potesta' nell' affidamen-
to congiunto o alternativo. - 24. Il regime di eserci-
zio: disaccordo, ricorso, residenza, mantenimento)
in nuove (le) leggi civili commentate , an. 000010 ( 1987 ) ,
fasc. 0000005 , pp. 0917 - 0984
boccaccio simonetta
il giudice, il minore, il servizio sociale: nuovi equilibri,
nuove prospettive (nota a trib. Genova 29 settembre
1987)
in giurisprudenza italiana , an. 000141 ( 1989 ) , fasc.
0000001 , pt. 1b , pp. 0091 - 0100
la sentenza annotata si segnala nell' ambito del piu' re-
cente orientamento giurisprudenziale di delegare il comune,
ovvero il servizio sociale presso lo stesso esistente, a
provvedere sull' affidamento del minore a terzi o al suo
collocamento a terzi, ovvero di disporre l' affidamento del
fanciullo al comune quando in caso di separazione o divor-
zio le parti rifiutino l' affidamento della prole o se ne
constati l' inidoneita'. Si tratta di una scelta per cosi'
dire _intermedia_ in una _nuova_ prospettiva di collabora-
zione attiva tra giudice e servizi sociali, oltre che di
_cogestione_ tra genitori ed ente locale del rapporto col
minore.
danovi anna
l' avvocato nel conflitto familiare (comunicazione al conve-
gno sul tema: _affidamento del minore nei casi di sepa-
razione e di divorzio_, milano, 5-6 marzo 1983)
in diritto (il) di famiglia e delle persone , an. 000012 (
1983 ) , fasc. 0000003 , pt. Ii , pp. 0786 - 0790
grimaldi miglietta maria rosa
l' affidamento dei figli al genitore piu' idoneo nella sepa-
razione e nel divorzio
in giurisprudenza di merito , an. 000022 ( 1990 ) , fasc.
0000001 , pt. Iv , pp. 0183 - 0199
l' a., Dopo una breve analisi dei criteri di scelta adotta-
ti dalla giurisprudenza, individua il genitore piu' idoneo
a realizzare l' interesse dei figli in colui che ha in-
staurato un rapporto intimo e stabile, e' sensibile ed at-
tento alle loro esigenze e garantisce la continuita' di re-
lazione con l' altro genitore. Si sofferma, poi, sulla fi-
gura dei nonni che, nella famiglia in crisi, possono costi-
tuire validi punti di riferimento e opportuni sostituti dei
genitori. Dopo un' attenta disamina dell' audizione del mi-
nore da parte del giudice, l' a. Evidenzia l' opportunita'
che la volonta' del minore sia dedotta da un' accurata in-
dagine psicologica della sua condizione affettiva ed emoti-
va. L' articolo si conclude con un breve riferimento all'
affidamento presso terzi.
goldoni umberto
spigolature in tema di separazione e divorzio
in parlamento , iii , an. 000033 ( 1987 ) , fasc. 003-005 ,
pp. 0029 - 0031
dopo aver ricordato le vicende che portarono all' introdu-
zione in italia del divorzio, e successivamente ad una mo-
difica delle norme approvate, l' a. Osserva come lo scio-
glimento di un' unione familiare porti sempre conseguenze
non indolori, soprattutto per i figli. Esamina quindi gli
effetti della norma, introdotta con la l. 74/1987, secondo
cui il tribunale puo' disporre l' affidamento congiunto o
alternato del minore.
grimaldi miglietta maria rosa
l' indagine psicologica per l' affidamento dei figli
in giustizia civile , an. 000041 ( 1991 ) , fasc. 0000012 ,
pt. Ii , pp. 0577 - 0581
nei procedimenti di separazione personale dei coniugi e di
divorzio, in cui si debba decidere dell' affidamento dei
figli, il tribunale si avvale sovente dell' opera di un
consulente tecnico al fine di individuare, attraverso le
opportune indagini di natura psicologica, quale in concreto
possa essere l' affidamento che meglio realizza l' interes-
se dei minori. L' a. Illustra gli aspetti che il consulente
deve prendere in considerazione nello svolgimento dell' in-
dagine richiesta.
Grimaldi miglietta maria rosa
L' indagine psicologica per l' affidamento dei figli
Giustizia civile, 1991, fasc. 12 (dicembre), pt. 2, pagg.
577- 581
(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)
nei procedimenti di separazione personale dei coniugi e di
divorzio, in cui si debba decidere dell' affidamento dei
figli, il tribunale si avvale sovente dell' opera di un con-
sulente tecnico al fine di individuare, attraverso le oppor-
tune indagini di natura psicologica, quale in concreto possa
essere l' affidamento che meglio realizza l' interesse dei
minori. L' a. Illustra gli aspetti che il consulente deve
prendere in considerazione nello svolgimento dell' indagine
richiesta.
Canova linuccia, grasso luciano
Ancora sull' affidamento congiunto od alternato: interesse
del minore o finzione giuridica?
Il diritto di famiglia e delle persone, 1991, fasc. 3 (set-
Tembre), pt. 2, pagg. 725-740
(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)
tra le innovazioni introdotte dalla l. 74/1987 ve ne sono
anche che riguardano i minori, come l' affidamento congiunto
o alternato. La constatazione che, a 4 anni dall' entrata
in vigore della legge, l' applicazione del nuovo istituto
risulti quanto mai eccezionale, induce gli aa. Ad una pun-
tualizzazione dei concetti che vi sono impliciti, sia sotto
il profilo giuridico che dal punto di vista psicologico.
Grimaldi maria rosa
L' affidamento del minore al padre nella separazione e nel
divorzio
Il diritto di famiglia e delle persone, 1992, fasc. 3 (set-
Tembre), pt. 2, pagg. 847-863
(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)
Sommario: premessa storica. Il nuovo ruolo del padre. Il padre
lavoratore. Esclusione della scelta dell' affidatario in ba-
se al sesso. Il padre tradizionale ed il padre figura prima-
ria. Conclusioni
Corsale massimo
Il giudizio di salomone: modelli culturali e cultura profes-
sionale del giudice
Politica del diritto, 1992, fasc. 1 (marzo), pagg. 75-93
(bibliografia a fine capitolo, articolo o simile)
il giudice, quando deve decidere sull' affidamento dei figli
in occasione della separazione e del divorzio dei genitori,
e' obbligato a fare riferimento all' "interesse morale e ma-
teriale" della prole ex art. 6 l. 74/1987. L' a. Sostiene,
richiamandosi anche al saggio di jon elster "salomonic
judgments: against the best interests of the child", che il
giudice, come professionista e tecnico del diritto, per de-
cidere adeguatamente in materia, sembra avere meno strumenti
del carismatico re salomone. Esaminando le disposizioni
normative che riguardano la decisione da prendere sull' af-
fidamento della prole emerge che esse poggiano in maniera
decisiva su valutazioni che non si fondano sul sapere giuri-
dico. La questione dell' affidamento pone il giudice di
fronte a problemi di grande complessita', spesso non gesti-
bili col sapere specifico di cui e' portatore. Ne' la co-
noscenza delle scienze umane e di quelle sociali potrebbe
aiutare il giudice a decidere circa l' interesse del minore.
la via d' uscita piu' coerente, respinta quella del ricorso
alla monetina, suggerita dall' elster, appare quella,
sostiene l' a., Di radicalizzare la privatizzazione della
decisione. Una prospettiva neoprivatistica responsabiliz-
zerebbe i singoli e li stimolerebbe a difendere il proprio
diritto in prima persona. Il giudice dovrebbe intervenire
quando venissero meno premesse essenziali come la commissio-
ne di reati da parte di uno o di entrambi i genitori ai dan-
ni del minore, ovvero le parti non si accordassero rifiutan-
do ambedue l' affidamento del minore. Se poi gli interessati
non riuscissero a mettersi d' accordo in nessun modo, il
giudice potrebbe dare corso alla procedura per l' affido
preadottivo, considerando il comportamento dei genitori come
obiettiva dimostrazione di insufficiente interesse al mino-
re. Sulla base di una possibile reazione di uno o ambedue
i genitori il giudice potrebbe individuare quello piu' inte-
ressato al minore e meno egoista. Ancora una volta salomone
gli sara' venuto in soccorso.
Nappi giambattista
Duplicita' di competenze sull' affidamento della prole?
(nota a decr. App. Trento 13 maggio 1993)
Giustizia civile, 1993, fasc. 11 (novembre), pt. 1, pagg.
2833-2836
(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)
il decreto della sezione speciale civile per i minorenni
della corte d' appello di trento offre all' a. Lo spunto per
approfondire le conseguenze che scaturiscono dalla sovrappo-
sizione di provvedimenti relativi all' affidamento della
prole nel procedimento di separazione personale dei coniugi.
in particolare, l' a. Analizza le ripercussioni di un prov-
vedimento di decadenza della potesta' genitoriale disposto
dal tribunale per i minorenni a norma degli artt. 330, 333
c.c. Nei confronti dei provvedimenti temporanei e urgenti e-
messi dal tribunale nei procedimenti di separazione persona-
le o di divorzio o fissati come statuizioni accessorie nelle
relative sentenze o in quella di annullamento del vincolo
matrimoniale ai sensi dell' art. 129 c.c.
Librando vito
Nota alla decisione della commissione europea dei diritti
dell' uomo in data 9 luglio 1992 in ordine al ricorso n.
16260/90 contro il governo italiano
(nota a comm. Eur. Dir. Uomo 9 luglio 1992)
Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 1993, fasc. 1
(aprile), pagg. 93-101
(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)
riassunti brevemente il fatto di specie (relativo ad un con-
trasto tra i genitori separati di un minore in merito all'
affidamento di questo) e le vicende giudiziarie che hanno
dato luogo al ricorso davanti alla commissione europea dei
diritti dell' uomo, l' a. Commenta adesivamente la decisione
in epigrafe, che ha dichiarato infondato, e quindi irricevi-
bile, detto ricorso.
Manera giovanni
Limiti di applicabilita' dell' affidamento congiunto
(nota a ord. Trib. Santa maria capua vetere 14 settembre 1993)
Giurisprudenza di merito, 1994, fasc. 2 (aprile), pt. 1, pagg.
268-273
nota sostanzialmente adesiva all' indicato provvedimento, che
ha affermato che l' affidamento congiunto e' in pratica i-
nattuabile quando i genitori vivano in citta' notevolmente
distanti, perche' in tal caso l' affidamento congiunto com-
porterebbe il continuo sballottamento del minore da una cit-
ta' all' altra con pregiudizio del suo equilibrio psichico.
l' a., Dopo aver chiarito la nozione di affidamento congiun-
to ed alternato, rileva che tale tipo di affidamento,
espressamente previsto solo dalla legge di modifica del di-
vorzio, puo' applicarsi, estensivamente, anche in sede di
separazione, data l' identita' di ratio dei due istituti.
il presupposto dell' affidamento congiunto e', pero', l' as-
senza di conflittualita' tra i genitori separati o "divorzio
psichico", che non si era ancora stabilito tra i due genito-
ri. Pertanto, nel caso in esame la pratica inattuabilita'
dell' affidamento congiunto era dovuta non solo e non tanto
a difficolta' logistiche (come ritenuto dal tribunale), ma
anche, e soprattutto, alla forte conflittualita' ancora ma-
nifestata dai due genitori del minore. Con tale precisa-
zione l' annotata ordinanza merita piena adesione, poiche'
si ispira a corretti criteri interpretativi.
Bandini tullio, lagazzi marco
Riflessioni circa il contributo della psichiatria forense al-
la tutela del minore nella vicenda della separazione e del
divorzio
Rassegna italiana di criminologia, 1995, fasc. 1 (gennaio),
Pagg. 1-8
(bibliografia a fine capitolo, articolo o simile)
l' a. Svolge alcune considerazioni sui nuovi problemi posti
da un campo d' intervento della psichiatria forense che ha
recentemente registrato un notevole mutamento ed ampliamento,
quello attinente al "diritto di famiglia" (consulenze
tecniche in tema di affidamento e adozione di minori, vicen-
de di separazione e divorzio in cui sono coinvolti minori).
questo tipo d' indagine, afferma l' a., Sembra aprire uno
spazio del tutto nuovo per l' impegno e la riflessione
scientifica dello psichiatra forense, che, oltre a coniugare
la propria formazione medicolegale con un' adeguata prepara-
zione di tipo clinico e socioculturale, e' chiamato anche a
confrontarsi con altre figure professionali come quella del-
lo psicologo-psicoterapeuta, dell' operatore dei servizi so-
cio-sanitari, del volontariato impegnato nell' assistenza
agli emarginati.
Bandini tullio
"mediazione familiare" e prevenzione del disagio minorile
Rassegna italiana di criminologia, 1995, fasc. 4 (ottobre),
Pagg. 513-516
(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)
nell'ambito del dibattito attinente alla tutela del minore
coinvolto nella vicenda giudiziaria della separazione e del
divorzio dei genitori, l'a. Si sofferma sulla di adozione,
anche in italia, della prassi della c.d. "mediazione fami-
liare", un intervento svolto da un professionista specifica-
mente formato e finalizzato al raggiungimento di un accordo
"negoziato" fra i genitori separati o in corso di separazio-
ne circa l'affidamento del figlio. L'a. Valuta lo specifico
interesse che la "mediazione familiare" riveste per il cri-
minologo e lo psicologo forense, in quanto la prevenzione di
questo tipo di "vittimizzazione" del minore costituisce an-
che un'importante forma di prevenzione del disagio minorile.
Azzaro andrea maria
Tutela della prole e assistenza al coniuge piu' debole
nell'assegnazione della casa coniugale
(nota a cass. Sez. I civ. 16 marzo 1996, n. 2235)
Giustizia civile, 1996, fasc. 9 (settembre), pt. 1, pagg.
2286-2295
(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)
la sentenza in epigrafe ribadisce il principio per cui
(esclusivo) presupposto dell'assegnazione della casa fami-
liare al coniuge separato non titolare di un diritto, reale
o personale, di godimento sulla stessa, e' l'affidamento dei
figli minori (o maggiorenni conviventi, in quanto non auto-
sufficienti economicamente e/o moralmente). L'a. Prende
occasione da questa sentenza, che esamina evidenziandone la
rilevanza, in relazione alla sentenza delle sezioni unite
11297/1995, la quale ha risolto, in tema di divorzio, il
conflitto intorno al problema, per approfondire la questione
dell'assegnazione della casa familiare nella separazione e
nel divorzio. Punti specifici trattati sono: assegnazione
della casa familiare ex art. 155 comma 4 c.c.; Assegnazione
della casa familiare ex art. 6 comma 6 l. 898/1970. Con-
clusivamente l'a. Ritiene opportuno un intervento legislati-
vo volto a razionalizzare l'attuale normativa divorzile, on-
de garantire un'effettiva ed omogenea tutela delle ragioni
della prole in entrambe le situazioni, evitando che le (mu-
tanti) condizioni economiche di uno dei coniugi o la diversa
rilevanza che le ragioni della decisione hanno in sede di
divorzio, possano in alcun modo pregiudicarle.
Conte mario
Affidamento del minore ad un soggetto diverso dai coniugi di-
vorziati ed effetti conseguenziali: sentenza a favore di
terzo?
(nota a trib. Monza 2 settembre 1995)
Il diritto di famiglia e delle persone, 1996, fasc. 4 (dicem-
Bre), pt. 1, pagg. 1454-1456
(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)
la sentenza in epigrafe ribadisce alcuni principi fondamen-
tali in materia di procedimento di divorzio, introducendo un
nuovo orientamento in ordine ai poteri riconosciuti al terzo
affidatario della prole, portando alle naturali conseguenze
la previsione legislativa dell'art. 6 comma 8 l. 898/1970.
l'a. Prende in esame i seguenti punti affrontati dal tribu-
nale, soffermandosi brevemente sulle diverse motivazioni e
sulla loro condivisibilita': la decorrenza dell'assegno di-
vorzile; la decorrenza dell'assegno di mantenimento a favore
del figlio minore o maggiore ma non autosufficiente e convi-
vente con l'affidatario; il riconoscimento al terzo affida-
tario del figlio minore della legittimazione attiva a pro-
muovere una procedura esecutiva per ottenere l'adempimento
degli obblighi sanciti a carico di uno dei genitori nella
pronuncia di divorzio; la ripartizione delle spese in ordine
alla casa coniugale assegnata ad uno dei coniugi, ma di
proprieta' dell'altro.
Costanza maria
Quale interesse nell'affidamento congiunto della prole?
(nota a trib. Milano 9 gennaio 1997)
La nuova giurisprudenza civile commentata, 1997, fasc. 4 (a-
Gosto), pt. 1, pagg. 592-596
(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)
delineato il contesto, fatto anche di perizie psicologiche,
in cui i giudici del tribunale di milano hanno deciso per
l'affidamento congiunto di una minore, con collocazione
presso il padre, motivandolo principalmente con il tentativo
di favorire un "dialogo" tra i coniugi in lite. L'a. Ap-
profondisce in particolare i seguenti profili della senten-
za: l'affidamento congiunto in caso di separazione d divor-
zio; la valutazione delle condizioni pre l'affidamento con-
giunto; le condizioni per l'attuazione dell'affidamento con-
giunto. L'a. Richiama alcuni precedenti inediti del tribu-
nale di milano sul tema dell'affidamento congiunto come mez-
zo deontologico ed altre pronunce, anche di legittimita',
sull'affidamento congiunto in generale e propone una breve
rassegna di contributi dottrinali sul tema.
finocchiaro alfio
e' contraria all' ordine pubblico la sentenza straniera di
divorzio che non abbia provveduto all' affidamento dei
figli? (osservazione ad app. Lecce 16 aprile 1981)
in giustizia civile , an. 000031 ( 1981 ) , fasc. 0000009 ,
pt. I , pp. 2075 - 2076
la sentenza in commento ha creduto di ravvisare un ulte-
riore motivo di contrarieta' all' ordine pubblico italiano,
suscettibile percio' di impedire la delibazione di una sen-
tenza straniera, nel fatto che quest' ultima non contiene,
accanto alla pronuncia di divorzio, alcun provvedimento in
ordine all' affidamento di figli minori. L' a. Ritiene che
una tale impostazione non possa essere condivisa, in quanto
manca del tutto una dimostrazione che, per questa omis-
sione, le disposizioni contenute nella sentenza siano og-
gettivamente inconciliabili con i canoni essenziali cui si
ispira l' ordinamento italiano e con le regole fondamentali
che definiscono la struttura dei singoli istituti giuridi-
ci.