Ricerca: Affiamento del minore nella separazione e nel divorzio

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Data aggiornamento: dicembre 1999

 

Cass.: Sez. 1 sent. 01236 del 01/04/1977 rv. 384921

 

Massima:

qualora venga impugnata la sentenza di primo grado che dichiara cessati

Gli effetti civili del matrimonio e dispone l'affidamento dei figli minori

Ad uno dei genitori, la rinuncia dell'appellante al motivo d'appello relati-

Vo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non produce il pas-

Saggio in giudicato, sul punto, della sentenza di primo grado, prima che il

Giudice d'appello non abbia dato atto della rinuncia stessa. Prima di questo

Momento, essendo ancora pendente il giudizio di divorzio, competente a sta-

Bilire lo affidamento dei figli e lo stesso giudice d'appello e non il tri-

Bunale dei minorenni. ( v 3864/75)

 

 

* edita *

Sez. 1 sent. 01965 del 16/05/1977 rv. 385693

la condanna ad un facere e legittima quando il contenuto di esso e preci-

Samente determinato, ovvero determinabile dal giudice della esecuzione ex

Art 612 cod proc civ, ma non quando la sentenza sia cosi generica da richie-

Dere, per essere eseguita, la soluzione di nuove controversie di diritto

Sostanziale. Pertanto, deve ritenersi censurabile, in quanto generica e con-

Traddittoria, la sentenza che affidi il figlio minore alla madre divorziata

Residente all'estero, e stabilisca altresi alcuni giorni, della settimana,

Di affidamento al padre residente in italia, senza stabilire specificamente

I mezzi e i modi di trasferimento del minore o del padre.*

 

 

* edita *

Sez. 1 sent. 01965 del 16/05/1977 rv. 385691

il giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, puo disporre

L'affidamento dei figli minori al genitore residente all'estero quando con-

Corrano circostanze e situazioni le quali consentano di escludere qualsiasi

Pregiudizio per i minori.*

 

Sez. 1 sent. 02043 del 29/04/1978 rv. 391402

nessuna norma fa obbligo al giudice di sentire il minore prima di dispor-

Re il suo affidamento a uno dei coniugi, limitandosi il terzo comma dell'art

6 della legge n 898 del 1970 a stabilire che l'affidamento e i provvedimenti

Riguardanti i figli abbiano come esclusivo riferimento l'interesse morale e

Materiale degli stessi.*

 

* edita *

Sez. 1 sent. 01941 del 04/04/1979

contro il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d'appello, in

Sede di reclamo contro i provvedimenti sull'affidamento dei figli emanati

Dal tribunale ai sensi dell'art 9 della legge n 898 del 1970, e ammissibile

Il ricorso per cassazione ex art 111 cost in quanto il provvedimento im-

Pugnato, sebbene adottato nelle forme del decreto, ha in genere contenuto

Decisorio e carattere definitivo, sempre che il provvedimento incida sui

"diritti" dei genitori relativi all'affidamento dei figli minori e alla vi-

Gilanza sulla loro educazione ed istruzione. Per contro, ove il provvedimen-

To si limiti a statuire circa l'opportunita degli incontri del genitore non

Affidatario con il figlio minore, regolando le modalita di questi incontri

Quanto alla periodicita, alla durata e alle circostanze, esso viene emesso

In base a considerazioni e valutazioni che hanno come unico fondamento l'in-

Teresse morale e materiale dei figli, senza che sia ipotizzabile alcuna le-

Sione di quelli che sono gli aspetti essenziali dei "diritti" dei genitori

Con la conseguenza che, in tal caso, deve ritenersi inammissibile il ricorso

Per cassazione ex art 111 cost.

( conf 4470/77 conf 4441/76)

 

Edita

Sez. 1 sent. 03784 del 04/07/1979

e competente il tribunale dei minorenni a conoscere della modificazione

Dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli pronunziati dal tribu-

Nale ordinario con la sentenza di divorzio, separazione, nullita del matri-

Monio, in quanto, una volta emessa la relativa decisione, viene meno il col-

Legamento fra il capo di sentenza principale e quello accessorio relativo

All'affidamento dei figli, e, per la modificazione del relativo provvedimen-

To occorre quindi rivolgersi al tribunale dei minorenni, considerato quale

Giudice naturale dei minori, chiamato a tutelarne l'interesse, ed appunto

Per cio dotato degli opportuni strumenti per un piu penetrante e adeguato

Intervento. ( conf 4923/78 conf 3778/78 Conf 1760/78 conf 1236/77 conf 4333/76)

 

Sez. 1 sent. 06213 del 22/11/1980

in costanza di regime di divorzio o di separazione dei coniugi, la compe-

Tenza a provvedere sull'affidamento dei figli minori spetta funzionalmente

Al tribunale per i minorenni, in applicazione dell'art 38 (nuovo testo) disp

Att cod civ, interpretato alla stregua della stretta correlazione fra l'af-

Fidamento medesimo e l'esercizio della potesta, normalmente spettante al ge-

Nitore affidatario. ( conf 3784/79 conf 3192/79)

 

 

* annotata *

Sez. 1 sent. 01846 del 01/04/1981

il potere-dovere del giudice, che pronuncia il divorzio, di statuire, in-

Dipendentemente da qualsiasi conclusione dei coniugi, sull'affidamento dei

Figli minori, a tutela del preminente interesse morale e materiale dei mede-

Simi, comporta che le richieste dei genitori in proposito hanno valore di

Mere proposte o suggerimenti, non di domande in senso proprio, con la conse-

Guenza che la comparsa in corso di causa, introduttiva o modificativa di ta-

Li richieste, esula dalla previsione dell'art 292 cod proc civ circa l'ob-

Bligo della notificazione alla parte contumace.*

 

 

* annotata *

Sez. 1 sent. 02187 del 13/04/1981

a norma degli artt 797 n 6 cod proc civ e 5 n 1 della convenzione

Italo-francese sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commercia-

Le, firmata a roma il 3 giugno 1930 e resa esecutiva in italia con legge 7

Gennaio 1932 n 45, puo avere efficacia la sentenza straniera di divorzio

Contenente provvedimenti in materia di affidamento della prole ove la stessa

Sia gia passata in giudicato al momento della instaurazione del giudizio di

Separazione personale in italia e quindi prima dell'emanazione delle ordi-

Nanze in tema di affidamento dei minori. ( v 6595/79 v. 5678/79)

 

* annotata *

Sez. 1 sent. 00558 del 28/01/1982

in tema di revisione dell'affidamento del figlio minore di genitori sepa-

Rati, o divorziati, od il cui matrimonio sia stato annullato, funzionalmente

Devoluta alla cognizione del tribunale per i minorenni, l'individuazione del

Giudice territorialmente competente va effettuata, alla stregua dell'esigen-

Za della migliore tutela degli interessi del minore stesso, ed in applica-

Zione del disposto dell'art. 45 secondo comma (nuovo testo) cod. Civ.

Sull'identificazione del suo domicilio con quello del genitore con il quale

"convive", in base al luogo in cui il figlio medesimo abbia dimora stabile,

Non precaria o contingente, o comunque dimora prevalente nel corso dell'anno

(nella specie, per i dieci mesi della frequenza scolastica), a prescindere,

Pertanto, dall'eventuale diverso luogo in cui, al momento della domanda, a-

Biti occasionalmente, ovvero per un periodo di tempo limitato (nella specie,

Quello delle vacanze estive). ( v 3784/79, v 1163/77)

 

 

Sez. 1 sent. 01024 del 18/02/1982

il provvedimento del giudice del divorzio, in ordine all'affidamento del

Figlio minore ad uno dei coniugi, per il caso in cui sia accertata l'inido-

Neita' dell'altro coniuge a prenderne cura, e non ricorrano motivi ostativi

All'affidamento medesimo, non abbisogna di una specifica e particolare moti-

Vazione, circa l'esclusione di un ricorso a terze persone o di un colloca-

Mento presso istituti, trattandosi di ipotesi eccezionali rispetto al crite-

Rio normale della scelta dell'uno o dell'altro dei genitori. ( v 2129/77).*

 

* annotata *

Sez. 1 sent. 00693 del 25/01/1983

nel procedimento di divorzio, la richiesta, per la prima volta in grado

D'appello, di un assegno per il mantenimento dei figli minori, a carico del

Coniuge non affidatario, non integra un'inammissibile domanda nuova, ma si

Traduce nella denuncia di omessa pronuncia da parte del tribunale, tenuto

Conto che questi ha il potere-dovere, indipendentemente da un'iniziativa di

Uno dei coniugi o del pubblico ministero, di adottare i provvedimenti neces-

Sari alla tutela degli interessi morali e materiali dei figli, ivi compresi

Quelli inerenti al loro affidamento ed alla imposizione e quantificazione di

Detto assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 6 della legge 1 dicembre

1970 n. 898. Tale principio manifestamente non pone la citata norma in con-

Trasto con i precetti di cui agli artt. 3 e 24 della costituzione, atteso

Che l'indicato intervento del giudice "ex officio" e' rivolto a soddisfare

Esigenze e finalita' pubblicistiche in una materia sottratta alla disponibi-

Lita' delle parti, diversamente da quella inerente ai rapporti patrimoniali

Fra coniugi. ( v 5415/77)

 

Sez. 1 sent. 06732 del 12/11/1983

alla stregua del disposto dell'art. 38 disp. Att. Cod. Civ., Coordinato

Con le norme dettate dagli artt. 155 e 317 cod. Civ., 9 della legge 1 dicem-

Bre 1970, n. 898, e 710 cod. Proc. Civ., I provvedimenti di revisione delle

Condizioni di affidamento dei figli minori di coniugi separati, in forza di

Separazione giudiziale o consensuale omologata, ovvero di coniugi il cui

Matrimonio sia stato annullato o sciolto, rientrano nella competenza del

Tribunale per i minorenni nei soli casi in cui si chieda un intervento abla-

Tivo o modificativo della potesta' dei genitori sulla prole, a norma degli

Artt. 330 e 333 cod. Civ., Mentre in ogni altro caso sono devoluti alla com-

Petenza del tribunale ordinario. ( conf 1551/83, mass n 426380).*

 

 

 

* edita *

Sez. 1 sent. 03903 del 12/06/1986

con riguardo alla sentenza di un giudice del regno di svezia, che abbia

Pronunciato il divorzio nei confronti di cittadino italiano ivi residente,

Non costituisce ostacolo alla delibazione la diversita' di disciplina della

Legge svedese rispetto a quella italiana, nel senso che la prima consente lo

Scioglimento del matrimonio anche sulla sola base della richiesta di uno dei

Coniugi, ove avanzata dopo un periodo di separazione e di riflessione (suc-

Cessivo all'adozione di provvedimenti provvisori circa i rapporti patrimo-

Niali e l'affidamento dei figli minori), atteso che, nonostante detta di-

Versita', sussiste sostanziale analogia fra l'uno e l'altro ordinamento,

Considerando che l'infruttuoso decorso di detto periodo (ancorche' di entita'

Inferiore a quello contemplato dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n.

898) e' di per se' idoneo ad evidenziare l'irreparabile disgregazione della

Comunione familiare, e che quindi la sentenza pronunciante il divorzio viene

A contenere sia pure attraverso lo accertamento del suddetto decorso, il

Riscontro dell'irreversibilita' della frattura coniugale. ( v 3709/83, N 428613; ( v 2187/81, v 1395/79).*

 

* annotata *

Sez. U sent. 04089 del 28/04/1987

l'art. 155 quarto comma cod. Civ., Nel testo fissato dalla legge 19 mag-

Gio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, il quale attribuisce

Al giudice della separazione personale il potere di assegnare l'abitazione

Della casa familiare al coniuge cui vengono affidati figli minorenni, pure

Se non titolare od esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o per-

Sonale) sull'immobile, e' applicabile anche nei casi di scioglimento o di

Cessazione degli effetti civili del matrimonio, in considerazione del carat-

Tere non recettizio del rinvio alla suddetta norma contenuta nell'art. 12

Della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (e della sua conseguente estensione alle

Successive modificazioni della norma medesima), nonche' della compatibilita'

Dell'istituto con la disciplina del divorzio, in quanto rivolto a tutelare

Interessi dei minori. ( conf 578/85  contra 5507/81 contra 2462/78).*

 

Sez. 1 sent. 09640 del 23/12/1987

i decreti camerali, con i quali il giudice minorile interviene sul rap-

Porto fra genitore e figlio, al fine di porre rimedio ad una condotta pre-

Giudizievole del primo a tutela del preminente interesse del secondo, ancor-

Che' si traducano nella piu' grave misura della decadenza dalla podesta'

(art. 330 cod. Civ.), Non sono impugnabili con ricorso per cassazione ai

Sensi dell'art. 111 della costituzione, pure se resi in sede di reclamo, in

Quanto difettano di decisorieta', essendo revocabili e modificabili dallo

Stesso giudice, per ragioni sia sopravvenute che preesistenti, inclusa l'i-

Potesi del riesame degli elementi originariamente vagliati. Tale principio

Manifestamente non implica un contrasto con gli artt. 3 e 24 della costitu-

Zione, in relazione alla esperibilita' di detta impugnazione contro le sta-

Tuizioni che vengano rese sull'affidamento dei figli minori con la pronuncia

Di separazione o divorzio dei coniugi, ovvero in sede di successiva revisio-

Ne di essa, atteso che queste ultime hanno portata determinativa e decisoria

(ancorche' "rebus sic stantibus"), e che, pertanto, la disparita' di tratta-

Mento, pure sotto il profilo delle modalita' di esercizio del diritto di di-

Fesa, si ricollega all'obiettiva diversita' delle rispettive situazioni. ( v

6220/86,

 

 

Sez. 1 sent. 01466 del 11/02/1988

pres. Bologna i rel. Favara f cod.par.115

pm. Amirante f (conf)

ric. Cevola

res. Varriale

082211 457552 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - patria po-

testa' (esercizio della) - affidamento dei figli minori - criteri.*

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11 comma 2

il giudice del divorzio, nel provvedere sull'affidamento dei figli mino-

Ri, deve valutare la situazione in atto, al fine di adottare le scelte piu'

Idonee ad assicurare l'interesse dei minori stessi, garantendone la forma-

Zione della personalita' ed il regolare sviluppo psicofisico, mentre non

Resta vincolato alle decisioni ed agli apprezzamenti in proposito a suo tem-

Po effettuati dal giudice della separazione, vertendosi in tema di statui-

Zioni modificabili in relazione ai fatti sopravvenuti. ( v 5642/80, mass n

409491).*

Vedi 409491 8005642

 

 

Sez. U sent. 01592 del 03/04/1989 rv. 462380

pres. Montanari visco g rel. Baldassarre v cod.par.246

pm. Amatucci e (conf)

ric. Insalaco

res. Hindley

100083 462380 impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibili-

ta' del ricorso - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita')

- in genere - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindi-

bili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - pro-

cedimento per la revisione delle disposizioni sull'affidamento dei

figli minori nati dal matrimonio sciolto per divorzio - ordine di in-

tegrazione del contraddittorio nei confronti del p.m. - inosservanza

- inammissibilita' del ricorso - esame della ragione di inammissibi-

lita' del ricorso in ordine alla ricorribilita' del provvedimento -

preclusione.*

100171 462380*

100209 462380*

Cod.proc.civ. Art. 70 *cost.

Cod.proc.civ. Art. 331

Cod.proc.civ. Art. 360

Cod.proc.civ. Art. 740

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 9 *cost.

nell'esame delle ragioni d'inammissibilita' del ricorso per cassazione e'

Preliminare, rispetto a quella della ricorribilita' del provvedimento, l'in-

Dagine sull'avvenuta costituzione del rapporto processuale innanzi alla

Suprema corte, con la conseguente pronuncia d'inammissibilita' dell'impugna-

Zione, a norma del secondo comma dell'art. 331 cod. Proc. Civ. E senza ne-

Cessita' di verifica della ricorribilita' del provvedimento impugnato, nel

Caso in cui, trattandosi di procedimento per la revisione delle disposizioni

Circa l'affidamento dei figli minori nati dal matrimonio sciolto per divor-

Zio, sia rimasto inadempiuto l'ordine (precedentemente emesso dalla stessa

Corte ai sensi del primo comma di detto articolo) d'integrazione del con-

Traddittorio nei confronti del pubblico ministero, che in tale procedimento

Ha veste di parte necessaria e munita di autonomo potere d'impugnazione (ar-

Tt. 70 e 740 cod. Proc. Civ.). ( v 4546/80, mass n 408385; ( v 2840/73, mass

N 366426).*

Vedi 408385 8004546

Vedi 366426 7302840

 

 

* annotata * vedi:rifmc

Sez. 1 sent. 04936 del 04/05/1991 rv. 471988

pres. Sensale a rel. Lupo e cod.par.116

pm. Amirante f (parz diff)

ric. Marotta

res. Donadio

082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la

prole - affidamento dei figli - affidamento alternato - ammissibili-

ta' - condizioni - appartenenza di uno dei genitori ad una minoranza

etnica o linguistica - insufficienza.

Cod.civ. Art. 155 *cost.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

l'affidamento alternato dei figli minori, che e' espressamente previsto

Per il divorzio dall'art. 6 secondo comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898

(nel testo introdotto dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74), e che

Puo' essere disposto anche dal giudice della separazione, in applicazione a-

Nalogica di detta norma, deve rispondere all'interesse dei figli medesimi,

Anche in relazione alla loro eta'. Pertanto, nel caso in cui uno dei genito-

Ri appartenga ad una minoranza etnica o linguistica, l'esigenza di conser-

Varne i relativi valori non puo' di per se' giustificare l'affidamento al-

Ternato del figlio, occorrendo fare preminente riferimento alla necessita'

Di assicurargli un equilibrato sviluppo.

 

 

* edita *

Sez. 1 sent. 06621 del 11/06/1991 rv. 472624

pres. Vela a rel. Olla g cod.par.116

pm. Donnarumma u (diff)

ric. Iacono

res. Russo

082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la

prole - affidamento dei figli - criteri.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

in forza di quanto disposto dall'art. 6 della legge 1 dicembre 1970 n.

898, come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, il giudi-

Ce, nel disporre l'affidamento della prole in sede di divorzio o di revisio-

Ne dei provvedimenti ivi assunti, deve decidere con esclusivo riferimento

All'interesse morale e materiale dei figli e pertanto non puo' attribuire

Valore decisivo alle scelte preferenziali manifestate dai minori durante la

Loro audizione personale, ma deve seguire la soluzione che risulti essere la

Piu' idonea a garantire la formazione della loro corretta personalita' ed il

Loro armonico sviluppo psicofisico, previa valutazione di tutti gli elementi

Che possano influire su tale risultato.

 

 

* edita * vedi:rifmc

Sez. U sent. 12588 del 22/11/1991 rv. 474751

pres. Montanari visco g rel. Favara f cod.par.212

pm. Amatucci e (conf)

ric. Furlan

res. Obermueller

092088 giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - in genere -

matrimonio celebrato all'estero - domanda di divorzio - giurisdizione

del giudice italiano - sussistenza - questioni attinenti all'affida-

mento dei figli minori - estensione - criteri di collegamento posti

dalla convenzione di bruxelles del 27 settembre 1968 ratificata con

legge n. 804 del 1971 - inapplicabilita'.

Cod.proc.civ. Art. 4

Tratt. Internaz. Del 27/9/1968 art. 1 comma n. 1

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 21/6/1971 num. 804

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di divorzio inerente

A matrimonio celebrato all'estero (nella specie, in relazione alla cir-

Costanza che il coniuge convenuto aveva anche la cittadinanza italiana, ol-

Tre quella straniera, e comunque aveva accettato detta giurisdizione), si

Estende, per ragioni di connessione, anche alle questioni attinenti all'af-

Fidamento dei figli minori, senza che possano essere invocati i diversi cri-

Teri di collegamento posti dalla convenzione di bruxelles del 27 settembre

1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), alla stregua dell'inap-

Plicabilita' di tale convenzione in materia di divorzio e di provvedimenti

Accessori rispetto alla pronuncia di scioglimento del rapporto matrimoniale

(art. 1 n. 1).

 

 

vedi:rifmc

Sez. 1 sent. 04108 del 06/04/1993 rv. 481724

pres. Corda m rel. Borruso r cod.par.116

pm. Romagnoli e (conf.)

ric. Catania

res. Zamia

082308 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti -

abitazione - figli maggiorenni - convivenza con il genitore non

proprietario della casa - assegnazione a quest'ultimo della casa fa-

miliare - ammissibilita' - condizioni - accertamento - criteri.

Cod.civ. Art. 155 *cost.

L. Del 19/5/1975 num. 151 art. 36

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

in tema di provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi,

L'art. 155, quarto comma cod. Civ. - nel testo introdotto dall'art. 36 della

Legge 19 maggio 1975, n. 151 -, secondo cui l'abitazione nella casa familia-

Re spetta di preferenza al coniuge affidatario di prole minore, anche nel

Caso in cui la proprieta' sia dell'altro coniuge, non esclude che analogo

Sacrificio dell'interesse del coniuge proprietario possa essere disposto, in

Estensiva applicazione di quanto al riguardo previsto, con riferimento al

Divorzio, dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, anche nel caso in

Cui non vi sia luogo alla detta pronunzia di affidamento, per essere i figli

Maggiorenni, ma si debba, nondimeno, in relazione alle specifiche circostan-

Ze - il cui apprezzamento va condotto con rigore proporzionalmente crescente

Per effetto dell'aumento dell'eta' e, comunque, presuppone la incolpevole

Mancanza di autosufficienza economica o anche soltanto psicofisica, da parte

Dei figli stessi -, assicurare a questi ultimi la continuita' dell'habitat

Domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consue-

Tudini in cui si articola la vita della famiglia, con la convivenza con il

Genitore non proprietario della casa.

Vedi 468085

 

 

vedi:rifmc

Sez. 1 sent. 00334 del 12/01/1995 rv. 489658

pres. Corda m rel. Cicala m cod.par.116

pm. Maccarone v (conf.)

ric. Cioffi

res. Proteo

082308 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti -

abitazione - figli maggiorenni - convivenza con il genitore non

proprietario della casa - assegnazione a quest'ultimo della casa fa-

miliare - ammissibilita' - condizioni - accertamento - criteri.

Cod.civ. Art. 155 *cost.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 19/5/1975 num. 151 art. 36

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

in tema di provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi,

L'art. 155, quarto comma cod. Civ. - nel testo introdotto dall'art. 36 della

Legge 19 maggio 1975, n. 151 -, secondo cui l'abitazione nella casa familia-

Re spetta di preferenza al coniuge affidatario di prole minore, anche nel

Caso in cui la proprieta' sia dell'altro coniuge, non esclude che analogo

Sacrificio dell'interesse del coniuge proprietario possa essere disposto, in

Estensiva applicazione di quanto al riguardo previsto, con riferimento al

Divorzio, dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, anche nel caso in

Cui non vi sia luogo alla detta pronunzia di affidamento, per essere i figli

Maggiorenni, ma si debba, nondimeno, in relazione alle specifiche circostan-

Ze - il cui apprezzamento va condotto con rigore proporzionalmente crescente

Per effetto dell'aumento dell'eta' e, comunque, presuppone la incolpevole

Mancanza di autosufficienza economica o anche soltanto psicofisica, da parte

Dei figli stessi -, assicurare a questi ultimi la continuita' dell'habitat

Domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consue-

Tudini in cui si articola la vita della famiglia, con la convivenza con il

Genitore non proprietario della casa.

Conf 9304108 481724

 

 

vedi:rifmc

Sez. 1 sent. 03251 del 21/03/1995 rv. 491296

pres. Pannella p rel. Pannella p cod.par.116

pm. Lo cascio g (conf.)

ric. Pascarella

res. Di stora

082308 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti -

abitazione - figli maggiorenni - convivenza con il genitore non

proprietario della casa - assegnazione a quest'ultimo della casa fa-

miliare - ammissibilita' - condizioni.

Cod.civ. Art. 155 *cost.

L. Del 19/5/1975 num. 151 art. 36

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

in tema di provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi,

L'art. 155, quarto comma, cod. Civ. - nel testo introdotto dall'art. 36 del-

La legge 19 maggio 1975 n. 151 - secondo cui l'abitazione nella casa fami-

Liare spetta di preferenza al coniuge affidatario dei figli minori, anche

Nel caso in cui la proprieta' sia dell'altro coniuge, non esclude che analo-

Go sacrificio dell'interesse del coniuge proprietario possa essere disposto,

In applicazione estensiva di quanto al riguardo previsto, con riferimento al

Divorzio, dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, anche nel caso in cui

Non vi sia luogo alla detta pronuncia di affidamento, per essere i figli

Maggiorenni, quando specifiche circostanze sorreggano l'adozione di una tale

Decisione.

Conf 9304108 481724

Contra 8202494 420365

Contra 8700179 449948

Contra 8702838 451956

Vedi 9005384 467548

Vedi 9006774 468085

 

 

* annotata * vedi:rifmc

Sez. 1 sent. 09163 del 30/08/1995 rv. 493813

pres. Sensale a rel. Finocchiaro a cod.par.116

pm. Amirante f (conf.)

ric. Patierno

res. Terlizzi

082267 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - in gene-

re - casa familiare - assegnazione al coniuge titolare dell'immobile,

non affidatario dei figli minori o convivente con figli maggiorenni

non autosufficienti - ammissibilita'.

Cod.civ. Art. 155 comma 4 *cost.

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6 comma 6

in tema di separazione e di divorzio, sia l'art. 155, quarto comma,

Cod.civ., Sia l'art. 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, nel testo

Sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987, nel prevedere l'assegna-

Zione della casa familiare, non impongono l'assegnazione al coniuge che non

Sia titolare di un diritto reale o di godimento sulla casa stessa, per il

Solo fatto di essere affidatario dei figli minori o convivente con figli

Maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente, ma si limitano ad e-

Nunciare un criterio preferenziale, con la conseguenza che non e' censurabi-

Le la decisione del giudice del merito che, pure in presenza di tale affida-

Mento o convivenza, ritenga di non provvedere all'assegnazione per le parti-

Colari condizioni del coniuge titolare dell'immobile.

 

 

* edita * vedi:rifmc

Sez. 1 sent. 03596 del 16/04/1996 rv. 497084

pres. Borruso r rel. Luccioli mg cod.par.116

pm. Martone a (conf.)

ric. Gazulli

res. Nicolo'

082277 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la

prole - in genere - procedimento - richiesta delle parti di decisione

non definitiva limitata alla pronunzia del divorzio - sentenza non

definitiva che pronunzi, oltre che sul divorzio, sull'affidamento e

sul mantenimento della prole minore - nullita' della sentenza - con-

figurabilita' - esclusione.

Cod.proc.civ. Art. 277

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 4 comma 9

nel giudizio diretto allo scioglimento (o alla cessazione degli effetti

Civili) del matrimonio, il tribunale, ancorche' le parti, nell'udienza di

Comparizione davanti al giudice istruttore, abbiano chiesto fissarsi udienza

Di spedizione della causa in decisione solo in relazione alla dichiarazione

Di divorzio, puo' legittimamente pronunziare - senza che il relativo provve-

Dimento sia inficiato da nullita'- sentenza non definitiva, con la quale,

Oltre a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio,

Disponga l'affidamento del figlio minore ad uno dei coniugi, regoli il di-

Ritto di visita dell'altro e ponga a carico di quest'ultimo un contributo

Per il mantenimento del minore stesso, in quanto l'art. 4, comma 9, legge n.

898 del 1970, come modificato dall'art. 8 legge n. 74 del 1987 - che preve-

De, anche senza istanza di parte, la pronunzia di sentenza non definitiva di

Divorzio nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione

Dell'assegno divorzile - non esclude che il tribunale si pronunzi, in sede

Non definitiva, anche in ordine all'affidamento ed al mantenimento della

Prole (ove ritenga gia' acquisiti elementi sufficienti per l'emanazione

Degli stessi), considerato, altresi', che trattasi di provvedimenti che sono

Sottratti all'iniziativa e alla disponibilita' delle parti, in quanto rivol-

Ti a soddisfare esigenze e finalita' pubblicistiche, e possono essere adot-

Tati d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di merito.

Vedi 8802043 457917

Vedi 9001506 465565

Vedi 9008582 469000

Vedi 9304873 482041

 

 

* edita * vedi:rifmc

Sez. 1 sent. 10538 del 27/11/1996 rv. 500836

pres. Borruso r rel. Vitrone u cod.par.116

pm. Morozzo della rocca f (diff.)

ric. Lemmi

res. Pallotta

082263 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - as-

segnazione della casa coniugale ex art. 6, sesto comma, legge n. 898

del 1970 - coniuge affidatario di figli minori o convivente con figli

maggiorenni privi di autonomia economica - criteri di assegnazione.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6 comma 6

in caso di scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effet-

Ti civili, il giudice, nel procedere all'assegnazione della casa familiare,

Non puo' limitarsi a prendere atto della situazione di affidamento della

Prole o di convivenza con quella maggiorenne ma non ancora economicamente

Autonoma (cosi' temperando la sua decisione attraverso la valutazione delle

Condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, favorendo

Il coniuge piu' debole), ma e' tenuto ad indicare e valutare le ragioni che,

Nell'esclusivo interesse della prole, lo inducano a favorire il coniuge af-

Fidatario dei figli minori o convivente con figli maggiorenni privi di auto-

Nomia. Tale obbligo assume dimensioni di sempre maggiore puntualita' ed ade-

Renza alla fattispecie concreta, via via che aumenti l'eta' della prole ed

Essa superi la minore eta', riducendosi con il passare degli anni la neces-

Sita' di conservazione dell'ambiente familiare, con attenuazione del disagio

Psichico e materiale che si accompagna al mutamento dell'abitazione.

Vedi 9503251 491296

Vedi 9512083 494753

 

 

* annotata * vedi:rifmc

Sez. 1 sent. 10791 del 04/11/1997 rv. 509455

pres. Sensale a rel. Criscuolo a cod.par.116

pm. Gambardella v (conf.)

ric. Marra

res. Silvestri

082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la

prole - affidamento dei figli - affidamento congiunto o alternato -

ammissibilita' - condizioni - sentenza del giudice di merito - censu-

rabilita' in cassazione - limiti - fattispecie

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

Cod.civ. Art. 155 *cost.

la "ratio legis" ed il tenore letterale della norma di cui al secondo

Comma dell'art. 6 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 11

Della legge n. 74 del 1987 (a mente del quale il tribunale, pronunciando lo

Scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvede

In ordine alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e mate-

Riale di essa e, ove lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in re-

Lazione all'eta' degli stessi, puo' disporne l'affidamento congiunto o al-

Ternato) sono tali da lasciar intendere che la questione dell'affidamento

Della prole ivi disciplinata e' rimessa, in via esclusiva, alla valutazione

Discrezionale del giudice di merito, il quale, nel dare adeguatamente conto

Delle ragioni della decisione adottata (secondo il parametro normativo di

Riferimento costituito dall'interesse del minore), esprime un apprezzamento

Di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimita'. (nella specie,

La corte territoriale, nel motivare il rigetto della richiesta di affidamen-

To alternato avanzata dal padre della minore, aveva evidenziato: 1) che la

Madre, non essendo impegnata in attivita' lavorativa esterna, era in condi-

Zioni di seguire piu' assiduamente la figlia rispetto al padre, impiegato di

Banca e, percio', assente da casa per gran parte della giornata e non in

Condizione di offrire alla figlia eguale assistenza; 2) che, per il passato,

La stessa madre aveva gia' adeguatamente provveduto alle esigenze materiali

E morali del minore; 3) che le modalita' di frequentazione stabilite con ri-

Guardo al genitore non affidatario consentivano di valorizzare altrettanto

Adeguatamente la figura paterna. La s.c., nell'enunciare il principio di di-

Ritto di cui in massima, ha confermato l'impugnata decisione).

Vedi 9104936 471988

 

 

* edita *

Sez. 1 sent. 11030 del 08/11/1997 rv. 509668

pres. Baldassarre v rel. Felicetti f cod.par.116

pm. Lo cascio g (diff.)

ric. De nicola

res. Berardi

082269 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso

l'altro coniuge - in genere - assegnazione della casa familiare - al

coniuge non titolare della proprieta' o di altro diritto al godimento

esclusivo della stessa - ammissibilita' - limiti - concorrente affi-

damento di figli minori o convivenza con figli maggiorenni privi di

reddito - necessita' - titolarita' della mera comproprieta' dell'im-

mobile - sufficienza - esclusione.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha

Sostituito l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del

Sesto comma di quest'ultima norma, in tema di assegnazione della casa fami-

Liare, non attribuisce al giudice il potere di disporne l'assegnazione a fa-

Vore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull'im-

Mobile e che non sia affidatario della prole minorenne, o che non conviva

Con figli maggiorenni ancora non economicamente autonomi. Ed , ove manchi il

Presupposto dell'affidamento della prole minorenne o della convivenza con

Figli maggiorenni trovantisi nelle condizioni su riferite, la casa coniugale

Non puo' essere assegnata ad uno dei coniugi, neanche ove ne sia comproprie-

Tario, mancando, anche in tal caso, il presupposto dell'assegnazione pre-

Visto dal citato art. 6, e venendo, anche in tal caso, altrimenti indebita-

Mente compresso, per tutta la vita del coniuge che risultasse assegnatario

Della casa coniugale, il diritto reale dell'altro coniuge su di questa.

Contra 9005632 467624

Contra 9008699 469040

Vedi 9011788 470109

Vedi 9112428 474691

Vedi 9213126 479995

Vedi su 9511297 494453

 

 

* annotata * vedi:rifmc

Sez. 1 sent. 00317 del 15/01/1998 rv. 511594

pres. Finocchiaro a rel. Spirito a cod.par.116

pm. Morozzo della rocca f (conf.)

ric. Del giudice

res. Rossiello

082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la

prole - affidamento dei figli - incontri tra il minore ed il genitore

non affidatario - rifiuto del minore agli incontri per avversione o

ripulsa nei confronti del genitore non affidatario - sospensione an-

che totale degli incontri - ammissibilita' - condizioni.

Costituzione art. 30

Cod.civ. Art. 147

Cod.civ. Art. 155 *cost.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 27/5/1991 num. 176

Tratt. Internaz. Del 20/11/1989 art. 3

in tema di provvedimenti relativi alla prole, conseguenti alla dichiara-

Zione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed anche in base ai

Principi sanciti dalla convenzione di new york del 20 novembre 1989, ratifi-

Cata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenu-

To ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e

Delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario

Sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati

Da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi,

Nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce

Fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra

Il minore stesso ed il coniuge non affidatario. Tale sospensione puo' essere

Disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilita' di ciascuno dei

Genitori rispetto all'atteggiamento del figlio ed indipendentemente anche

Dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare

Detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondita' e l'intensi-

Ta', al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il ge-

Nitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi

Psichici della sua animosita' iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazio-

Ne della stessa.

Vedi 8303776 428686

 

 

Sez. 1 sent. 06312 del 22/06/1999 rv. 530117

pres. Grieco a rel. Luccioli mg cod.par.116

pm. Uccella f (conf.)

ric. Koons

res. Staller

082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la

prole - affidamento dei figli - interesse del minore - valutazione -

individuazione del genitore piu' idoneo - criteri.

Cod.civ. Art. 155 *cost.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione

E del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale dell'esclusivo inte-

Resse morale e materiale della prole, a fronte del quale la posizione dei

Genitori non si configura come diritto ma come "munus"; compito del giudice

E' individuare il genitore piu' idoneo a ridurre i danni derivanti dalla

Disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo pos-

Sibile della personalita' del minore, nel contesto di vita piu' adeguato a

Soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche; cio' deve fare

Sulla base di un giudizio prognostico circa la capacita' del padre o della

Madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore

Singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potra' fondarsi

Sulle modalita' con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo,

Con particolare riguardo alla sua capacita' di relazione affettiva, di at-

Tenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilita' ad un assiduo

Rapporto, nonche' sull'apprezzamento della personalita' del genitore, delle

Sue consuetudini di vita e dell'ambiente che e' in grado di offrire al mino-

Re.

Vedi 9710791 509455

 

 

Sez. 1 sent. 06312 del 22/06/1999 rv. 530118

pres. Grieco a rel. Luccioli mg cod.par.116

pm. Uccella f (conf.)

ric. Koons

res. Staller

082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la

prole - affidamento dei figli - genitore residente all'estero - am-

missibilita' - limiti.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

Cod.civ. Art. 155 *cost.

nella materia dell'affidamento di figli minori, in cui il giudice della

Separazione e del divorzio devono attenersi al criterio fondamentale

Dell'interesse della prole, la circostanza che uno dei genitori risieda

All'estero non limita di per se' l'affidamento del figlio a questi ma com-

Porta una piu' complessa e delicata indagine circa l'interesse del minore,

Stante l'inevitabile compressione dei rapporti che il genitore non affidata-

Rio dovra' subire e le difficolta' che al medesimo deriveranno nell'espleta-

Mento del suo diritto - dovere di concorrere all'istruzione ed all'educazio-

Ne del figlio.

Conf 9501732 490494

 

 

Sez. 1 sent. 06312 del 22/06/1999 rv. 530119

pres. Grieco a rel. Luccioli mg cod.par.116

pm. Uccella f (conf.)

ric. Koons

res. Staller

082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la

prole - affidamento dei figli - individuazione del genitore affidata-

rio - criteri - stabilita' del rapporto del minore col proprio am-

biente - considerazione - necessita'.

L. Del 27/5/1991 num. 176 art. 8

L. Del 15/1/1994 num. 64

nella materia dell'affidamento dei figli minori, il giudice della separa-

Zione e del divorzio, tra i vari elementi che fondano l'individuazione del

Genitore affidatario, deve valorizzare il criterio della stabilita' del rap-

Porto del bambino con i luoghi in cui si esplicano quotidianamente i suoi

Legami affettivi ed i suoi principali interessi e che costituiscono l'"am-

Biente" del minore, inteso come contesto materiale e psicologico in cui si

Sviluppa la sua personalita', in sintonia con i principi adottati dalla con-

Venzione di new york sui diritti del fanciullo del 1989 che, all'articolo 8,

Garantisce il diritto del minore "a preservare ... Le sue relazioni familia-

Ri", assunte come elementi integranti della sua identita'.

 

 

Sez. 1 sent. 06312 del 22/06/1999 rv. 530120

pres. Grieco a rel. Luccioli mg cod.par.116

pm. Uccella f (conf.)

ric. Koons

res. Staller

082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la

prole - affidamento dei figli - genitore non affidatario - diritti di

mantenere, istruire, educare la prole - restrizioni - legittimita' -

condizioni.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

Cod.civ. Art. 155 *cost.

il giudice della separazione e del divorzio, nel disciplinare il diritto

- dovere del genitore non affidatario di mantenere, istruire ed educare la

Prole, ha quale misura e limite l'attuazione del preminente interesse del

Figlio e puo' legittimamente imporre quelle cautele e restrizioni che siano

Necessarie ad evitare un pregiudizio alla salute psicofisica dello stesso,

Arrivando anche a sospendere gli incontri allorquando la continuazione dei

Rapporti genitore - figlio esporrebbe il minore a rischi gravi e comprovati

Per la sua crescita serena ed equilibrata (nella specie, la s.c. ha ritenuto

Legittima la decisione del giudice di merito che, in un caso di genitore non

Affidatario residente all'estero, aveva disposto che le visite di questi al

Minore, per evitare il nocumento derivatogli in passato dai continui trasfe-

Rimenti, si svolgessero in italia e che il minore potesse espatriare solo

Col consenso della madre affidataria).

Vedi 9800317 511594

 

 

MERITO

 

Pretore roma pd.770121

Sez. 0 dec. 00000 del 25/09/74

pres. Montoro l rel. Montoro l

att. Lubbok conv. Ciaralli

067029 770121 delibazione (giudizio di) - provvedimenti stranieri - pronun-

cia provvisoria di affidamento della prole emessa da giudice inglese

in processo per divorzio - 1) dichiarazione di efficacia in italia:

ammissibilita - competenza della corte di appello - 2) provvedimento

di urgenza per la consegna dei figli all'affidatario: ammissibilita -

competenza del pretore e non del giudice tutelare.*

Cod.civ. Art. 336

Cod.proc.civ. Art. 700

Cod.proc.civ. Art. 797

L. Del 21/6/1971 num. 804 art. 24

L. Del 21/6/1971 num. 804 art. 26

L. Del 21/6/1971 num. 804 art. 27

Tratt. Internaz. Del 27/9/1968

una pronuncia di affidamento di figli minori alla madre, emessa in via

Provvisoria da un giudice inglese nel processo di divorzio, puo' essere ri-

Conosciuta in italia per il combinato disposto degli artt 26 e 27 della leg-

Ge 21 giugno 1971 n 804, relativa alla ratifica ed esecuzione della conven-

Zione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle deci-

Sioni in materia civile e commerciale, firmata a bruxelles il 27 settembre

1968. La pronuncia implicante il riconoscimento del provvedimento emanato da

Un giudice di un ordinamento che ha ratificato la convenzione del 27 settem-

Bre 1968, va richiesta, per quanto riguarda l'italia, non al giudice tutela-

Re, che e al riguardo incompetente, bensi alla corte di appello. Al pretore,

A norma dell'art 700 cod proc civ, e non al giudice tutelare, puo' essere

Chiesta una misura urgente per riconsegnare i figli al genitore affidatario,

Quando esista un precedente vincolante dell'autorita giudiziaria straniera,

Riconoscibile ed efficace in italia in virtu della convenzione citata.*

 

 

Tribunale lecce pd.860023

Sez. 1 ord. 01358 del 26/11/85

pres. Buffa m rel. Buffa m

att. Ricciardi conv. Palmieri

082210 860023 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi -

verso la prole - provvedimenti concernenti - inosservanza dipendente

da comportamento del figlio - modifica dei provvedimenti - esclusione

- necessita' di adire il giudice specializzato.*

Cod.civ. Art. 155 *cost.

Cod.proc.civ. Art. 708 *cost.

le statuizioni del giudice della causa di divorzio che prevede in ordine

All'affidamento dei figli e regola l'esercizio del diritto di entrambi i ge-

Nitori di vigilare sull'educazione degli stessi, vincolano i coniugi ma non

Al punto da renderli responsabili della loro inosservanza, quando e' lo

Stesso minore (nella specie, giovane di quindici anni che rifiutava qualsia-

Si incontro con la madre) a rendere impossibile, col suo comportamento, l'e-

Sercizio da parte del genitore non affidatario delle facolta' riconosciu-

Tegli. Nella delineata ipotesi, non solo non si giustifica una modifica del

Provvedimento relativo all'affidamento del figlio minore ma cessa anche il

Potere di intervento del giudice della causa di divorzio, sicche', ove la

Condotta del minore si presenti come irregolare, e' necessario adire il giu-

Dice specializzato. (documento uda tribunale di lecce).*

 

 

Tribunale genova pd.860256

Sez. 4 sent. 00823 del 28/04/84

pres. Iannino g rel. Dogliotti m

att. Bichi conv. Melis

082205 860256 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere -

affidamento della prole - criteri - scelta consapevole dei figli - ri-

levanza.*

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

vicenda: nel procedimento di divorzio entrambi i coniugi chiedevano l'af-

Fidamento della prole. Il tribunale, cosi' modificando il provvedimento pre-

Videnziale, affidava i figli alla madre, tenuto conto della volonta' chiara-

Mente espressa da essi.

ragioni della decisione: il maggior rispetto emergente dalla disciplina

Familiare verso la persona del minore richiede che della sua volonta', con-

Sapevolmente espressa, si tenga conto in sede di affidamento all'uno e

All'altro genitore, nel procedimento di divorzio. (documento uda corte di

Appello di genova).*

 

 

Tribunale milano pd.880805

Sez. 9 sent. 00885 del 27/01/88

pres. Peschiera am rel. Servetti g

att. Ventrella conv. Lunghi

082240 880805 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi -

cessazione degli effetti - legge n. 74/87 - assegno di divorzio - ha

natura assistenziale e non risarcitoria e compensativa.*

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 10

vicenda: marito - separato legalmente da oltre tre anni - chiede la cessa-

Zione degli effetti civili del matrimonio da cui sono nati tre figli, con

Affidamento dell'unico figlio minore ed assegnazione della casa coniugale

Alla moglie (fintanto che i figli non cessino di convivere con lei), dichia-

Randosi disposto a corrisponderle un assegno mensile di lire 950.000 per il

Mantenimento dei due figli che ancora vivono con lei (essendo il primogenito

Residente altrove). La moglie aderisce alla domanda principale, ma richiede

Un trattamento economico migliore per se' ed i figli. Il tribunale dichiara

La cessazione degli effetti civili del matrimonio, affida il figlio minore

Alla madre assegnandole il godimento della casa coniugale, pone a carico del

Marito l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di lire 400.000 per

Se' e di lire 700.000 - a titolo di contributo al mantenimento dei due figli

Conviventi - e di contribuire direttamente al mantenimento del figlio primo-

Genito, con automatica rivalutazione annuale per tutti gli assegni.

ragioni della decisione: poiche' la nuova disciplina dei rapporti patrimo-

Niali tra coniugi attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assisten-

Ziale prioritaria rispetto a quella risarcitoria e compensativa, non puo'

Procedersi alla sua attribuzione qualora non risulti che il coniuge sia pri-

Vo di "adeguati" mezzi di sostentamento e quindi qualora il giudizio sull'a-

Deguatezza dei mezzi - da rapportarsi alle rispettive condizioni economiche -

Dovesse risolversi in senso sfavorevole al richiedente nessun rilievo

Potrebbe assumere la ricorrenza dei predetti ulteriori profili. Dall'imponi-

Bile dichiarato nelle rispettive denuncie risulta che la moglie non gode di

Redditi adeguati a garantirle un dignitoso mantenimento (lire 3.385.000) e

Sussiste una notevole disparita' rispetto alla posizione reddituale del ma-

Rito (lire 88.507.853); essendo il criterio risarcitorio escluso dalla in-

Tervenuta separazione consensuale ed il compensativo sfornito di sostegno

Probatorio, ad essa spetta solo l'assegno a titolo assistenziale. Per l'as-

Segnazione della casa coniugale a proprieta' indivisa solo sopravvenute cir-

Costanze possono legittimare il riesame della situazione sotto il profilo

Della eventuale cessazione del godimento da parte della moglie, concordato

In sede di separazione. ("doc. Uda corte di appello; prof. M.g. losano

Dell'universita' degli studi - milano").*

 

 

Tribunale per i minorenni palermo pd.800057

Sez. 0 dec. 00000 del 12/12/79

pres. Baviera i rel. Baviera i

att. Spadini conv. Orlando figli

117003 800057 potesta dei genitori - decadenza - sentenza dichiarativa dello

scioglimento di matrimonio - affidamento dei figli minori dei coniugi

divorziati - decreto che pronunzia la decadenza dei genitori dalla po-

testa sui figli e dispone affidamento di essi a terze persone - con-

trasto - prevalenza del decreto.*

082211

Cod.civ. Art. 330

Cod.civ. Art. 333

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

la sentenza del tribunale ordinario che, accogliendo la domanda di

Scioglimento del matrimonio, dispone l'affidamento dei figli ai rispettivi

Genitori, e in evidente contrasto con il decreto del tribunale per i mino-

Renni che ha pronunziato la decadenza degli stessi genitori dalla potesta

Sui figli e ha affidato costoro a persone diverse. Nel contrasto, deve avere

Prevalenza - e deve ricevere percio esecuzione - il decreto del tribunale

Per i minorenni, destinato a perseguire la funzione - di ordine pubblico -

Dell'esatto esercizio della potesta dei genitori sui figli e a realizzare

Protezione per costoro. Pertanto la esecuzione del decreto del tribunale per

I minorenni, che si svolge con le forme dell'esecuzione degli atti ammi-

Nistrativi, non puo essere ostacolata da una sentenza di divorzio di diverso

Contenuto emessa dal tribunale ordinario.*

** avviso di pubblicazione **

 

 

Tribunale genova pd.055983

Sez. 0 ord. 00000 del 01/04/82

pres. Iannino rel. Dogliotti

att. Casagrande conv. Gorla

082205 055983 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - affidamento

dei figli - nomina di un curatore speciale - mancata previsione -

questione di illegittimita' costituzionale - non manifesta infondatez-

za.*

Costituzione art. 3 comma 1

Costituzione art. 3 comma 2

Costituzione art. 24 comma 2

Costituzione art. 30

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5 comma 1

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6 comma 2

non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituziona-

Le dell'art. 5 comma primo, in relazione all'art. 6 comma secondo della leg-

Ge n. 898 del 1970, laddove non e' prevista la nomina di un curatore specia-

Le che rappresenti il figlio minore delle parti nel procedimento di divor-

Zio, in ordine alla pronuncia sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento

Che lo riguardi. (massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la

Rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale anno-

Tazione).*

Giurisprudenza di merito anno 1982 pag. 1117

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale milano pd.162183

Sez. 0 ord. 00000 del 26/01/82

pres. Iannino rel. Aa

att. Casagrande conv. Gorla

082205 162183 famiglia - matrimonio - scioglimento (divorzio) - provvedimen-

ti per i figli - mancata previsione della nomina di un curatore spe-

ciale che li rappresenti in giudizio - questione di legittimita'

costituzionale.*

Costituzione art. 3

Costituzione art. 24

Costituzione art. 30

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5 comma 1

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6 comma 2

non e' manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3, 24 e 30 cost.

- la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma primo (in

Relazione all'art. 6, comma secondo), legge 1 dicembre 1970, n. 898, nella

Parte in cui non prevede la nomina di un curatore speciale che rappresenti

In giudizio il minore, figlio delle parti, in ordine alla pronuncia sull'af-

Fidamento e ad ogni altro provvedimento, che lo riguardi. (massima a cura

Della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione

Del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*

Archivio civile anno 1983 pag. 165

** avviso di pubblicazione **

 

 

Tribunale milano pd.125985

Sez. 0 sent. 00000 del 16/04/84

pres. Dellavalle rel. Pezza

att. Aa conv. Aa

082205 125985 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere -

affidamento del minore - scelta del genitore affidatario (criteri di)

- madre (comportamento gravemente disdicevole e pericoloso sotto ogni

aspetto della) - padre (ottimale, proficua inclinazione e concreta,

collaudata disponibilita' verso la prole del) - affidamento al padre

(opportunita' e legittimita' dello) - preferenza del minore per la

convivenza con la madre - irrilevanza.*

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5

il comportamento contraddittorio, instabile, irregolare e velleitario te-

Nuto costantemente dalla madre, smaniosa, tra l'altro, di liberta' e di nuo-

Ve, eccitanti esperienze esistenziali, con impulsi perfino autodistruttivi,

Legittima il giudice del divorzio ad affidare il figlio (dodicenne) al

Padre, peraltro sempre sollecito alle esigenze di quest'ultimo, nonostante

La diversa preferenza espressa dal minore, qualora il padre continui a di-

Mostrare verso la prole concreta disponibilita' ed ottimale, proficua incli-

Nazione. (massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista

Stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*

Il diritto di famiglia e delle persone anno 1984 pag. 662

** avviso di pubblicazione **

 

 

Tribunale genova pd.331486

Sez. 0 sent. 00000 del 28/04/84

pres. Iannino rel. Dogliotti

att. Bichi conv. Melis

082205 331486 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere -

affidamento dei figli - in genere - fermo convincimento dei minori di

convivere con alcuno dei genitori - rilevanza.*

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

la scelta espressa con fermezza e coerenza dalle figlie minori (rispetti-

Vamente di tredici e undici anni) di voler convivere con la madre anziche'

Con il padre costituisce valido motivo per modificare gli accordi intervenu-

Ti tra i coniugi nel corso del precedente giudizio di separazione. (con nota

Del mag. Francesco mazza-galanti). (massima a cura della rivista sottoindi-

Cata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per

L'eventuale annotazione).*

Giurisprudenza di merito anno 1986 pag. 610

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale piacenza pd.075987

Sez. 0 sent. 00000 del 04/02/86

pres. Bonati rel. Bonati

att. Aa conv. Aa

082205 075987 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere -

prole (affidamento della) - entrambi i genitori (affidamento) - oppor-

tunita' e conseguente legittimita' - principio (sussistenza in linea

di) - minore (presenza alternata e proficua in entrambi i nuclei del)

- ammissibilita' - separazione pregressa dei genitori (identica situa-

zione di fatto in costanza della) - sussistenza - situazione consoli-

data (proseguimento) - legittimita'.*

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 19/5/1975 num. 151 art. 211

Tratt. Internaz. Del 22/11/1984

il giudice del divorzio, qualora entrambi i coniugi ne facciano richiesta

Motivata, puo' ben disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi,

Tutte le volte in cui tra il minore ed i genitori vi siano ottimi rapporti,

Poiche' una soluzione siffatta e', in linea di principio, la piu' opportuna

In quanto consona all'interesse ottimale del minore stesso: la presenza al-

Ternata nei due nuclei familiari rende pressoche' impossibile la strumenta-

Lizzazione della prole o la dissacrazione del partner assente ovvero, anco-

Ra, altri atteggiamenti distorti ed anomali che influiscono inevitabilmente

In modo negativo sullo sviluppo psicofisico dei soggetti in eta' evolutiva,

Tanto piu' qualora l'identica situazione di fatto aveva caratterizzato, pro-

Ficuamente, la pregressa separazione personale dei coniugi. (massima a cura

Della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione

Del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*

Il diritto di famiglia e delle persone anno 1986 pag. 183

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale monza pd.292087

Sez. 0 sent. 00000 del 19/11/86

pres. Laudisio rel. Lapertosa

att. Aa conv. Aa

082254 292087 famiglia - matrimonio: 1) scioglimento - divorzio (sentenza

di) - affidamento della prole (disposizioni sullo) - modifica - rito

ordinario - ammissibilita' - rito camerale (prescrizione autentica

del) - finalita' - provvedimento del giudice - sentenza (natura

sostanziale di) - sussistenza: 2) separazione giudiziale - prole (af-

fidamento della) - criteri di decisione - interesse del minore (ri-

guardo esclusivo allo) - genitori (accordi pregressi tra i) - rilevan-

za condizionata - genitore e figli (pregressa convivenza di fatto tra)

- interesse della prole (conservazione subordinata allo) - situazione

di fatto (modifica della) - ammissibilita'.*

Cod.civ. Art. 151 *cost.

Cod.civ. Art. 155 *cost.

Cod.proc.civ. Art. 708 *cost.

Cod.proc.civ. Art. 710 *cost.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 9 *cost.

benche' l'art. 9 della legge sul divorzio preveda l'adozione del rito ca-

Merale ai fini della revisione delle disposizioni contenute nella sentenza

Di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con-

Cernenti l'affidamento della prole, devesi tuttavia ritenere ammissibile la

Domanda di modifica introdotta col rito ordinario, poiche' il giudizio di

Revisione contemplato dalla citata disposizione di legge, pur svolgendosi in

Camera di consiglio, configura un procedimento contenzioso, che si svolge in

Pieno contraddittorio delle parti e si chiude con un provvedimento che, pur

Con forma di decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza. Nel deci-

Dere circa l'affidamento della prole, il giudice deve avere riguardo esclu-

Sivamente alla maggiore o minore idoneita' dello uno o dell'altro genitore

Ad occuparsi dell'educazione dei figli, senza che la sua decisione possa es-

Sere in alcun modo influenzata da accordi pregressi adottati al riguardo dai

Coniugi; tali accordi vanno tenuti in considerazione solo se appaiono ispi-

Rati alla tutela dell'interesse dei figli, e, ove tali accordi si siano gia'

Tradotti nella costituzione di un rapporto di convivenza tra la prole ed un

Genitore prima della decisione del giudice, possono al piu' offrire a

Quest'ultimo solo dei dati utili per la scelta del genitore affidatario, a

Seconda che la tutela dell'interesse della prole esiga la conservazione o la

Modificazione della situazione di fatto instauratasi. (massima a cura della

Rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del

Provvedimento e per l'eventuale annotazione).*

Il diritto di famiglia e delle persone anno 1987 pag. 275

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale napoli pd.356487

Sez. 0 sent. 00000 del 20/01/86

pres. Demartino rel. Militerni

att. Cotronei conv. Caracciolo

082223 356487 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio: 1) competenza

e procedimento - giudizio di divorzio riunito a procedimento per la

revisione delle condizioni della gia' disposta separazione personale -

pronuncia non definitiva di divorzio - assorbimento delle domande ex

art. 710 cod. Proc. Civ.; 2) affidamento dei figli - criteri.*

082254

Cod.civ. Art. 155 *cost.

Cod.proc.civ. Art. 710 *cost.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 4

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

ove, riunito il giudizio di divorzio a quello di modifica delle condizioni

Della gia' disposta separazione personale, sia pronunciato - con sentenza

Non definitiva - il divorzio stesso, devono dichiararsi assorbite tutte le

Pretese patrimoniali hinc inde avanzate dalle parti ex art. 710 cod. Proc.

Civ.. In caso di divorzio il giudice deve scegliere il genitore, cui affida-

Re i figli minori, sulla base di molteplici elementi: l'eta', il sesso, le

Condizioni di salute, la sua personalita', la disponibilita' e l'ambiente in

Cui vive. (massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista

Stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*

Giurisprudenza di merito anno 1987 pag. 336

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale genova pd.022088

Sez. 0 sent. 00000 del 28/04/84

pres. Iannino rel. Dogliotti

att. Bichi conv. Melis

082205 022088 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - affidamento

dei figli - in genere - fermo convincimento dei minori di voler convi-

vere con alcuni dei genitori - rilevanza.*

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

la scelta espressa con fermezza e coerenza dalle figlie minori (rispetti-

Vamente di tredici e undici anni) di voler convivere con la madre anziche'

Con il padre costituisce valido motivo per modificare gli accordi intervenu-

Ti tra i coniugi nel corso del precedente giudizio di separazione. (massima

A cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la mo-

Tivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*

Rivista italiana di medicina legale anno 1987 pag. 628

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale napoli pd.046288

Sez. 1 sent. 04367 del 08/05/86

pres. Demartino rel. Militerni

att. C conv. C

082254 046288 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi -

effetti - provvedimenti per i figli - domanda di modifica dei provve-

dimenti patrimoniali e relativi ai figli - affidamento dei minori -

criteri.*

le domande dirette ad ottenere modifiche della pronunzia di separazione

Sono assorbite nella successiva richiesta di divorzio. Il giudice nell'affi-

Damento dei figli deve scegliere il genitore ritenuto piu' idoneo sulla base

Di molteplici elementi, quali l'eta', il sesso, le condizioni di salute, la

Personalita' dell'uno e dell'altro coniuge, la disponibilita' e l'ambiente in

Cui ciascuno di essi vive ed opera. (p. Colella) (massima a cura della ri-

Vista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del

Provvedimento e per l'eventuale annotazione).*

Diritto e giurisprudenza anno 1987 pag. 214

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale napoli pd.093089

Sez. 0 sent. 00000 del 15/03/88

pres. Militerni rel. Militerni

att. Punturello conv. Russo

082293 093089 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento

- in genere - domanda congiunta - disaccordo sulle modalita' di affi-

damento dei figli minori - inammissibilita'.*

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 4

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

il ricorso congiunto dei coniugi di divorzio e' inammissibile, allorche'

In sede di comparizione uno di essi dichiari di non essere d'accordo sulle

Modalita' di affidamento dei figli minori. (con nota di mario finocchiaro).

(massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa

Per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*

Giurisprudenza di merito anno 1988 pag. 979

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale napoli pd.099889

Sez. 0 sent. 00000 del 20/01/86

pres. Demartino rel. Militerni

att. Cotronei conv. Caracciolo

082278 099889 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi -

verso la prole - affidamento dei minori - idoneita' del genitore -

criteri - interesse del minore - riferimento esclusivo.*

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

il giudice del divorzio, nell'affidamento dei figli, deve scegliere il ge-

Nitore piu' idoneo sulla base di molteplici elementi, quali l'eta', il ses-

So, le condizioni di salute, la personalita' dell'uno e dell'altro coniuge,

La disponibilita' e l'ambiente in cui ciascuno di essi vive, al solo fine di

Garantire l'interesse del minore, e senza che tale scelta costituisca o pos-

Sa intendersi come misura sanzionatoria verso uno dei coniugi. (con nota di

Massimo dogliotti) (massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare

La rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale an-

Notazione).*

Giurisprudenza italiana anno 1988 pag. 532

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale verona pd.347190

Sez. 0 dec. 00000 del 23/02/89

pres. Iannetti rel. Fabiani

att. D.r. conv. M.g.

082319 347190 famiglia - matrimonio - separazione personale - effetti -

provvedimenti per i figli - affidamento familiare ex art. 2 legge n.

184 del 1983 - in sede di modifica delle condizioni della separazione -

ammissibilita'.*

Cod.civ. Art. 155 *cost.

Cod.proc.civ. Art. 710 *cost.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 5/5/1983 num. 184 art. 2

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

in caso di temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei ge-

Nitori, il tribunale puo' procedere all'affidamento familiare di cui all'ar-

T. 2 legge 4 maggio 1983 n. 184, non solo in esito al divorzio dei genitori

(art. 6 comma ottavo legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art.

11 legge 6 marzo 1987 n. 74), ma anche in caso di loro separazione personale

O di modifica delle condizioni di una pregressa separazione. In una tale e-

Venienza il giudice della separazione dispone direttamente l'affidamento ad

Un nucleo familiare da lui scelto, stabilendone le modalita', la durata,

L'assegno di mantenimento eventualmente dovuto dai genitori nonche' che il

Servizio locale riferisca ad esso tribunale periodicamente sull'andamento

Dell'affido stesso. (massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare

La rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale an-

Notazione).*

Giurisprudenza di merito anno 1990 pag. 34

 

 

Corte di appello perugia pd.891162

Sez. 0 sent. 00000 del 09/10/86

pres. Casciarri rel. Morani

att. Basili conv. Tosti

082162 891162 famiglia - matrimonio - nullita' - pubblico ministero - giudi-

zio di modifica delle condizioni fissate in sede di separazione con-

sensuale - non e' causa matrimoniale - intervento obbligatorio -

esclusione - e' intervento facoltativo.*

Cod.proc.civ. Art. 711

Cod.proc.civ. Art. 70 *cost.

vicenda: la corte, ha respinto l'eccezione pregiudiziale di nullita' della

Sentenza impugnata per omesso intervento del pm in primo grado, eccezione

Dedotta dal procuratore generale ed ha confermato la sentenza detta che ave-

Va condannato il convenuto appellante a corrispondere alla moglie il chiesto

Aumento del contributo per il mantenimento delle figlie minori.

ragioni della decisione: 1. - in analogia con quanto espressamente

Disposto dall'art. 9 della legge 898/1970 sostituito dall'art. 2 della legge

436/1978 che non prevede piu' l'intervento obbligatorio del p.m., in caso di

Revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio concernenti l'affi-

Damento dei figli nonche' la misura e le modalita' dei contributi da cor-

Rispondersi ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 898/1970, deve escludersi

La necessita' della partecipazione del p.m. al giudizio di modificazione

Delle condizioni della separazione consensuale, giudizio promosso ai sensi

Dell'art. 7115 cod. Proc. Civ. E avente ad oggetto lo adeguamento del con-

Tributo di mantenimento per i figli ed il pagamento della quota di canoni di

Affitto di immobili in comproprieta' tra i coniugi, giacche' la controversia

De qua non puo' definirsi causa matrimoniale attinente cioe' al vincolo di

Coniugio e nella quale e' richiesto, a norma dell'art. 70 - primo comma - n.

2 cod. Proc. Civ., L'intervento obbligatorio del p.m.. 2. - quando ricorre

Una ipotesi d'intervento facoltativo del p.m. previsto dall'art. 70 - quinto

Comma cod. Proc. Civ. (come nella specie, trattandosi di causa per la quale

Puo' configurarsi un pubblico interesse ad intervenire), non sussiste la

Nullita' della sentenza impugnata per omessa partecipazione del p.m. al giu-

Dizio di primo grado, omessa partecipazione che da' luogo ad una nullita'

Insanabile e rilevabile d'ufficio solo nel caso d'intervento obbligatorio

(artt. 158 e 70 - primo comma cod. Proc. Civ.). (documento uda corte appello

Perugia).*

 

 

Corte di appello napoli pd.900029

Sez. 1 sent. 00352 del 15/03/88

pres. Caputo m rel. Dalessandro f

att. Baldi v conv. Buonomo s

082327 900029 famiglia - matrimonio - separazione dei coniugi - casa fami-

liare - assegnazione - coniuge convivente con figli maggiorenni - am-

missibilita'.*

082318

Cod.civ. Art. 155 *cost.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6 comma 6

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

vicenda: l'appellante chiede la riforma della sentenza di separazione per-

Sonale che ha assegnato la casa familiare al coniuge non titolare di diritti

Sulla stessa, ne' affidatario dei figli (ormai maggiorenni), e, quindi, come

Sola conseguenza del diritto al mantenimento spettantegli. L'appello e'

Respinto.

ragioni della decisione: l'assegnazione della casa familiare puo' avvenire

Come espressione del diritto al mantenimento spettante al coniuge. Inoltre

L'art. 155 cod. Civ. Ha accentuato i poteri discrezionali del giudice in te-

Ma di assegnazione della casa familiare, che puo' avvenire in favore di uno

Qualsiasi dei coniugi, anche se non affidatario dei figli, perche' quest'ul-

Tima qualita' da' luogo solo ad una preferenza e non ad una regola assoluta

Ed inderogabile (cass. 86/6570). Ovviamente il giudice deve dare dell'eser-

Cizio del proprio potere una adeguata giustificazione, come, nella specie,

La circostanza che le figlie, pur maggiorenni, continuano a convivere con la

Madre, non avendo acquistato una propria autonomia. Del resto l'assimilazione

Della convivenza con la prole maggiorenne all'affidamento dei figli minori,

O, comunque, la capacita' della prima circostanza a giustificare l'assegna-

Zione della casa familiare, trova conferma nel nuovo testo dell'art. 6,

Sesto comma legge 898/70, come modificato dall'art. 11 della legge 74/87, il

Quale stabilisce che "l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza

Al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono

Oltre la maggiore eta'". E l'interesse (tutelato dal legislatore in sede di

Divorzio) a tenere uniti nella casa familiare i figli con uno dei genitori,

Per rendere meno traumatica la disgregazione della famiglia, sussiste a mag-

Gior ragione in caso di separazione. (documento uda corte appello napoli)

(red. De falco dott. Roberto, giurinform uda corte appello napoli).*

 

 

Tribunale messina pd.910187

Sez. 1 sent. 00380 del 15/05/89

pres. Loturco rel. Loturco

att. Moscheo conv. Abramo

037103 910187 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio: 1) affidamen-

to del figlio al padre - fattispecie; 2) provvedimento interinale con-

cernente l'affidamento del figlio - conferma.*

vicenda: l'attrice chiede la pronunzia di cessazione degli effetti civili

Del matrimonio e l'affidamento del figlio minore, oltre al mantenimento per

Se' stessa fino a quando non abbia trovato idonea sistemazione. Il tribunale

Accoglie parzialmente la domanda confermando l'affidamento del bambino al

Padre, che vive nella stessa casa dei propri genitori.

ragioni della decisione: 1) la decisione di affidare il figlio ad uno dei

Genitori deve avere come esclusivo referente l'interesse morale e materiale

Del minore, al di sopra di quelli che possono essere gli intendimenti, anche

Affettivi, dei genitori stessi. Va pertanto affidato il bambino al padre (di

Circa tre anni piu' grande della madre) date le migliori condizioni, non

Soltanto finanziarie, in cui questi versa. Il padre vive infatti con i

Propri genitori, che sono nelle possibilita' fisiche ed economiche di sod-

Disfare ogni esigenza del nipote, assicurando cosi' al minore una ininter-

Rotta assistenza ed assidue cure; cose queste che la madre non e' in condi-

Zione di garantire, vivendo sola e dovendo attivarsi per ragioni di lavoro.

2) nel caso in cui un minore, figlio di genitori separati, sia stato gia'

Affidato in via provvisoria ad uno di questi ed il genitore affidatario ri-

Sulti essere idoneo a garantire al figlio tutto quello di cui ha bisogno,

Sarebbe controproducente, ai fini del raggiunto equilibrio del minore, cam-

Biare questa consolidata situazione accordando l'affidamento alternato tra i

Due genitori. E' concesso comunque al genitore non affidatario di avere piu'

Frequenti contatti con il figlio. (documento uda tribunale messina). (red.

Dott. A.m. tripodo giurinform messina).*

 

 

Tribunale messina pd.920560

Sez. 1 sent. 00121 del 06/02/91

pres. Loturco b rel. Totaro a

att. A. B. Conv. A. F.

082278 920560 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi -

verso la prole - affidamento del figlio minore - coniuge affidatario -

richiesta di autorizzazione al cambiamento di residenza - diritti del

genitore non affidatario - interessi contrapposti - valutazione - fat-

tispecie.*

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

vicenda: la ricorrente chiede al tribunale la pronuncia della cessazione

Degli effetti civili del matrimonio con l'autorizzazione a portare con se'

Il figlio minore all'estero ove intende trasferirsi per motivi di lavoro. Il

Tribunale accoglie il ricorso ma nega l'autorizzazione.

ragioni della decisione: ai fini della decisione sulla richiesta di auto-

Rizzazione del coniuge divorziato affidatario del figlio minore a fissare la

Propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge rileva sia l'interes-

Se del minore ad una piena maturazione psichica, sia il diritto-dovere del

Genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della

Prole. Non appare decisivo in tal senso il disposto dell'art. 6 ultimo comma

Legge 1 dicembre 1970 n. 898 riguardante l'obbligo di comunicazione dell'e-

Ventuale cambiamento di residenza o di domicilio, dovendosi in ogni caso co-

Ordinare la facolta' del coniuge affidatario di fissare la propria residenza

Con l'anzidetto diritto-dovere dell'altro coniuge e con l'interesse della

Prole. (nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che l'interesse del mi-

Nore ad una piena maturazione psichica, che esige un costante ed effettivo

Riferimento anche alla figura del padre, ed il diritto-dovere di questi di

Mantenere stabili rapporti con la prole non possano, salva diversa intesa

Tra le parti, andare sacrificati a cagione di una generica aspirazione al

Lavoro della madre determinata da una libera scelta e non da provata neces-

Sita'). (documento uda tribunale messina).*

 

 

Corte di appello reggio calabria pd.920573

Sez. 0 sent. 00052 del 04/04/92

pres. Viola rel. Bruno

att. Iacopino m. Conv. Poli

082296 920573 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento

- appello - assegno di divorzio - mezzi adeguati - sussistenza - atti-

vita' di lavoro del coniuge consolidata in costanza di matrimonio -

non obbligatorieta' della corresponsione.*

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 10

vicenda: con sentenza n. 242/91 il tribunale dichiarava cessati gli effet-

Ti civili del matrimonio, confermando l'affidamento dei figli minori alla

Madre, con facolta' per il padre di vederli e tenerli con se' nelle festivi-

Ta', (natalizie in parte). Fissava la corresponsione a carico dello iacopi-

No, di un assegno di l. 500.000 a titolo di contributo per il mantenimento

Dei figli e un assegno di divorzio di l. 200.000, rivalutabili annualmente.

Il coniuge proponeva appello, sottolineando la necessita' di una revisione

Delle modalita' del diritto di visita e dell'importo dell'assegno di divor-

Zio. La corte accoglieva in parte l'appello proposto e in parziale riforma

Rigettava la rinnovata richiesta dell'assegno di divorzio richiesta.

ragioni della decisione: il concetto di adeguatezza va rapportato non gia'

Ad uno standard medio di "dignitoso mantenimento", quanto piuttosto al teno-

Re di vita che il coniuge aveva in costanza di matrimonio. Nella specie la

Situazione lavorativa del coniuge si e' consolidata (passando da insegnante

Precaria a professoressa di ruolo) e pertanto il suo standard di vita e'

Migliorato, tanto da non rendere necessaria la corresponsione dell'assegno

Di divorzio, da parte dell'altro coniuge. (documento uda tribunale reggio

Calabria) (red. F. Panuccio - giurinform reggio calabria).*

 

 

Corte di appello reggio calabria pd.920574

Sez. 0 sent. 00052 del 04/04/92

pres. Viola rel. Bruno

att. Iacopino m conv. Poli

082296 920574 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento

- appello - elargizioni di danaro - esborsi - eventuale riduzione del-

l'assegno di mantenimento - irrilevanza.*

L. Del 1/2/1970 num. 898 art. 5

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 10

vicenda: con sentenza n. 242/91 il tribunale dichiarava cessati gli effet-

Ti civili del matrimonio, confermando l'affidamento dei figli minori alla

Madre, con facolta' per il padre di vederli e tenerli con se' nelle festivi-

Ta', (natalizie in parte). Fissava la corresponsione a carico dello iacopi-

No, di un assegno di l. 500.000 a titolo di contributo per il mantenimento

Dei figli e un assegno di divorzio di l. 200.000, rivalutabili annualmente.

Il coniuge proponeva appello, sottolineando la necessita' di una revisione

Delle modalita' del diritto di visita e dell'importo dell'assegno di divor-

Zio. La corte accoglieva in parte l'appello proposto e in parziale riforma

Rigettava la rinnovata richiesta dell'assegno di divorzio.

ragioni della decisione: gli esborsi di spesa sostenuti dal coniuge non

Affidatario nell'interesse dei minori non influiscono in alcun modo sull'am-

Montare dell'assegno di mantenimento, ove queste risultino, come nella spe-

Cie effettuate per spirito di liberta' per soddisfare appunto esigenze ulte-

Riori, e dunque ricollegabili, ad un titolo diverso. (documento uda tribuna-

Le reggio calabria) (red. F. Panuccio - giurinform reggio calabria).*

 

 

Corte di appello reggio calabria pd.920575

Sez. 0 sent. 00052 del 04/04/92

pres. Viola rel. Bruno

att. Iacopino m. Conv. Poli

082296 920575 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento

- appello - spese straordinarie - concorrenza del coniuge non affida-

tario - esigenze di equita' - accoglimento.*

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 10

vicenda: con sentenza n. 242/91 il tribunale dichiarava cessati gli effet-

Ti civili del matrimonio, confermando l'affidamento dei figli minori alla

Madre, con facolta' per il padre di vederli tenerli con se' nelle

Festivita', (natalizie in parte). Fissava la corresponsione a carico dello

Iacopino, di un assegno di l. 500.000 a titolo di contributo per il manteni-

Mento dei figli e un assegno di divorzio di l. 200.000, rivalutabili annual-

Mente. Il coniuge proponeva appello, sottolineando la necessita' di una re-

Visione delle modalita' del diritto di visita e dell'importo dell'assegno di

Divorzio. La corte accoglieva in parte l'appello proposto e in parziale ri-

Forma rigettava la rinnovata richiesta dell'assegno di divorzio richiesta.

ragioni della decisione: le spese straordinarie devono essere oggetto di

Pronuncia separata da parte dei giudici. Risponde infatti a criteri di equi-

Ta' che il genitore non affidatario debba concorrere alle spese che esulino

Dall'ambito di ordinaria amministrazione. I criteri di determinazione di ta-

Le concorso possono essere fissati nella necessita' della spesa e nella sua

Documentazione. (documento uda tribunale reggio calabria) (red. F. Panuccio

- giurinform reggio calabria).*

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale genova pd.180291

Sez. 0 sent. 00000 del 22/09/88

pres. Iannino rel. Sangiuolo

att. Aa conv. Aa

082304 180291 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi -

separazione consensuale pregressa (giudizio per la modifica delle con-

dizioni di) - nuove disposizioni sullo affidamento della prole minore

(richiesta di) - genitore affidatario (criteri di valutazione e di

scelta del) - minore (preferenza del) - rilevanza decisiva - presup-

posti, condizioni e limiti - separazione consensuale pregressa (giudi-

zio per la modifica delle condizioni di) - nuove disposizioni sull'af-

fidamento della prole minore (richiesta di) - genitore affidatario

(criteri di valutazione e di scelta del) - genitori (famiglia di fatto

costituita da uno dei) - affidamento (rilevanza negativa ai fini del-

lo) - esclusione - famiglia di fatto (inserimento ottimale del minore

in seno alla) - partner del genitore (consolidata, proficua convivenza

del minore con la) - interesse del minore (preminenza incondizionata

dello) - ulteriore permanenza nella famiglia di fatto (vantaggi rile-

vanti e sicuri per il minore dalla) - genitore convivente more uxorio

(affidamento al) - opportunita' e legittimita'.*

Cod.civ. Art. 147

Cod.civ. Art. 155 *cost.

in sede di separazione (e di divorzio), nella scelta del genitore affida-

Tario della prole minore va privilegiata la consapevole, motivata, sicura

Preferenza della prole stessa per uno dei genitori, preferenza che, fino a

Prova del contrario, costituisce affidabile arra per la sussistenza di un

Rapporto educativo ottimale e idoneo ad assicurare alla prole la necessaria

Sicurezza psicologica. La famiglia di fatto che il genitore separato abbia

Costituito dopo la separazione dal coniuge, ove sia caratterizzata da stabi-

Lita' ed armonia ed abbia da tempo bene accolto la prole, che in essa ha po-

Tuto realizzare un assai soddisfacente sviluppo psicofisico, non costituisce

Elemento ostativo all'affido dei figli al genitore concubinario: in seno al-

La famiglia di fatto, invero, e' cosi' alla prole garantita, oltre ad un

Maggior benessere, la necessaria stabilita' affettiva e la necessaria sicu-

Rezza nei rapporti intersoggettivi, con effetti benefici anche per quanto

Attiene ai rapporti della prole con il genitore non affidatario. (con nota

Di simonetta boccaccio). (massima a cura della rivista sottoindicata. Con-

Sultare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'even-

Tuale annotazione).*

Il diritto di famiglia e delle persone anno 1990 pag. 871

 

 

** avviso di pubblicazione **

Corte di appello l'aquila pd.037092

Sez. 0 dec. 00000 del 16/05/89

pres. Dematteis rel. Aa

att. Di rito conv. D'aloisio

082268 037092 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - revisione

condizioni - affidamento minori - intervento obbligatorio del pubblico

ministero - nullita' del procedimento.*

Cod.proc.civ. Art. 70 *cost.

Cod.proc.civ. Art. 710 *cost.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 9 *cost.

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 13

l'obbligatorieta' dell'intervento del pubblico ministero richiesto a pena

Di nullita' dell'art. 70 cod. Proc. Civ. Nelle "cause matrimoniali comprese

Quelle di separazione", sussiste ogniqualvolta vi siano aspetti che ripetono

La loro genesi dal matrimonio e che assumono un rilievo che travalica l'in-

Teresse dei coniugi. (con nota di lorena ambrosini) (massima a cura della

Rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del

Provvedimento e per l'eventuale annotazione).*

Giurisprudenza italiana anno 1991 pag. 611

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale napoli pd.248092

Sez. 0 sent. 00000 del 18/06/90

pres. Demartino rel. Militerni

att. Aa conv. Aa

082293 248092 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento

- in genere - coniugi (rapporti personali e patrimoniali tra) - rego-

lamentazione - domanda congiunta di divorzio - prole (affidamento del-

la) - genitore affidatario (limiti concordati alla autonomia del) -

nonni paterni e nipoti (concordata esclusione di ogni contatto tra) -

clausola convenzionale (illegittimita' della) - interesse minorile

(salvaguardia incondizionata ed integrale dello) - necessita'.*

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 4

non e' conforme alle esigenze psicologiche e spirituali dei minori e ad un

Ottimale sviluppo della loro personalita', l'accordo dei genitori, in seno

Ad una domanda congiunta di divorzio, diretto a stabilire, per il coniuge

Affidatario della prole, l'impegno ad evitare ogni contatto di questa con i

Nonni paterni, allorche' manchi una adeguata causa giustificativa di una si'

Rilevante clausola in tal senso, clausola che il tribunale non puo' omologa-

Re, tanto piu' che i contatti con i nonni consentono, di regola, di sopperi-

Re, nella societa' d'oggi, alle frequenti, prolungate assenze, per motivi di

Lavoro od altro, dei genitori dalla casa familiare. (massima a cura della

Rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del

Provvedimento e per l'eventuale annotazione).*

Il diritto di famiglia e delle persone anno 1991 pag. 624

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale catania pd.188194

Sez. 0 sent. 00000 del 31/12/92

pres. Vergari rel. Vagliasindi

att. Nobile conv. Pellegrino

082319 188194 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi -

effetti - provvedimenti per i figli - affidamento dei figli: 1) poteri

del giudice - servizi sociali - utilizzazione - ammissibilita'; 2) vo-

lonta' del minore - rilevanza; 3) minori - mantenimento - assegno - a-

deguamento automatico - ammissibilita'.*

Cod.civ. Art. 155 *cost.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 10

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

al fine di formare il proprio convincimento circa l'esclusivo interesse

Del minore nell'affidamento, il giudice della separazione o del divorzio

Puo' avvalersi dei servizi sociali, poiche', nella misura in cui adotta

Provvedimenti relativi alla prole, e' da considerare giudice minorile a tut-

Ti gli effetti. Il fermo convincimento del minore di voler vivere con uno dei

Genitori deve essere tenuto, alla luce delle circostanze caratterizzanti il

Contesto familiare, in adeguata considerazione ai fini del relativo affida-

Mento. In applicazione analogica della disciplina dettata per l'assegno di

Divorzio, l'importo dei contributi per il mantenimento dei figli fissato in

Sede di separazione personale deve essere automaticamente adeguato con rife-

Rimento agli indici di svalutazione monetaria. (massima a cura della rivista

Sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del provvedi-

Mento e per l'eventuale annotazione).*

Il foro italiano anno 1994 pag. 1250

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale per i minorenni l'aquila pd.050595

Sez. 0 sent. 00000 del 19/11/93

pres. Aa rel. Manera

att. Aa conv. Aa

037099 050595 capacita' della persona fisica - potesta' ai genitori - eser-

cizio - in genere - intervento del tribunale per i minorenni - proce-

dimento di separazione personale o di divorzio (pendenza di) - minore

dodicenne od ultradodicenne (audizione del) - necessita' - eta' di po-

co inferiore ai dodici anni (minore avente una) - opportunita'

dell'audizione (ammissibilita' solo in caso di) - eta' inferiore a sei

anni (minore avente una) - inopportunita' dell'audizione - minore in

tenerissima eta' (scelta del genitore affidatario da parte del) - i-

nammissibilita' - auto e/o eterosuggestionabilita' del minore assai

piccolo.*

Cod.civ. Art. 316

Cod.civ. Art. 330

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 4

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 11

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 8

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 23

ai fini dell'adozione dei provvedimenti sull'affidamento della prole, in

Corso di procedimento di separazione personale dei coniugi o di divorzio,

L'audizione dei minori si impone qualora essi abbiano compiuto dodici anni,

Ed e' soltanto consentita, se reputata opportuna, l'audizione dei minori che

Non abbiano raggiunto ancora i dodici anni ma non se ne discostino di molto,

Mentre e' senz'altro inopportuna, perche' del tutto inattendibile, se il mi-

Nore sia un infante di neppure sei anni; in tal caso, ove si proceda ugual-

Mente alla audizione del minore, essa non puo' avere, e non ha, alcuna rile-

Vanza probatoria, data la notoria, indubbia, facilissima influenzabilita' ed

Auto e/o eterosuggestionabilita' dei minori in eta' tenerissima, cui con

Certezza sarebbe aberrante affidare la scelta del genitore affidatario mal-

Grado l'assoluta mancanza, nel minore di sei anni, d'ogni facolta' apprezza-

Bile di discernimento e d'ogni capacita' rilevante di giudizio. (massima a

Cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la moti-

Vazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*

Il diritto di famiglia e delle persone anno 1994 pag. 689

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale catania pd.050795

Sez. 0 sent. 00000 del 31/01/94

pres. Vergari rel. Morgia

att. Aa conv. Aa

082308 050795 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi -

effetti - abitazione - criteri di assegnazione - legge 6 marzo 1987 n.

74 (applicabilita' alla separazione della) - figli minori conviventi

ed economicamente non autosufficienti (assenza di) - coniuge economi-

camente piu' debole ed incolpevole (assegnazione della casa familiare

al) - possibilita' e non obbligatorieta' - figli minori o conviventi

ed economicamente non autosufficienti (presenza di) - coniuge affida-

tario o convivente (priorita' e non esclusivita' del criterio dell'as-

segnazione della casa familiare al) - interessi della prole ed inte-

ressi del coniuge piu' debole ed incolpevole (comparazione degli) -

necessita'.*

Cod.civ. Art. 155 *cost.

Cod.civ. Art. 156 *cost.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

a seguito della modifica introdotta dalla novella del 1987 sul divorzio,

Applicabile anche alla separazione, in assenza di figli minori o conviventi

Ed economicamente non autosufficienti la casa familiare puo' (vale a dire

Non necessariamente, ma solo se il giudice ritenga che sia necessario un suo

Intervento e ne sussistano le condizioni di legge) essere assegnata al co-

Niuge economicamente piu' debole ed incolpevole in relazione alla crisi del

Matrimonio; in presenza di figli minori o conviventi, il giudice, pur doven-

Do dare prevalenza al criterio dell'affidamento dei figli o della conviven-

Za, puo' assegnare la casa al coniuge non affidatario o con il quale i figli

Non convivano qualora gli interessi di tal coniuge, comparativamente valuta-

Ti alla stregua dei criteri anzidetti, vengano ritenuti nettamente piu' me-

Ritevoli di tutela rispetto a quelli della prole, normativamente considerati

Prioritari, ma non esclusivi. (massima a cura della rivista sottoindicata.

Consultare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'e-

Ventuale annotazione).*

Il diritto di famiglia e delle persone anno 1994 pag. 695

 

 

** avviso di pubblicazione **

Corte di appello roma pd.140695

Sez. 0 sent. 00000 del 19/07/94

pres. Morsillo rel. Carlino

att. Aa conv. Aa

082318 140695 famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi -

effetti - provvedimenti per i figli - in genere: 1) minore cittadino

italiano e figlio di madre italiana e di padre cittadino straniero -

potesta' parentale (esercizio della) - padre cittadino straniero (ac-

cettazione della giurisdizione italiana da parte del) - giurisdizione

italiana (sussistenza della) - istanza relativa allo esercizio della

potesta' (successiva rinuncia alla) - irrilevanza; 2) separazione giu-

diziale - affidamento della prole minore (domanda, anche in via d'ur-

genza, di) - tribunale ordinario (competenza del) - competenza del

tribunale per i minorenni (insussistenza della) - tribunale per i mi-

norenni (pregresso procedimento avanti al) - irrilevanza - giudice

della separazione (dichiarazione, in sede minorile, della competenza

del) - necessita' - giudizio di divorzio (pendenza, avanti a giudice

straniero, di) - incompetenza del giudice straniero (dichiarazione di)

- inammissibilita'; 3) prole minore (ricerca e rientro nella casa fa-

miliare della) - ricerca e rientro (giudice competente a ricevere la

domanda di) - competenza del tribunale ordinario (sussistenza della) -

normativa sulla protezione, sull'affidamento, sulla sottrazione inter-

nazionale e sul rimpatrio dei minori (domanda di ricerca e rientro a-

vanzata ai sensi della) - ammissibilita' - tribunale per i minorenni

(competenza del) - sussistenza.*

Cod.civ. Art. 151 *cost.

Cod.civ. Art. 155 *cost.

Cod.civ. Art. 330

Cod.civ. Art. 333

Cod.proc.civ. Art. 3

Cod.proc.civ. Art. 4 comma n. 1

Cod.proc.civ. Art. 700

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 4

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 8

L. Del 15/1/1994 num. 64

ai sensi dell'art. 4 n. 1 cod. Proc. Civ., Applicabile per analogia ai

Procedimenti di volontaria giurisdizione, sussiste la giurisdizione della

Magistratura italiana al fine di decidere sullo esercizio della potesta' pa-

Rentale nei confronti di un figlio legittimo cittadino italiano, nato da

Madre italiana e da padre cittadino straniero (nella specie, statunitense)

Che abbia accettato la giurisdizione italiana rivolgendosi al giudice ita-

Liano, pur se successivamente abbia rinunciato all'istanza da lui presentata.

Qualora sia pendente giudizio di separazione personale tra coniugi, la do-

Manda di affidamento del figlio minore va, anche in via di urgenza (art. 700

Cod. Proc. Civ.), Proposta avanti al tribunale ordinario, giudice della se-

Parazione, e non avanti al tribunale per i minorenni, cui e' riservata solo

La competenza a decidere su domande di provvedimenti limitativi od oblativi

Della potesta' genitoriale; a nulla rileva, peraltro, il fatto che la doman-

Da di separazione sia posteriore alla instaurazione di un giudizio avanti al

Tribunale per i minorenni, il quale deve pertanto dichiarare la propria in-

Competenza e la competenza del tribunale ordinario, non potendo altresi' af-

Fermare l'incompetenza del giudice straniero avanti al quale i coniugi hanno

Instaurato giudizio di divorzio, non potendo il giudice italiano interferire

Nell'esercizio della giurisdizione di un giudice straniero. L'istanza formu-

Lata, in costanza di giudizio di separazione personale tra coniugi, da un

Genitore e diretta ad ottenere la ricerca del figlio minore di cui non abbia

Piu' notizia, ed il suo rientro nella casa familiare, va proposta avanti al

Giudice della separazione; ovvero, qualora l'istanza venga proposta ai sensi

Ed ai fini di cui alla legge 15 gennaio 1994 n. 64 - che ratifica e da' ese-

Cuzione alla convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle de-

Cisioni in materia di affidamento di minori e di ristabilimento dell'affida-

Mento, aperta alla firma, al lussemburgo, il 20 maggio 1980, alla convenzio-

Ne sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta

Alla firma, a l'aja, il 25 ottobre 1980, alla convenzione in materia di pro-

Tezione dei minori, aperta alla firma, a l'aja, il 5 ottobre 1961, nonche',

Infine, alla convenzione in tema di rimpatrio di minori, aperta alla firma,

A l'aja, il 28 maggio 1970 - essa (istanza) puo' essere avanzata al tribuna-

Le per i minorenni del luogo dove i provvedimenti invocati devono avere at-

Tuazione. (massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista

Stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*

Il diritto di famiglia e delle persone anno 1995 pag. 157

*

 

* avviso di pubblicazione **

Corte di appello roma pd.087497

Sez. 0 dec. 00000 del 06/10/95

pres. Palladino rel. Settimj

att. Aa conv. Aa

082262 087497 famiglia - matrimonio - scioglimento - in genere: 1) condizio-

ni della separazione (procedimento di modifica delle) - successivo

giudizio di divorzio (provvedimenti definitivi e provvisori emessi

nel) - giudizio di revisione delle condizioni della separazione (ces-

sazione di efficacia delle statuizioni emesse nel) - materia del con-

tendere (cessazione della) - sussistenza; 2) minori - divorzio o sepa-

razione personale - affidamento dei minori (statuizioni sullo) - inte-

resse esclusivo del minore (principio dello) - preminenza assoluta -

genitori (interessi difformi o confliggenti dei) - irrilevanza - mino-

re di anni cinque - padre non affidatario - intensificazione dei rap-

porti con il figlio (istanza paterna diretta alla) - pregressi atti di

violenza in danno dell'altro coniuge (compimento da parte del padre

di) - rilevanza negativa - insussistenza di reati - irrilevanza - in-

tegrita' psico-fisica del minore (comportamenti paterni nocivi alla) -

fattispecie - inaccoglibilita' della domanda.*

Cod.civ. Art. 151 *cost.

Cod.civ. Art. 155 *cost.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 4

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

Cod.proc.civ. Art. 295

poiche' i provvedimenti (non solo quelli contenuti nella sentenza, ma an-

Che quelli temporanei ed urgenti di competenza del presidente del tribunale)

Adottati nel giudizio di divorzio vengono a sostituire qualsiasi altra sta-

Tuizione precedentemente emessa nel corso del giudizio di separazione e/o di

Procedimenti successivi ad esso connessi o collegati, l'emissione di tali

Provvedimenti fa venire meno la materia del contendere in ordine alle dette

Statuizioni. Pertanto, ove nel corso del procedimento di modifica delle con-

Dizioni della separazione sia sopravvenuta sentenza di divorzio tra i coniu-

Gi, va dichiarata in quel procedimento la cessazione della materia del con-

Tendere, e le statuizioni del giudice del divorzio prendono il posto di

Quelle adottate in sede di separazione o nel corso del procedimento di modi-

Fica di queste. Poiche' qualsiasi provvedimento in tema di affidamento della

Prole va adottato alla stregua dell'esclusivo interesse della stessa e

Dell'irrilevanza degli interessi eventualmente difformi, se non, addirittu-

Ra, confliggenti dei genitori, va disattesa l'istanza del padre, rivolta ad

Una intensificazione della frequentazione del figlio, di cinque anni, allor-

Che' il richiedente non fornisca adeguate garanzie circa lo svolgimento di

Un'attivita' educativa proficua per l'infante, dopo essersi, per di piu',

Reso responsabile di gravi atti di violenza e di sopraffazione nei confronti

Dell'altro genitore (a nulla rilevando che tali atti possano anche non

Costituire reato), ed avere posto in essere comportamenti pericolosi per il

Figlio, quali il condurlo su di una motocicletta di grossa cilindrata, o

Farlo sedere, contra legem, sul sedile anteriore della propria autovettura.

(massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa

Per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*

Il diritto di famiglia e delle persone anno 1996 pag. 1009

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale monza pd.188197

Sez. 0 sent. 00000 del 02/09/95

pres. Lapertosa rel. Lapertosa

att. Aa conv. Aa

082265 188197 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - effetti - in

genere: 1) assegno di divorzio (decorrenza dello) - passaggio in giu-

dicato della sentenza (decorrenza dal) - legittimita' - mantenimento

della prole (assegno di) - proposizione della domanda (decorrenza dal-

la) - legittimita' necessaria; 2) abitazione familiare (assegnazione

della) - coniuge non titolare della proprieta' o di altro diritto rea-

le (assegnazione della casa al) - spese condominiali e di manutenzione

(sopportazione delle) - coniugi (suddivisione tra i) - legittimita' -

rapporto locativo (criteri di riparto inerenti al) - legittimita'; 3)

genitori (affidamento della prole ai) - impossibilita' - terza persona

(affidamento della prole a) - soggetto affidatario (obbligo di versare

l'assegno di mantenimento al) - legittimita' - parte nel processo di

divorzio (qualita', del soggetto affidatario, di) - insussistenza -

prestazione di mantenimento (diritto del soggetto affidatario di esi-

gere, anche esecutivamente, la) - sussistenza.*

Cod.civ. Art. 147

Cod.civ. Art. 148

Cod.civ. Art. 155 *cost.

Cod.civ. Art. 1241

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 4

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 5

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 8

Cod.proc.civ. Art. 708 *cost.

L. Del 4/5/1983 num. 184 art. 2

L. Del 22/12/1973 num. 841 art. 6

mentre la decorrenza dell'assegno di divorzio puo' essere fissata dal giu-

Dice a partire dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che occorra

Una specifica motivazione, ed, in mancanza di anticipata fissazione del ter-

Mine di decorrenza, l'assegno divorzile, trovando causa nel nuovo status

Della parte, e' esigibile solo dal passaggio in giudicato predetto della

Sentenza, da cui consegue, appunto, l'acquisizione del nuovo status, l'ob-

Bligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli minori (o

Maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti) decorre necessariamente,

In via retroattiva, dalla data della domanda giudiziale, poiche' trattasi di

Obbligo che discende dal fatto stesso della procreazione ed e' indipendente

Dalla separazione o dal divorzio dei genitori, al mantenimento obbligati.

Qualora, ai sensi e per gli effetti degli artt. 155, comma quarto cod. Civ.

E 6, comma sesto della legge n. 898/1970, come novellata dalla legge n.

74/1987, il giudice assegni la casa familiare al coniuge non proprietario,

Ne' titolare di altro diritto reale (o personale) su di essa, puo' egli

Disporre che la sopportazione delle spese condominiali e di manutenzione

Dell'immobile siano suddivise tra i coniugi secondo i criteri di riparto

Previsti in tema di rapporto locativo. Qualora il giudice, con la pronuncia

Di divorzio, ritenuta la impossibilita' di affidare la prole ad uno o ad en-

Trambi i genitori, l'affidi a terza persona, onerando il genitore obbligato

Del versamento al soggetto affidatario della somma necessaria al mantenimen-

To della prole stessa, il terzo affidatario, benche' non rivesta la qualita'

Di parte nel giudizio di divorzio, acquista, tuttavia, in virtu' della sen-

Tenza, il diritto di esigere la prestazione destinata al mantenimento, di-

Ritto che egli puo' ben far valere esecutivamente nei confronti del genitore

Obbligato. (con nota di m. Conte). (massima a cura della rivista sottoindi-

Cata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per

L'eventuale annotazione).*

Il diritto di famiglia e delle persone anno 1996 pag. 1446

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale napoli pd.292897

Sez. 00 sent. 00000 del 28/01/97

pres. Scordo rel. Castiglione

att. Aa conv. Aa

082277 292897 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi -

verso la prole - in genere - prole minore (coniugi con) - regime di

protezione (padre collaboratore di giustizia in) - moglie (richiesta

di divorzio avanzata dalla) - ergastolo (condanna del marito allo) -

dichiarazione del divorzio (presupposti e condizioni per la) - sus-

sistenza - affidamento della prole al nonno paterno e sua collocazione

in regime di protezione (provvedimento del t.m., Successivo alla do-

manda di divorzio, di) - madre (permanenza del figlio presso la) - af-

fidamento del figlio (richiesta materna, al t.o., Di) - gravissimo pe-

ricolo per il figlio (situazione di) - riaffidamento del minore al

nonno paterno (opportunita' e legittimita' del) - tribunale del divor-

zio (competenza a decidere del) - sussistenza - interessi vitali del

minore (poziorita' assoluta degli) - inidoneita' materna all'affida-

mento - insussistenza.

Cod.civ. Art. 143

Cod.civ. Art. 147

Cod.civ. Art. 148

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 9 *cost.

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 13

L. Del 15/3/1991 num. 82

qualora, subito dopo il deposito del ricorso per divorzio, sia intervenuto

Un provvedimento del tribunale minorile con il quale il figlio minore di un

Collaboratore di giustizia condannato all'ergastolo sia stato collocato in

Regime di protezione ai sensi della legge n. 82/1991, con affidamento al

Nonno paterno, e successivamente la madre, sottraendosi al regime di prote-

Zione, abbia fatto ritorno con l'infante nel proprio luogo d'origine,

Richiedendo l'affidamento del minore, il giudice del divorzio, unico compe-

Tente a decidere, deve, in base al principio di poziorita' assoluta ed

Esclusiva dell'interesse del figlio, disporre il riaffidamento dei questi al

Nonno paterno per garantire al figlio il necessario regime di protezione,

Senza che tale statuizione, basata unicamente sulla situazione di gravissimo

Pericolo cui trovasi esposto il minore, possa essere intesa come giudizio di

Inidoneita' della madre all'affidamento della prole. (massima a cura della

Rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del

Provvedimento e per l'eventuale annotazione).*

Il diritto di famiglia e delle persone anno 1997 pag. 1068

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale napoli pd.292997

Sez. 00 sent. 00000 del 28/01/97

pres. Scordo rel. Castiglione morelli

att. Aa conv. Aa

082277 292997 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi -

verso la prole - in genere - prole minore (coniugi con)-regime di pro-

tezione (padre collaboratore di giustizia in) - ergastolo (condanna

del marito allo) - moglie (concessione del divorzio a richiesta della)

- gravissimo pericoloso per la prole (situazione di) - affidamento al

nonno paterno e sua collaborazione in regime di protezione (provvedi-

mento di) - opportunita' e legittimita' - contributo materno al mante-

nimento della prole (richiesta di) - reddito da lavoro (madre percet-

trice di) - soggetti in regime di protezione (erogazione statale di

congrui benefici economici ai) - esercizio del diritto di visita (non

lievi spese gravanti sulla madre per lo) - obbligo materno di contri-

buzione (insussistenza dello).

Cod.civ. Art. 143

Cod.civ. Art. 147

Cod.civ. Art. 148

stabilito, in sede di giudizio di divorzio, l'affidamento della prole al

Nonno paterno, onde garantire ad essa la necessaria protezione di cui alla

Legge n. 82/1991, trattandosi di minore figlio di un collaboratore di

Giustizia condannato all'ergastolo, il tribunale puo' esonerare la madre dal

Contribuire al mantenimento del figlio, in considerazione sia delle congrue

Erogazioni economiche previste dalla cit. Legge n. 82/1991 per le persone

Sottoposte a regime di protezione, sia degli esborsi non lievi ai quali la

Madre deve far fronte per poter esercitare, sotto il controllo e le diretti-

Ve delle competenti autorita', il proprio diritto di visita del figlio, da

Raggiungere in localita' segreta. (massima a cura della rivista sottoindica-

Ta. Consultare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per

L'eventuale annotazione).*

Il diritto di famiglia e delle persone anno 1997 pag. 1068

 

 

** avviso di pubblicazione **

Tribunale catania pd.019299

Sez. 00 ord. 00000 del 30/04/98

pres. Aa rel. Lima

att. Aa conv. Aa

133114 019299 procedimento civile - eccezione - nuova - prove nuove - giudi-

zi di separazione dei coniugi e divorzio - preclusioni ex art. 183 e

184 cod. Proc. Civ. - limitata operativita'.

Cod.proc.civ. Art. 183 cost.

Cod.proc.civ. Art. 184

Cod.proc.civ. Art. 184 bis

Cod.proc.civ. Art. 324

Cod.proc.civ. Art. 710 *cost.

ai giudizi di separazione personale dei coniugi e di divorzio sono parzil-

Mente inapplicabili le preclusioni di cui agli art. 183 e 184 cod. Proc.

Civ. (novellati) nel senso che dette preclusioni non operano in materia di

Diritti indisponibili (come quelli circa l'affidamento e il mantenimento dei

Figli minori) mentre in tema di diritti disponibili operano soltanto nel

Senso della non allegabilita' di prove relative a fatti avvenuti prima della

Scadenza di detti termini, restando sempre deducibili i fatti nuovi. (con

Nota di aldo carrato). (massima a cura della rivista sottoindicata. Consul-

Tare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventua-

Le annotazione).*

Giurisprudenza di merito anno 1998 pag. 611

 

COSTITUZIONALE

 

Sentenza n. 0185 del 1986

la valutazione relativa al modo ed al grado di effettiva tutela, in

Giudizio, di determinati interessi, spetta al legislatore ordinario, il

Quale non e' vincolato a prevedere la qualita' di parte per i titolari

Degli stessi. E' pertanto da escludere che sia costituzionalmente ille-

Gittima l'omessa previsione della nomina di un curatore speciale per la

Rappresentanza in giudizio dei figli minori, nei procedimenti contenziosi

Relativi allo scioglimento (od alla cessazione degli effetti civili)

Del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, spiegabile, d'altro canto,

Per non essere stata ravvisata l'opportunita' di istituzionalizzare

Un conflitto tra genitori e figli minori con l'attribuire ai secondi la

Qualita' di parte, ne' tantomeno di concedere agli stessi - in quanto non a-

Bilitati ad incidere sullo status di coniugi dei genitori - il potere

(negato anche al pubblico ministero) di impugnare le sentenze concer-

Nenti i coniugi medesimi; con cio', dovendosi ritenere idonee e

Sufficienti alla tutela degli interessi dei predetti minori nei procedimen-

Ti suindicati, le misure gia' previste in loro favore (intervento obbliga-

Torio in giudizio del pubblico ministero, amplissime facolta' istrutto-

Rie del giudice, potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedi-

Menti relativi alla prole, ultra petitum), rimanendo per le ipotesi di

Concreto conflitto tra genitori e figli minori, l'esperibilita' dei

Normali strumenti (compresa la nomina di un curatore speciale, a sua

Volta prevista nei giudizi attinenti allo status dei minori) contemplati

In via generale dagli artt. 320, 321, 330 e 333 cod. Civ.. (non fonda-

Tezza - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo

Comma, e 30 - delle questioni di legittimita' costituzionale degli art-

T. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della leg-

Ge 1 dicembre 1970, n. 898 e 708 cod. Proc. Civ. (in relazione all'art. 155

Cod. Civ.), Nella parte in cui non prevedono - rispettivamente, nel giudi-

Zio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e in quello di sepa-

Razione personale dei coniugi - la nomina di un curatore speciale che

Rappresenti il minore, figlio delle parti, in ordine alla pronuncia

Sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento a lui pertinente).

 

 

Sentenza n. 0198 del 1986

la tutela dei fondamentali interessi del minore - richiedente, tra

L'altro, che l'"individuazione della famiglia sostitutiva" abbia carattere

Di "adeguatezza" alle condizioni particolari del minore, e dunque che il

Giudice ricerchi la soluzione "in concreto" ottimale, valutando in ogni

Caso anche "la consistenza dei legami affettivi che si siano creati col

Tempo tra il minore e la famiglia comunque affidataria" - ha indotto il le-

Gislatore a derogare, in taluni casi (artt. 25 e 44, legge 4 maggio 1983, n.

184), al requisito - pur razionalmente affermato in via generale (art. 6

Stessa legge) - della persistenza (senza che sia intervenuta separa-

Zione, neppure di fatto) del rapporto di coniugio fra gli adottanti: in

Particolare, l'art. 25 della legge n. 184 - che presenta, oltre a notevoli

Analogie procedimentali, una sostanziale omogeneita' con l'art. 79 - con-

Sente l'adozione anche a chi si sia separato nel corso dell'affida-

Mento preadottivo, rimettendo al giudice la valutazione circa la pre-

Valenza dell'una o dell'altra delle esigenze in gioco (presenza,

Sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei geni-

Tori; ovvero consolidamento dei rapporti affettivi instauratosi di

Fatto). Raffrontata alla quale situazione, la rigida preclusione della

Possibilita' che gli adottati in forma "ordinaria" conseguano, malgrado

L'avvenuta separazione o divorzio degli adottanti, la piu' favorevole

Disciplina di status prevista dalla legge n. 184 del 1983, appare priva di

Razionale giustificazione, in quanto anche le situazioni degli adottati ai

Sensi del previgente art. 291 cod. Civ. Sono caratterizzate dalla pree-

Sistenza di legami - di norma piu' solidi rispetto a quelli che sorgono

Durante il breve periodo di affidamento preadottivo - fra i soggetti

Dell'instaurando rapporto, legami della cui consistenza deve poter tenere

Conto - nel superiore interesse del minore - il giudice, cui la legge ri-

Mette la valutazione (sia della domanda di adozione ex art. 25, che) della

Domanda di estensione ex art. 79. E' pertanto costituzionalmente ille-

Gittimo - per contrasto con l'art. 3 cost. (assorbite le doglianze prospet-

Tate in riferimento agli artt. 2, 30, comma secondo, e 31, comma secondo,

Cost.) - il comma primo dell'art. 79 cit., Nella parte in cui, nella ipo-

Tesi di coniugi non piu' uniti in matrimonio alla data di presentazione

Della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di

Pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi

Dell'art. 291 del cod. Civ., Precedentemente in vigore.

 

 

Sentenza n. 0451 del 1997

non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 30 cost., La questio-

Ne di legittimita' costituzionale degli artt. 317-bis cod. Civ. E 38

Disp. Att. Cod. Civ., Nella parte in cui, assegnando al tribunale per i

Minorenni la competenza a statuire sull'esercizio della potesta' dei genito-

Ri di figli naturali, non attribuiscono a detto giudice unitamente alla

Competenza in materia di affidamento dei figli minori e di regolamentazione

Dei rapporti tra i predetti e il genitore non affidatario, anche la compe-

Tenza a pronunciarsi, con provvedimento avente contenuto ad effetto di ti-

Tolo esecutivo, sulle questioni relative all'obbligo dei genitori di mante-

Nere la prole, con particolare riferimento alla determinazione di un as-

Segno mensile a carico del genitore non affidatario, in quanto - posto che

Il legislatore, al quale va riconosciuta la piu' ampia discrezionalita'

Nella regolazione generale degli istituti processuali, e' in particolare ar-

Bitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi

Giurisdizionali, sempreche' le medesime non risultino manifesta-

Mente irragionevoli - nell'ipotesi in cui, sia pure in vista dell'assolvi-

Mento dei compiti genitoriali conseguenti all'esercizio esclusivo della

Potesta' sul figlio, la questione proposta sia di natura patrimoniale, in

Tal caso la lite tra i genitori e' lite fra soggetti maggiorenni, sia pure

Con effetti sugli interessi del minore, e per di piu' di contenuto economico,

Sicche' il tribunale ordinario deve ritenersi piu' adatta perche' dotato di

Specifica esperienza; ed in quanto, con riferimento al preteso deteriore

Trattamento dei figli naturali riconosciuti (tenuti a rivolgersi tramite

Il genitore affidatario, a due diverse autorita' giudiziarie, ed a

Subire conseguenti rallentamenti e difficolta') rispetto ai figli legitti-

Mi, e' lo stesso intervento dell'autorita' giudiziaria ad atteggiarsi in

Modo diverso nelle due differenti ipotesi, tenuto conto che, mentre in

Presenza di persone unite in matrimonio non e' possibile che il lega-

Me giuridico tra le stesse esistente venga reciso senza l'intervento del

Giudice (con la separazione prima, e col divorzio poi), la convivenza

'More uxorio' puo' interrompersi immediatamente sulla base della semplice

Decisione unilaterale di ciascuno dei conviventi.

- s. Nn. 135/1980, 193/1987, 308/1991, 429/1991, 295/1995, 23/1996

E 65/1996.

red.: S. Di palma

 

 

 

DOTTRINA

 

Frepoli, federico carlo

il problema sociale e giuridico dell'affidamento del minore

Nel processo civile italiano della separazione dei coniugi.

[di] federico carlo frepoli.

s. L., S. E., 1981.

218 p. 24 cm l. 13000. Studi giuridici, 15

 

 

Affidamento del minore nei casi di separazione e divorzio :

Atti del convegno tenutosi presso l'universita cattolica di

Milano, istituto di psicologia, 5-6 marzo 1983 / a cura di m.

Grazia sacchi ; prefazione di assunto quadrio.

milano : f. Angeli, [1984].

236 p. ; 22 cm. Diritto e societa ; 8 l. 16000.

 

Lagazzi, marco.

( la ) consulenza tecnica in tema di affidamento del minore

: il contributo del clinico alla tutela del minore nella vi-

cenda giudiziaria della separazione e del divorzio / marco

lagazzi.

milano: a. Giuffre', 1994.

xiv, 304 p.; 25 cm. (medicina legale, criminologia e deonto-

logia medica).

 

 

Thomas, Roberto.

( i ) provvedimenti a tutela dei minori : separazione, di-

vorzio e situazioni di convivenza : procedimenti avanti il

tribunale civile, il tribunale dei minorenni ed il giudice

tutelare; criteri d'affidamento e diritti per il coniuge non

affidatario; contributo al mantenimento, assegnazione della

casa coniugale, riconoscimento volontario e giudiziale / ro-

berto thomas, maurizio bruno.

milano: giuffre', [1996].

ix, 223 p.; 24 cm. (cosa & come. ; famiglia).

in appendice : normativa di riferimento. Sul dorso: 1996.

 

Sbaraglio Gloria

provvedimenti anomali e procedimento ex art. 9 l. 1 dicembre

1970, n. 898 (nota a app. Firenze 7 gennaio 1974)

in giurisprudenza italiana - parte i sezioni i-ii , an.

000127 ( 1975 ) , fasc. 0000002 , pt. 1b , pp. 0191 - 0202

 

l' a. Critica la sentenza in esame e sostiene che la manca-

ta sottoscrizione della sentenza e' causa di nullita' asso-

luta quando la stessa denoti un vizio della volonta' deli-

berativa, vizio non certo riscontrabile nel caso di specie

in quanto la mancata sottoscrizione del provvedimento da

parte degli altri membri del collegio diversi dal presiden-

te non e' un vizio dell' atto, ma e' errore nell' iter del

processo. Sostiene altresi' che il provvedimento con il

quale si affida il figlio minore ad uno o all' altro coniu-

ge dopo la pronuncia di divorzio ha i caratteri ed i pre-

supposti tipici dei procedimenti di volontaria giurisdi-

zione in quanto si tratta di affidare una persona a persone

che coniugi non sono piu' e rispetto alle quali il conflit-

to sull' affidamento resta subordinato a prevalenti intona-

zioni pubblicistiche, di cui il giudice nel processo volon-

tario e' tipica espressione.

 

 

Grassi Lucio

modifica delle condizioni della separazione o del divorzio

relative ai minori, e giudice competente (nota a trib.

napoli sez. I 4 giugno 1976, n. 4366)

in diritto e giurisprudenza , iii , an. 000033 ( 1977 ) , fa-

sc. 0000001 , pp. 0047 - 0051

 

dissentendo dalla sentenza in esame, l' a. Afferma che, al-

lo stato attuale della legislazione in materia, il giudice

ordinario e' l' unico competente a conoscere dell' affida-

mento della prole nelle cause di separazione e di divorzio,

altresi' in sede di modifica dei relativi provvedimenti.

anche sul piano dell' opportunita', il giudice ordinario e

non quello minorile appare all' a. Maggiormente idoneo a

risolvere il tipo di problemi in questione.

 

 

Dall' ongaro francesco

ancora sul giudice competente a modificare i provvedimenti

relativi ai minori, assunti in sede di divorzio (cass.

civ., 18 novembre 1975, n. 3864)

in diritto (il) di famiglia e delle persone , ii , an. 000005

( 1976 ) , fasc. 0000004 , pt. I , pp. 1670 - 1674

 

l' a. Critica la decisione in esame, che ritiene il tribu-

nale per i minorenni competente a modificare le disposi-

zioni relative all' affidamento della prole. Si contesta e

che l' art. 38 disposizioni di attuazione del codice civile

consenta di affermare la sussistenza di una competenza e-

spansiva e che l' art. 9 legge 1 dicembre 1970 si riferisca

al tribunale per i minorenni.

 

 

Scannicchio nicola

separazione di fatto e affidamento della prole. Analisi com-

parata dei sistemi italiano e francese per la disciplina

della prole e la protezione del minore nelle ipotesi di

separazione e di divorzio (nota a corte di cassazione di

francia 21 maggio 1975)

in foro (il) italiano - parte iv , vol. 000100 , an. 001977

 

per cio' che attiene alla regolamentazione della prole in

ipotesi di separazione fra coniugi l' ordinamento francese

consente al giudice minorile l' adozione di tutte le misure

necessarie alla tutela del minore che prevalgono su altri

provvedimenti giurisdizionali emanati nel corso di procedi-

menti svolti davanti ad altri giudici. Nell' ordinamento i-

taliano, invece, la competenza che a tal proposito spetta

al tribunale dei minori e' limitata dalla competenza attri-

buita al tribunale della separazione.

Corte di cassazione di francia 21 maggio 1975*gs*

 

 

 

Bombarda giuliana

sulla competenza a modificare le disposizioni in ordine ai

figli precedentemente adottate dal tribunale civile in

sede di separazione annullamento o scioglimento del ma-

trimonio (nota a cass. Sez. I civ. 19 novembre 1976, n.

4333)

in rivista di diritto civile , an. 000024 ( 1978 ) , fasc.

0000005 , pt. Ii , pp. 0475 - 0507

 

la sentenza annotata ritiene competente in materia di revi-

sione dei provvedimenti concernenti l' affidamento della

prole il tribunale dei minorenni. L' a. Invece sulla scorta

degli artt. 710 del codice di procedura civile e 38, comma

secondo, delle disposizioni di attuazione del codice civi-

le, ritiene che ogni volta che il giudice ordinario debba

disporre sull' affidamento della prole (in sede di separa-

zione, divorzio, o annullamento del matrimonio) resta a lui

riservata anche l' eventuale revisione di simili disposi-

zioni: il tribunale dei minorenni potra' intervenire e mo-

dificare la disciplina dettata per l' esercizio della pote-

sta' dei genitori solo quando, di fronte all' inerzia del

genitore non affidatario altri soggetti (parenti, pubblico

ministero ex art. 336 codice civile) rilevino gli effetti

pregiudiziali per i figli minori di una simile disciplina e

chiedono percio' provvedimenti a questi convenienti, oppure

quando sia comunque avanzata una domanda di decadenza della

potesta' anche da parte di un genitore.

 

 

Matteucci m. Mario

la reforme du droit de la famille dans le legislation ita-

lienne

in revue internationale de droit compare' , vol. 000055 , an.

000055 ( 1977 ) , fasc. 0000001 , pp. 0007 - 0019

 

Tit. Tradotto : la riforma del diritto di famiglia nella legi-

slazione italiana

dopo la seconda guerra mondiale il diritto di famiglia ha

subito, in italia, profonde modifiche ad opera della corte

costituzionale e del legislatore. Per quanto riguarda i re-

quisiti soggettivi necessari per contrarre matrimonio l' e-

ta' minima e' stata elevata, per entrambi i coniugi, a 18

anni. In casi eccezionali i soggetti di eta' minore possono

ottenere una autorizzazione del tribunale. Inoltre, la _im-

potentia coeundi_ non rientra piu' tra le cause di nullita'

del matrimonio. La legittimazione attiva per l' annullamen-

to del matrimonio dell' interdetto e' stata estesa a tutti

coloro che ne hanno interesse. Profonde modifiche sono sta-

te introdotte dal legislatore alla tipizzazione delle cause

o motivi di annullamento. Si e' elevato da 1 mese a 1 anno

il periodo di convivenza coniugale che porta alla decadenza

del diritto di azione. Sono state, inoltre introdotte norme

che regolano i rapporti patrimoniali successivi alla pro-

nunzia di annullamento. L' innovazione piu' importante e'

data dalla introduzione del divorzio. La legge elenca i ca-

si in cui questo puo' essere concesso e prevede che _in li-

mine litis_ il giudice esperisca il tentativo di concilia-

zione e fissi i provvedimenti temporanei relativi all' af-

fidamento dei figli delle cose e, se necessario, agli ali-

menti. Quanto ai rapporti personali e patrimoniali tra co-

niugi si e' teso a realizzare la piena parificazione tra

marito e moglie in ordine alla educazione della prole, del-

la scelta del domicilio coniugale, della amministrazione

dei beni. A tale riguardo va segnalato il nuovo regime di

_comunione legale_ dei beni che ha sostituito quello di

_separazione_ ormai puramente convenzionale. Profonde inno-

vazioni sono pure intervenute in materia successoria. La

filiazione, l' adozione, il nuovo istituto della _impresa

familiare_ sono ulteriori settori del diritto di famiglia

sui quali ha inciso l' azione innovatrice del legislatore.

 

 

ferrante franco

sul collegamento del giudice ordinario con i consultori fami-

liari (intervento al convegno nazionale, promosso dalla

presidenza della regione siciliana e dal centro per la

riforma del diritto di famiglia, sul tema _i consultori

familiari. La legge quadro nazionale e le leggi regiona-

li di attuazione - esperienze dei consultori pubblici e

privati_, palermo, 25-26 giugno 1977)

in diritto (il) di famiglia e delle persone , an. 000006 (

1977 ) , fasc. 0000000 , pt. Ii , pp. 0898 - 0910

 

dopo aver rilevato che nelle cause relative al diritto di

famiglia, in special modo per quanto concerne il problema

dell' affidamento dei figli minori nei giudizi di separa-

zione e di divorzio, e' indispensabile l' ausilio dei con-

sultori familiari, l' a. Lamenta che non tutte le leggi re-

gionali hanno recepito l' importanza di un collegamento dei

consultori familiari con la magistratura ordinaria e auspi-

ca che la lacuna sia presto colmata.

 

fiore domenico

il divorzio nell' ordinamento giuridico e i compiti degli uf-

fici municipali

in nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza

, an. 000054 ( 1980 ) , fasc. 015-016 , pp. 1404 - 1410

ricordate brevemente le cause contemplate nel nostro ordi-

namento per il conseguimento dello scioglimento del matri-

monio, l' a.considera le modalita' previste a cominciare

dalla istanza al tribunale del luogo dove l' altro coniuge

ha la residenza per poi esaminare l' intero iter sino al

conseguimento del divorzio. Considera inoltre i problemi

che il divorzio stesso solleva dal punto di vista pratico e

da quello effettivo, riguardanti principalmente la corre-

sponsione di un' assegno al coniuge e l' affidamento dei

figli minori.

 

 

perlingieri pietro

il diritto del minore all' assistenza: aspetti problematici

ed attuativi (relazione di sintesi all' incontro di stu-

dio su _attuazione del d.p.r. n. 616 del 1977 in materia

di assistenza minorile e rapporti con gli enti locali.

legislazione in materia minorile: analisi delle proposte

di riforma allo studio. Problemi interpretativi_, orga-

nizzato dal cons. Sup. Mag., Camerino 20-24 ottobre

1980)

in vita notarile , an. 000032 ( 1980 ) , fasc. 0000006 , pt.

i , pp. 1041 - 1049

 

l' a. Esamina quali siano i nuovi compiti del giudice dei

minorenni alla luce del d.p.r. 616/77. In particolare si

sofferma sul ruolo del giudice minorile in rapporto con i

servizi del territorio, sull' importanza prioritaria della

personalita' del minorenne. Osserva inoltre che il problema

minorile va affrontato globalmente, come problema giuridico

e come problema sociale, e che la giustizia ha in questo

caso piu' che in altri rami come oggetto non il fatto, ma

una situazione complessiva. Tra i problemi piu' dibattuti

emerge quello della competenza a disporre l' affidamento

dei figli in pendenza di causa di separazione personale e

di divorzio; la disputa si prospetta su due piani: quello

delle potenzialita' teoriche di un funzionamento celere del

tribunale ordinario e quello della constatazione pratica di

difficolta' di utilizzare i servizi sociali e la collabora-

zione di esperti si' da raggiungere agevolmente una cono-

scenza approfondita, possibile invece nell' ambito del tri-

bunale dei minorenni. Infine l' a. Nota che merita partico-

lare attenzione il potere del giudice tutelare sull' inter-

ruzione della gravidanza nei confronti della minore.

 

 

 

finocchiaro alfio

e' contraria all' ordine pubblico la sentenza straniera di

divorzio che non abbia provveduto all' affidamento dei

figli? (osservazione ad app. Lecce 16 aprile 1981)

in giustizia civile , an. 000031 ( 1981 ) , fasc. 0000009 ,

pt. I , pp. 2075 - 2076

 

la sentenza in commento ha creduto di ravvisare un ulte-

riore motivo di contrarieta' all' ordine pubblico italiano,

suscettibile percio' di impedire la delibazione di una sen-

tenza straniera, nel fatto che quest' ultima non contiene,

accanto alla pronuncia di divorzio, alcun provvedimento in

ordine all' affidamento di figli minori. L' a. Ritiene che

una tale impostazione non possa essere condivisa, in quanto

manca del tutto una dimostrazione che, per questa omis-

sione, le disposizioni contenute nella sentenza siano og-

gettivamente inconciliabili con i canoni essenziali cui si

ispira l' ordinamento italiano e con le regole fondamentali

che definiscono la struttura dei singoli istituti giuridi-

ci.

 

 

di cerbo gabriele

su alcune questioni in tema di potesta' dei genitori e affi-

damento della prole (nota a trib. Roma 25 gennaio 1980;

decr. Trib. Min. Perugia 23 giugno 1978; decr. Trib.

min. Perugia 16 giugno 1978)

in giurisprudenza di merito - parte i , an. 000013 ( 1981 ) ,

fasc. 0000002 , pt. I , pp. 0356 - 0363

l' a. Annota le decisioni in tema di potesta' dei genitori

e affidamento della prole, sottolineando che in esse vengo-

no risolte due questioni molto dibattute in dottrina e

giurisprudenza: la prima, di natura processuale, relativa

all' attribuzione della competenza in caso di modificazione

dei provvedimenti sull' affidamento dei figli in sede di

separazione personale dei coniugi, o di scioglimento del

vincolo matrimoniale, o di nullita' di esso; la seconda in-

vece, attinente al problema dell' interpretazione degli ar-

tt. 330 e 333 c.c., la' dove e' data al giudice la facolta'

di dichiarare la decadenza della potesta' o comunque adot-

tare i provvedimenti convenienti in caso di condotta pre-

giudizievole al figlio. Per quanto riguarda il primo pro-

blema, dopo aver rilevato che esso sorge nel caso di doman-

da di revisione dei provvedimenti suddetti in un tempo suc-

cessivo a quello della loro emanazione, dichiara di essere

favorevole a quella interpretazione che affida la competen-

za al giudice minorile soprattutto in considerazione della

progressiva tendenza delle legislazioni moderne ad affidare

la materia minorile a giudici sempre piu' specializzati,

dotati di particolari strumenti giuridici ed organizzativi.

circa la seconda questione, concorda pienamente con i giu-

dici di perugia ai quali importa sottolineare che il perse-

guimento dell' interesse del minore deve prescindere da

qualsiasi esame della colpevolezza del genitore, ritenendo-

si sufficiente una situazione obbiettivamente capace di ar-

recare danno alla persona del figlio ed al suo sano proces-

so educativo e formativo, per la pronuncia dei provvedimen-

ti piu' convenienti, e, nella specie, per la revisione del-

le prescrizioni adottate dal giudice della separazione e

del divorzio.

 

 

dogliotti massimo

ancora in tema di limiti alla potesta' dei genitori. Per una

reale tutela dell' interesse del minore (nota a cass. 1

aprile 1981, n. 1846; cass. 14 febbraio 1981, n. 1115)

in giustizia civile , an. 000032 ( 1982 ) , fasc. 0000003 ,

pt. I , pp. 0748 - 0751

 

l' a. Rileva come le due sentenze in commento, benche' as-

sai differenti tra loro, si muovano nella identica dire-

zione di una rigorosa tutela dell' interesse del minore,

preminente su ogni altra posizione e suscettibile cosi' di

condurre a limitazioni anche notevoli della potesta' geni-

toriale. Ed e' con un tale orientamento giurisprudenziale

che si puo' cercare di creare una disciplina dei rapporti

genitori-figli in linea con la nuova formulazione dell' ar-

t. 147 c.c.. La prima delle due sentenze afferma che e'

pregiudizievole per il minore, e pertanto censurabile, il

comportamento del genitore che vieti od ostacoli il rappor-

to con i nonni, qualora esso appaia di per se conforme all'

interesse del ragazzo: se il principio e' per l' a. Sicura-

mente condivisibile, non cosi' tutte le argomentazioni ad-

dotte a sostegno. Nella seconda si nega, ed esattamente,

secondo l' a., Che la domanda di affidamento da parte di u-

no dei genitori nel giudizio di divorzio sia da qualificar-

si come domanda in senso tecnico, al di fuori percio' dell'

ambito entro il quale e' dato al giudice di intervenire d'

ufficio. La domanda sarebbe mera sollecitazione di un pote-

re discrezionale, finalizzato all' individuazione del reale

interesse del minore.

 

 

mengoni luigi

affidamento del minore nei casi di separazione e divorzio

in jus , an. 000030 ( 1983 ) , fasc. 001-002 , pp. 0241 -

0249

l' a. Ricostruisce brevemente l' evoluzione della materia

dell' affidamento dei figli minori in caso di divorzio o

separazione nelle legislazioni europee, rilevando come l'

attuale legge del 1970 abbia mutato radicalmente il vecchio

concetto di separazione per colpa, e quindi il problema

dell' affidamento; la nuova realta' e' stata poi recepita

dalla riforma del diritto di famiglia del 1975. L' a. Esa-

mina la normativa e conclude con alcuni spunti critici in-

torno alla disciplina degli effetti dell' affidamento sull'

esercizio della potesta' dei genitori.

 

Del balzo eugenia

la legge sul divorzio dieci anni dopo

in manifesto (il) , vol. 000014 , an. 000014 ( 1984 ) , fasc.

0000261 , pp. 0000 - 0007

l' a. Nota come a dieci anni dal referendum sia utile un

momento di riflessione sulla legge del divorzio, tenendo

anche conto che sono all' esame delle camere alcuni proget-

ti di riforma. Rileva come vada affrontato il problema dei

rapporti tra il giudice chiamato a decidere in materia di

divorzio e il nucleo familiare. Osserva come fare giustizia

significhi fare i conti con la realta' sociale della debo-

lezza economica femminile e con i problemi relativi all'

affidamento dei minori, ma anche tenere conto delle tra-

sformazioni in corso nella tradizionale ripartizione dei

ruoli nell' ambito della coppia. Concludendo l' a. Auspica

che su tali dati si affrontera' la effettiva necessita' di

una riforma ed un riscontro pratico delle soluzioni pro-

spettate.

 

Maietta carmela

una legislazione vecchia. E' ancora valido il carcere per i

minori?

in mattino (il) , an. 000094 ( 1985 ) , fasc. 0000100 , pp.

0000 - 0002

l' a. Esamina due proposte di legge presentate a palazzo

madama da senatori del pci e della sinistra indipendente,

sul riordinamento della giustizia per i minorenni. Manife-

sta apprezzamento per molti punti importanti, che sono co-

muni a entrambe le proposte; ritiene che il tribunale per

iminori debba essere piu' agile e diffuso nel territorio,

che tutte le attivita' relative ai minori siano da accorpa-

re presso un unico organismo, e che al giudice minorile sia

da attribuire competenza esclusiva per l' affidamento nei

casi di separazioni e divorzi. Infatti e' necessaria una

revisione anche in materia civile, nella quale si sono re-

centemente avute grosse innovazioni (diritto di famiglia,

adozioni). Quanto alla materia penale, e' necessario che la

riforma, pur non escludendo per i reati piu' gravi, come

_extrema ratio_, la detenzione, punti soprattutto su misure

di carattere rieducativo. L' a. Sottolinea, fra l' altro,

il suggerimento di dare al giudice minorile una maggiore

specializzazione, e quello di attribuire al tribunale per i

minori anche le cause di separazione e divorzi in cui i mi-

nori siano coinvolti.

 

 

bin marino

i rapporti di famiglia (rassegna di giurisprudenza

titoletti : a) matrimonio. - 1. Delibazione delle sentenze

ecclesiastiche di nullita' matrimoniale e limite dell'

ordine pubblico. - b) separazione e divorzio. - 2. Pre-

tesa ammissibilita' del mutamento di titolo dela separa-

zione e _infedelta' apparente_ del coniuge separato. -

3. Affidamento dei figli e rilevanza della volonta' del

minore. - 4. Volonta' contraria del minore ed eseguibi-

lita' dei provvedimenti in materia di affidamento. - 5.

criteri di determinazione dell' assegno di divorzio:

_ragioni della decisione_ e rivalutazione monetaria au-

tomatica. - 6. Attribuzione della pensione di reversibi-

lita' al divorzio. - 7. Assegnazione della casa fami-

liare: a) nella separazione. - 8. Segue: b) nel divor-

zio)

in rivista trimestrale di diritto e procedura civile , an.

000040 ( 1986 ) , fasc. 0000001 , pp. 0163 - 0202

 

mazza galanti francesco

affidamento della prole e diritti del minore (nota a trib.

genova 28 aprile 1984)

in giurisprudenza di merito - parte i , an. 000018 ( 1986 ) ,

fasc. 0000003 , pt. I , pp. 0611 - 0615

l' a. Analizza la problematica dell' affidamento dei figli

minori nelle cause di separazione e di divorzio, con speci-

fico riferimento alla rilevanza del principio secondo cui

esso deve avvenire _con esclusivo riferimento all' interes-

se materiale e morale degli stessi_. L' a. Esprime piena a-

desione alla sentenza annotata con la quale, in sede di di-

vorzio, l' affidamento delle figlie minori viene deciso ri-

spettando la scelta da esse coerentemente manifestata. La

sentenza appare pienamente conforme alla ratio delle norme

costituzionali in materia (artt. 2, 3, 29 e 30 cost.) E al-

le piu' recenti riforme in tema di diritto di famiglia ed

e' anche significativo esempio di un corretto recepimento

delle posizioni piu' aperte della dottrina in materia di

favor minoris. Di fronte alle preminenti esigenze dei fi-

gli, le posizioni soggettive dei genitori si affievoliscono

e la decisione in tema di affidamento viene correttamente

ancorata alle indicazioni fornite dagli stessi minori e a

valutazioni fondate sulla personalita' e sulla disponibili-

ta' di ognuno dei coniugi. La sentenza si segnala per la

rilevante affermazione secondo cui la volonta' e le aspira-

zioni espresse da un minore non solo non possono essere o-

stacolate ma devono essere poste a fondamento della deci-

sione in punto di affidamento. Il principio formulato, or-

mai accolto dalla dottrina e dalla prevalente giurispruden-

za, dimostra la concreta possibilita' di realizzare il su-

periore interesse dei figli, garantendo la reale tutela dei

loro diritti.

 

 

 

sottile pierluigi

il giudice della separazione e divorzio ed i servizi sociali:

nuove tendenze giurisprudenziali (nota a trib. Genova 8

febbraio 1985)

in giurisprudenza di merito - parte i , an. 000018 ( 1986 ) ,

commentando l' ordinanza del tribunale di genova in merito

alla possibilita' di ricorso per il giudice ordinario ai

servizi sociali, l' a., Si e' soffermato inizialmente sull'

evoluzione dei diritti del minore. In tale prospettiva ha

sottolineato come quest' ultimo e' oggi considerato sogget-

to e non mero oggetto di diritto. Si sottolinea inoltre il

ruolo del giudice nell' ambito della scelta del coniuge af-

fidatario e la necessita' di una maggiore specializzazione

dello stesso. Stando ad una interpretazione soltanto lette-

rale sembrerebbe essere esclusa la possibilita' di ricorso

ai servizi sociali, ma tale possibilita' sembra essere am-

messa se si pensa che il giudice ordinario nella misura in

cui si occupi di minori dev' essere considerato giudice per

minorenni a tutti gli effetti e poter quindi ricorrere a

tutti quegli strumenti e possibilita' garantiti a tale giu-

dice. L' a., Sottolinea inoltre la rilevanza dell' opera

dei servizi sociali il cui compito va individuato, oltre

che nella richiesta di indagini, nella formulazione di un

progetto globale relativamente al minore ed al suo svilup-

po. Il ricorso al servizio sociale si rende peraltro rile-

vante anche nell' ambito delle revisioni delle disposizioni

di affidamento assunte in sede di separazione e divorzio.

si rileva infine, date le numerose problematiche emergenti,

l necessita' di riforma dell' ordinamento giudiziario emer-

genti ed in particolare la possibilita' di un' abolizione

del tribunale per i minorenni. La competenza che attualmen-

te spetta a quest'organo nonche' tutte le questioni relati-

ve alla materia familiare spetterebbero ad una sezione spe-

cializzata del tribunale ordinario disposta per legge.

 

 

dogliotti massimo

l' interesse dei figli nella separazione dei genitori (rela-

zione svolta al convegno _l' interesse del minore tra

diritto e psicologia_, roma, 15-17 maggio 1986)

in giurisprudenza di merito - parte iv , an. 000019 ( 1987 )

, fasc. 004-005 , pt. Iv , pp. 1090 - 1092

analizzando la nozione quantomai ambigua _di interesse del

minore_, posto alla base dell' affidamento della prole in

sede di separazione e divorzio, l' a. Richiama alcuni esem-

pi di valutazioni errate e pregiudizi in materia. Si sof-

ferma poi su alcuni aspetti processuali, individuando un'

accettabile prospettiva di riforma nella soppressione del

tribunale dei minori e nella costituzione di una sezione

specializzata del tribunale ordinario.

 

scannicchio nicola

(commento sezz. I-iv art. 11 l. 6 marzo 1987, n. 74 (nuove

norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di ma-

trimonio)

titoletti : i. Il novellato art. 6 della l. 1 dicembre 1970

n. 898, nel sistema degli affidamenti da separazione e

divorzio: 1. Sintesi delleinnovazioni. - 2. Rapporti con

la previgente disciplina di separzione e divorzio. - 3.

portata innovativa dell' art. 6 rispetto all' art. 155

c.c. - 4. L' influenza generale dell' art. 6 sui proble-

mi di disciplina della prole. In particolare: separa-

zione di fatto e convivenza di fatto. - 5. L' applicabi-

lita' dell' art 6 anche ai rapporti tra genitori separa-

ti in ordine alla prole.in particolare: separazione con-

sensuale, divorzio per domanda cogiunta e disposizioni

sui figli. - ii. L' affidamento: organizzazione del rap-

porto, autonomia dei genitori e intervento del giudce:

6. Discrezionalita' del giudice ed accordo dei genitori

nell determinazione dell' interesse del minore: conside-

razioni generli. - 7. Segue: il problema della competen-

za ed il divorzio ambi dei provvedimenti del giudice or-

dinario e minorile. - 8. I limiti all' intervento del

giutdice: divorzio per domanda congiunta e accordo dei

genitori sulla prole; gli effetti dell' accordo sulla

prole nel divorzio conflittuale; gli effetti dei patti

non omologati e della mancanza di pronuncia. I limiti

derivanti dall permanenza della potesta': diritto di vi-

sita, potere di vigilan e pregiudizio dell' interesse

del minore. - 9. I criteri di sceta dell' affidatario.

indisponibilita' del provvedimento ed efficia rebus sic

stantibus. Cenni alle conseguenze processuali: in parti-

colare impugnabilita' dei provvedimenti sul punto dell'

affamento e rito camerale; il problema dell' estensione

dell' art. Alla separazione consensuale. - 10. Audizione

del minore e nomi del curatore. - 11. La scelta dell'

affidatario nella giurisprudenza. Criteri dell' affida-

mento e della revisione. - 12. L' affdamento a terzi o

istituti. - iii. Regime del rapporto e devoluzone della

potesta' : 13. La scissione della potesta' dei genitor

nella separazione, divorzio e annullamento del matrimo-

nio: probemi generali. - 14 segue: il rapporto tra art.

317 e art. 155 c. Potesta' _comune_ ed esercizio _esclu-

sivo_. L' accordo nelle desioni di maggiore interesse

come esercizio congiunto della potes': critica. - 15.

segue: proposte ricostruttive: indipendenza de regime di

distribuzione dei poteri-doveri nella separazione e

dvorzio dalle regole generali di ripartizione della po-

testa'. - 1 la devoluzione della potesta' nel divorzio e

la posizione del gnitore non affidatario. Permanenza dei

poteri relativi allo stat, alla titolarieta', alla visi-

ta e vigilanza, al concorso nelle cisioni. Esclusione

del potere di rappresentanza. - 17. Accordo nelle deci-

sioni di maggior interesse e mezzi di cautela. - 18.

problemi in tema di amministrazione dei beni del minore.

- 19. L' obbligo di mantenimento, revisione. La maggior

eta' del figl. - 20. Questioni varie: l' obbligo di co-

municazione del cambiamnto di residenza; il regime del

diritto di visita; cenni sull' atuazione del provvedi-

mento. - iv: affidamento congiunto e alterntivo: 21.

premessa: problemi dell' affidamento congiunto. - 22. L'

accordo dei genitori quale presupposto del provvedimen-

to. - 23. La devoluzione della potesta' nell' affidamen-

to congiunto o alternativo. - 24. Il regime di eserci-

zio: disaccordo, ricorso, residenza, mantenimento)

in nuove (le) leggi civili commentate , an. 000010 ( 1987 ) ,

fasc. 0000005 , pp. 0917 - 0984

 

boccaccio simonetta

il giudice, il minore, il servizio sociale: nuovi equilibri,

nuove prospettive (nota a trib. Genova 29 settembre

1987)

in giurisprudenza italiana , an. 000141 ( 1989 ) , fasc.

0000001 , pt. 1b , pp. 0091 - 0100

la sentenza annotata si segnala nell' ambito del piu' re-

cente orientamento giurisprudenziale di delegare il comune,

ovvero il servizio sociale presso lo stesso esistente, a

provvedere sull' affidamento del minore a terzi o al suo

collocamento a terzi, ovvero di disporre l' affidamento del

fanciullo al comune quando in caso di separazione o divor-

zio le parti rifiutino l' affidamento della prole o se ne

constati l' inidoneita'. Si tratta di una scelta per cosi'

dire _intermedia_ in una _nuova_ prospettiva di collabora-

zione attiva tra giudice e servizi sociali, oltre che di

_cogestione_ tra genitori ed ente locale del rapporto col

minore.

 

danovi anna

l' avvocato nel conflitto familiare (comunicazione al conve-

gno sul tema: _affidamento del minore nei casi di sepa-

razione e di divorzio_, milano, 5-6 marzo 1983)

in diritto (il) di famiglia e delle persone , an. 000012 (

1983 ) , fasc. 0000003 , pt. Ii , pp. 0786 - 0790

 

 

 

grimaldi miglietta maria rosa

l' affidamento dei figli al genitore piu' idoneo nella sepa-

razione e nel divorzio

in giurisprudenza di merito , an. 000022 ( 1990 ) , fasc.

0000001 , pt. Iv , pp. 0183 - 0199

l' a., Dopo una breve analisi dei criteri di scelta adotta-

ti dalla giurisprudenza, individua il genitore piu' idoneo

a realizzare l' interesse dei figli in colui che ha in-

staurato un rapporto intimo e stabile, e' sensibile ed at-

tento alle loro esigenze e garantisce la continuita' di re-

lazione con l' altro genitore. Si sofferma, poi, sulla fi-

gura dei nonni che, nella famiglia in crisi, possono costi-

tuire validi punti di riferimento e opportuni sostituti dei

genitori. Dopo un' attenta disamina dell' audizione del mi-

nore da parte del giudice, l' a. Evidenzia l' opportunita'

che la volonta' del minore sia dedotta da un' accurata in-

dagine psicologica della sua condizione affettiva ed emoti-

va. L' articolo si conclude con un breve riferimento all'

affidamento presso terzi.

 

 

goldoni umberto

spigolature in tema di separazione e divorzio

in parlamento , iii , an. 000033 ( 1987 ) , fasc. 003-005 ,

pp. 0029 - 0031

dopo aver ricordato le vicende che portarono all' introdu-

zione in italia del divorzio, e successivamente ad una mo-

difica delle norme approvate, l' a. Osserva come lo scio-

glimento di un' unione familiare porti sempre conseguenze

non indolori, soprattutto per i figli. Esamina quindi gli

effetti della norma, introdotta con la l. 74/1987, secondo

cui il tribunale puo' disporre l' affidamento congiunto o

alternato del minore.

 

 

 

grimaldi miglietta maria rosa

l' indagine psicologica per l' affidamento dei figli

in giustizia civile , an. 000041 ( 1991 ) , fasc. 0000012 ,

pt. Ii , pp. 0577 - 0581

nei procedimenti di separazione personale dei coniugi e di

divorzio, in cui si debba decidere dell' affidamento dei

figli, il tribunale si avvale sovente dell' opera di un

consulente tecnico al fine di individuare, attraverso le

opportune indagini di natura psicologica, quale in concreto

possa essere l' affidamento che meglio realizza l' interes-

se dei minori. L' a. Illustra gli aspetti che il consulente

deve prendere in considerazione nello svolgimento dell' in-

dagine richiesta.

 

 

 

Grimaldi miglietta maria rosa

L' indagine psicologica per l' affidamento dei figli

Giustizia civile, 1991, fasc. 12 (dicembre), pt. 2, pagg.

577- 581

(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)

nei procedimenti di separazione personale dei coniugi e di

divorzio, in cui si debba decidere dell' affidamento dei

figli, il tribunale si avvale sovente dell' opera di un con-

sulente tecnico al fine di individuare, attraverso le oppor-

tune indagini di natura psicologica, quale in concreto possa

essere l' affidamento che meglio realizza l' interesse dei

minori. L' a. Illustra gli aspetti che il consulente deve

prendere in considerazione nello svolgimento dell' indagine

richiesta.

 

 

 

Canova linuccia, grasso luciano

Ancora sull' affidamento congiunto od alternato: interesse

del minore o finzione giuridica?

Il diritto di famiglia e delle persone, 1991, fasc. 3 (set-

Tembre), pt. 2, pagg. 725-740

(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)

tra le innovazioni introdotte dalla l. 74/1987 ve ne sono

anche che riguardano i minori, come l' affidamento congiunto

o alternato. La constatazione che, a 4 anni dall' entrata

in vigore della legge, l' applicazione del nuovo istituto

risulti quanto mai eccezionale, induce gli aa. Ad una pun-

tualizzazione dei concetti che vi sono impliciti, sia sotto

il profilo giuridico che dal punto di vista psicologico.

 

 

Grimaldi maria rosa

L' affidamento del minore al padre nella separazione e nel

divorzio

Il diritto di famiglia e delle persone, 1992, fasc. 3 (set-

Tembre), pt. 2, pagg. 847-863

(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)

Sommario: premessa storica. Il nuovo ruolo del padre. Il padre

lavoratore. Esclusione della scelta dell' affidatario in ba-

se al sesso. Il padre tradizionale ed il padre figura prima-

ria. Conclusioni

 

Corsale massimo

Il giudizio di salomone: modelli culturali e cultura profes-

sionale del giudice

Politica del diritto, 1992, fasc. 1 (marzo), pagg. 75-93

(bibliografia a fine capitolo, articolo o simile)

il giudice, quando deve decidere sull' affidamento dei figli

in occasione della separazione e del divorzio dei genitori,

e' obbligato a fare riferimento all' "interesse morale e ma-

teriale" della prole ex art. 6 l. 74/1987. L' a. Sostiene,

richiamandosi anche al saggio di jon elster "salomonic

judgments: against the best interests of the child", che il

giudice, come professionista e tecnico del diritto, per de-

cidere adeguatamente in materia, sembra avere meno strumenti

del carismatico re salomone. Esaminando le disposizioni

normative che riguardano la decisione da prendere sull' af-

fidamento della prole emerge che esse poggiano in maniera

decisiva su valutazioni che non si fondano sul sapere giuri-

dico. La questione dell' affidamento pone il giudice di

fronte a problemi di grande complessita', spesso non gesti-

bili col sapere specifico di cui e' portatore. Ne' la co-

noscenza delle scienze umane e di quelle sociali potrebbe

aiutare il giudice a decidere circa l' interesse del minore.

la via d' uscita piu' coerente, respinta quella del ricorso

alla monetina, suggerita dall' elster, appare quella,

sostiene l' a., Di radicalizzare la privatizzazione della

decisione. Una prospettiva neoprivatistica responsabiliz-

zerebbe i singoli e li stimolerebbe a difendere il proprio

diritto in prima persona. Il giudice dovrebbe intervenire

quando venissero meno premesse essenziali come la commissio-

ne di reati da parte di uno o di entrambi i genitori ai dan-

ni del minore, ovvero le parti non si accordassero rifiutan-

do ambedue l' affidamento del minore. Se poi gli interessati

non riuscissero a mettersi d' accordo in nessun modo, il

giudice potrebbe dare corso alla procedura per l' affido

preadottivo, considerando il comportamento dei genitori come

obiettiva dimostrazione di insufficiente interesse al mino-

re. Sulla base di una possibile reazione di uno o ambedue

i genitori il giudice potrebbe individuare quello piu' inte-

ressato al minore e meno egoista. Ancora una volta salomone

gli sara' venuto in soccorso.

 

Nappi giambattista

Duplicita' di competenze sull' affidamento della prole?

(nota a decr. App. Trento 13 maggio 1993)

Giustizia civile, 1993, fasc. 11 (novembre), pt. 1, pagg.

2833-2836

(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)

il decreto della sezione speciale civile per i minorenni

della corte d' appello di trento offre all' a. Lo spunto per

approfondire le conseguenze che scaturiscono dalla sovrappo-

sizione di provvedimenti relativi all' affidamento della

prole nel procedimento di separazione personale dei coniugi.

in particolare, l' a. Analizza le ripercussioni di un prov-

vedimento di decadenza della potesta' genitoriale disposto

dal tribunale per i minorenni a norma degli artt. 330, 333

c.c. Nei confronti dei provvedimenti temporanei e urgenti e-

messi dal tribunale nei procedimenti di separazione persona-

le o di divorzio o fissati come statuizioni accessorie nelle

relative sentenze o in quella di annullamento del vincolo

matrimoniale ai sensi dell' art. 129 c.c.

 

Librando vito

Nota alla decisione della commissione europea dei diritti

dell' uomo in data 9 luglio 1992 in ordine al ricorso n.

16260/90 contro il governo italiano

(nota a comm. Eur. Dir. Uomo 9 luglio 1992)

Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 1993, fasc. 1

(aprile), pagg. 93-101

(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)

riassunti brevemente il fatto di specie (relativo ad un con-

trasto tra i genitori separati di un minore in merito all'

affidamento di questo) e le vicende giudiziarie che hanno

dato luogo al ricorso davanti alla commissione europea dei

diritti dell' uomo, l' a. Commenta adesivamente la decisione

in epigrafe, che ha dichiarato infondato, e quindi irricevi-

bile, detto ricorso.

 

Manera giovanni

Limiti di applicabilita' dell' affidamento congiunto

(nota a ord. Trib. Santa maria capua vetere 14 settembre 1993)

Giurisprudenza di merito, 1994, fasc. 2 (aprile), pt. 1, pagg.

268-273

nota sostanzialmente adesiva all' indicato provvedimento, che

ha affermato che l' affidamento congiunto e' in pratica i-

nattuabile quando i genitori vivano in citta' notevolmente

distanti, perche' in tal caso l' affidamento congiunto com-

porterebbe il continuo sballottamento del minore da una cit-

ta' all' altra con pregiudizio del suo equilibrio psichico.

l' a., Dopo aver chiarito la nozione di affidamento congiun-

to ed alternato, rileva che tale tipo di affidamento,

espressamente previsto solo dalla legge di modifica del di-

vorzio, puo' applicarsi, estensivamente, anche in sede di

separazione, data l' identita' di ratio dei due istituti.

il presupposto dell' affidamento congiunto e', pero', l' as-

senza di conflittualita' tra i genitori separati o "divorzio

psichico", che non si era ancora stabilito tra i due genito-

ri. Pertanto, nel caso in esame la pratica inattuabilita'

dell' affidamento congiunto era dovuta non solo e non tanto

a difficolta' logistiche (come ritenuto dal tribunale), ma

anche, e soprattutto, alla forte conflittualita' ancora ma-

nifestata dai due genitori del minore. Con tale precisa-

zione l' annotata ordinanza merita piena adesione, poiche'

si ispira a corretti criteri interpretativi.

 

Bandini tullio, lagazzi marco

Riflessioni circa il contributo della psichiatria forense al-

la tutela del minore nella vicenda della separazione e del

divorzio

Rassegna italiana di criminologia, 1995, fasc. 1 (gennaio),

Pagg. 1-8

(bibliografia a fine capitolo, articolo o simile)

l' a. Svolge alcune considerazioni sui nuovi problemi posti

da un campo d' intervento della psichiatria forense che ha

recentemente registrato un notevole mutamento ed ampliamento,

quello attinente al "diritto di famiglia" (consulenze

tecniche in tema di affidamento e adozione di minori, vicen-

de di separazione e divorzio in cui sono coinvolti minori).

questo tipo d' indagine, afferma l' a., Sembra aprire uno

spazio del tutto nuovo per l' impegno e la riflessione

scientifica dello psichiatra forense, che, oltre a coniugare

la propria formazione medicolegale con un' adeguata prepara-

zione di tipo clinico e socioculturale, e' chiamato anche a

confrontarsi con altre figure professionali come quella del-

lo psicologo-psicoterapeuta, dell' operatore dei servizi so-

cio-sanitari, del volontariato impegnato nell' assistenza

agli emarginati.

 

 

Bandini tullio

"mediazione familiare" e prevenzione del disagio minorile

Rassegna italiana di criminologia, 1995, fasc. 4 (ottobre),

Pagg. 513-516

(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)

nell'ambito del dibattito attinente alla tutela del minore

coinvolto nella vicenda giudiziaria della separazione e del

divorzio dei genitori, l'a. Si sofferma sulla di adozione,

anche in italia, della prassi della c.d. "mediazione fami-

liare", un intervento svolto da un professionista specifica-

mente formato e finalizzato al raggiungimento di un accordo

"negoziato" fra i genitori separati o in corso di separazio-

ne circa l'affidamento del figlio. L'a. Valuta lo specifico

interesse che la "mediazione familiare" riveste per il cri-

minologo e lo psicologo forense, in quanto la prevenzione di

questo tipo di "vittimizzazione" del minore costituisce an-

che un'importante forma di prevenzione del disagio minorile.

 

 

Azzaro andrea maria

Tutela della prole e assistenza al coniuge piu' debole

nell'assegnazione della casa coniugale

(nota a cass. Sez. I civ. 16 marzo 1996, n. 2235)

Giustizia civile, 1996, fasc. 9 (settembre), pt. 1, pagg.

2286-2295

(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)

la sentenza in epigrafe ribadisce il principio per cui

(esclusivo) presupposto dell'assegnazione della casa fami-

liare al coniuge separato non titolare di un diritto, reale

o personale, di godimento sulla stessa, e' l'affidamento dei

figli minori (o maggiorenni conviventi, in quanto non auto-

sufficienti economicamente e/o moralmente). L'a. Prende

occasione da questa sentenza, che esamina evidenziandone la

rilevanza, in relazione alla sentenza delle sezioni unite

11297/1995, la quale ha risolto, in tema di divorzio, il

conflitto intorno al problema, per approfondire la questione

dell'assegnazione della casa familiare nella separazione e

nel divorzio. Punti specifici trattati sono: assegnazione

della casa familiare ex art. 155 comma 4 c.c.; Assegnazione

della casa familiare ex art. 6 comma 6 l. 898/1970. Con-

clusivamente l'a. Ritiene opportuno un intervento legislati-

vo volto a razionalizzare l'attuale normativa divorzile, on-

de garantire un'effettiva ed omogenea tutela delle ragioni

della prole in entrambe le situazioni, evitando che le (mu-

tanti) condizioni economiche di uno dei coniugi o la diversa

rilevanza che le ragioni della decisione hanno in sede di

divorzio, possano in alcun modo pregiudicarle.

 

 

Conte mario

Affidamento del minore ad un soggetto diverso dai coniugi di-

vorziati ed effetti conseguenziali: sentenza a favore di

terzo?

(nota a trib. Monza 2 settembre 1995)

Il diritto di famiglia e delle persone, 1996, fasc. 4 (dicem-

Bre), pt. 1, pagg. 1454-1456

(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)

la sentenza in epigrafe ribadisce alcuni principi fondamen-

tali in materia di procedimento di divorzio, introducendo un

nuovo orientamento in ordine ai poteri riconosciuti al terzo

affidatario della prole, portando alle naturali conseguenze

la previsione legislativa dell'art. 6 comma 8 l. 898/1970.

l'a. Prende in esame i seguenti punti affrontati dal tribu-

nale, soffermandosi brevemente sulle diverse motivazioni e

sulla loro condivisibilita': la decorrenza dell'assegno di-

vorzile; la decorrenza dell'assegno di mantenimento a favore

del figlio minore o maggiore ma non autosufficiente e convi-

vente con l'affidatario; il riconoscimento al terzo affida-

tario del figlio minore della legittimazione attiva a pro-

muovere una procedura esecutiva per ottenere l'adempimento

degli obblighi sanciti a carico di uno dei genitori nella

pronuncia di divorzio; la ripartizione delle spese in ordine

alla casa coniugale assegnata ad uno dei coniugi, ma di

proprieta' dell'altro.

 

 

Costanza maria

Quale interesse nell'affidamento congiunto della prole?

(nota a trib. Milano 9 gennaio 1997)

La nuova giurisprudenza civile commentata, 1997, fasc. 4 (a-

Gosto), pt. 1, pagg. 592-596

(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)

delineato il contesto, fatto anche di perizie psicologiche,

in cui i giudici del tribunale di milano hanno deciso per

l'affidamento congiunto di una minore, con collocazione

presso il padre, motivandolo principalmente con il tentativo

di favorire un "dialogo" tra i coniugi in lite. L'a. Ap-

profondisce in particolare i seguenti profili della senten-

za: l'affidamento congiunto in caso di separazione d divor-

zio; la valutazione delle condizioni pre l'affidamento con-

giunto; le condizioni per l'attuazione dell'affidamento con-

giunto. L'a. Richiama alcuni precedenti inediti del tribu-

nale di milano sul tema dell'affidamento congiunto come mez-

zo deontologico ed altre pronunce, anche di legittimita',

sull'affidamento congiunto in generale e propone una breve

rassegna di contributi dottrinali sul tema.

 

 

finocchiaro alfio

e' contraria all' ordine pubblico la sentenza straniera di

divorzio che non abbia provveduto all' affidamento dei

figli? (osservazione ad app. Lecce 16 aprile 1981)

in giustizia civile , an. 000031 ( 1981 ) , fasc. 0000009 ,

pt. I , pp. 2075 - 2076

la sentenza in commento ha creduto di ravvisare un ulte-

riore motivo di contrarieta' all' ordine pubblico italiano,

suscettibile percio' di impedire la delibazione di una sen-

tenza straniera, nel fatto che quest' ultima non contiene,

accanto alla pronuncia di divorzio, alcun provvedimento in

ordine all' affidamento di figli minori. L' a. Ritiene che

una tale impostazione non possa essere condivisa, in quanto

manca del tutto una dimostrazione che, per questa omis-

sione, le disposizioni contenute nella sentenza siano og-

gettivamente inconciliabili con i canoni essenziali cui si

ispira l' ordinamento italiano e con le regole fondamentali

che definiscono la struttura dei singoli istituti giuridi-

ci.