
Vorrei seguire un corso.
A chi mi devo rivolgere?
Per ogni informazione ci si puo'
rivolgere a:
Lucia Ruggeri
lucia.ruggeri@unicam.it
tel.: 3207985889
Segreteria organizzativa:
Ufficio PostLaurea
mario.tesauri@unicam.it
tel.: 0737402065
Quali sono i docenti che
insegnano al corso?
Sono Docenti della Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita'
di Camerino:
Giovanni Arieta - Ordinario di Procedura Civile
Antonio Flamini - Ordinario di Diritto Privato
Maria Pia Gasperini - Associato di Procedura Civile
Francesco Rizzo - Associato di Diritto Privato
Lucia Ruggeri - Ordinario di Diritto Privato
Andrea Buti - Avvocato e Professore a contratto di Diritto e Tecniche
della Conciliazione
Chi può fare il
conciliatore ?
Per svolgere la funzione di conciliatore
Che cos’è la Conciliazione o "mediazione" ?
E’ un processo di risoluzione delle controversie in cui le parti in
conflitto (o che presumono che possa instaurarsi un conflitto), si
rivolgono ad un terzo, nominato in base ad un regolamento dell'organismo
di conciliazione istituzionale o privato, per essere aiutate a
raggiungere la soluzione della controversia, senza vincolo per le parti
stesse di dover obbligatoriamente stipulare un accordo , senza subire
una decisione calata dall’alto.
Come si attiva una Conciliazione?
La Conciliazione può essere attivata da un utente o da un consumatore o
da una impresa nei confronti di uno o più soggetti (persone fisiche o
giuridiche) attraverso una domanda (un pò come si fa per i procedimenti
giudiziari) di avvio del procedimento conciliativo, a differenza però
degli atti introduttivi del giudizio di fronte all'Autorità Giudiziaria,
l'atto presenta minor complessità e le formalità da rispettare sono
ridotte.
In altri casi la Conciliazione potrebbe rappresentare un passaggio
obbligato in quanto le parti hanno previsto nel contratto che regola il
loro rapporto negoziale una clausola conciliativa o mista (conciliativa
ed arbitrale), volta a risolvere, in via preventiva, attraverso
procedure di amichevole composizione eventuali controversie insorgende.
In taluni casi è la legge stessa a prevedere l'obbligatorietà dello
svolgimento del tentativo di conciliazione (Subfornitura) di fronte
all'Organismo di Conciliazione camerale, prima di promuovere l'azione
giudiziaria di fronte all'Autorità ordinario.
Gli organismi istituzionali e quelli privati che gestiscono
conciliazioni hanno predisposto, per faciliate l'utenza, appositi moduli
semplificati, spesso scaricabili da internet, che possono essere
compilati rapidamente e senza l'aiuto di specialisti.
I moduli possono essere consegnati a mano agli Uffici o inviati per
posta, nei casi più fortunati la procedura può essere attivata
telematicamente e sottoscritta con la firma digitale.
In quali casi può essere avviata una conciliazione ?
La conciliazione deve avere per oggetto diritti disponibili e materie
per le quali la legge non preveda un espressa riserva di legge.
Perché attivare una procedura conciliativa?
La conciliazione prevede la partecipazione di conciliatori
professionisti, indipendenti e imparziali rispetto alle parti, che, con
il consenso delle parti che partecipano alla procedura di conciliazione,
aiutano quest'ultime a negoziare un accordo che ponga fine alla
controversia e migliori i loro rapporti economici, commerciali e
psicologici.
Come funziona ?
- Il soggetto interessato presenta la domanda di attivazione della
procedura conciliativa all'Organismo di Conciliazione.
- La Segreteria dell'Organismo comunica la domanda alla altra parte, che
può:
a) Accettare: Il procedimento continua, con la nomina del Conciliatore
ed un incontro tra le parti.
b) Non accettare: Il procedimento è concluso e in questo caso colui che
ha attivato la procedura non deve, normalmente, affrontare alcuna spesa.
Qualora le parti accettino di incontrarsi, potremo avere una soluzione:
- Positiva: viene redatto il verbale di avvenuta conciliazione. Il
Procedimento è concluso. Il verbale ha forza contrattuale tra le parti.
- Negativa: viene redatto il verbale di mancata conciliazione.
Le parti possono adire il Giudice ordinario o richiedere un arbitrato.
Come prepararsi e quale documentazione presentare ?
Non essendo una procedura contenziosa di fronte al Giudice ordinario, le
parti non devono predisporre un apparato difensivo o prove testimoniali
o altro; bisogna piuttosto che le parti, aiutate se necessario da un
professionista esperto della materia, chiariscano i propri interessi,
acquisiscano informazioni da esibire durante il procedimento, valutino i
propri punti di forza e di debolezza.
Conoscere le questioni legali coinvolte, sviluppare un proprio piano di
negoziazione ed eventuali alternative, rappresenta il più delle volte un
valido sussidio al raggiungimento di una soluzione vantaggiosa per tutte
le parti presenti nel conflitto.
Ma si devono scoprire le proprie carte ?
No, non vige il principio della pubblicità degli atti, pertanto ciascuna
parte ha il controllo completo delle informazioni rivelate durante la
conciliazione. Se non si vuole che la controparte venga a conoscenza di
determinate informazioni è sufficiente renderlo noto al conciliatore che
provvederà in tal senso.
Le parti possono anche decidere di non depositare alcun documento fino
al loro incontro, pertanto il Conciliatore potrebbe avere solo in tale
occasione la possibilità di conoscere i fatti oggetto di conciliazione,
Ma fino a dove arriva la riservatezza del conciliatore ?
La Legge non tutela specificamente la riservatezza nelle procedure di
conciliazione.
Tuttavia il conciliatore in quanto professionista è tenuto alla
riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza nell’espletamento della
sua attività professionale, in caso contrario commetterebbe una
violazione sanzionata civilmente ed in via amministrativa.
Quali sono i punti di forza della procedura conciliativa?
a) lascia alle parti il potere di decidere sulla loro controversia;
b) costi estremamente contenuti;
c) tempi brevi e prestabiliti dalle norme di procedura.
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