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Regolamento della
Biblioteca Giuridica Centrale e delle biblioteche di settore |
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Art. 1
Finalità e struttura della Biblioteca Giuridica
Centrale e costituzione delle biblioteche di settore |
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In attesa della costituzione di un Centro dei servizi bibliotecari
dell'Ateneo e della istituzione della Commissione di coordinamento delle
biblioteche, di cui al comma 11 dell'art. 50 dello Statuto
dell'Università di Camerino, è istituita la Biblioteca Giuridica Centrale. Costituita come centro unitario di servizi, ricomprende le
quattro biblioteche di settore di cui all'articolo 11.
La Biblioteca giuridica centrale gestisce il patrimonio librario e
multimediale delle diverse biblioteche di settore; coordina le attività
tecniche delle biblioteche di settore e cura lo sviluppo del patrimonio
librario secondo le indicazioni vincolanti dei responsabili delle
biblioteche di settore di cui all'art.11.
La struttura gode di autonomia amministrativa e contabile; cura
unitariamente tutte le procedure amministrative contabili delle
biblioteche
di settore che coordina.
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Art. 2
Dotazione organica della biblioteca giuridica
centrale |
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Alla biblioteca giuridica centrale viene assegnato per il suo
funzionamento,
dal Consiglio di Amministrazione, il personale tecnico-amministrativo
necessario e in prima istanza quello che attualmente è in servizio
nella ex
Biblioteca generale della Facoltà di Giurisprudenza. |
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Art. 3
Compiti della Biblioteca giuridica centrale |
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La biblioteca giuridica centrale, in quanto
consegnataria del patrimonio
librario e multimediale, è responsabile della relativa
conservazione;
-
provvede all'acquisto del materiale
bibliografico di interesse generale
utilizzando i fondi propri ed eventualmente i fondi messi a
disposizione dai responsabili di settore;
-
provvede all'acquisto del materiale
bibliografico su indicazione vincolante dei responsabili delle
biblioteche di settore, su indicazione dei titolari dei fondi di
ricerca nonché, secondo le indicazioni fornite dalle singole
biblioteche di settore; provvede all'uso, alla gestione e
all'incremento del materiale bibliotecario per le esigenze della
didattica e della ricerca;
-
provvede inoltre allo svolgimento delle
procedure relative all'inventariazione, catalogazione e
indicizzazione del patrimonio bibliografico;
-
gestisce i materiali cartacei e multimediali;
-
raccoglie e distribuisce, anche attraverso la
rete informatica, i servizi
di documentazione bibliotecaria;
-
rende disponibili le informazioni dirette al
reperimento dei dati relativi
al patrimonio bibliotecario per la didattica e la ricerca;
-
garantisce ai ricercatori e agli studenti e al
pubblico, secondo regole
prestabilite dal Consiglio della biblioteca e tenuto conto delle
indicazioni provenienti dalle singole biblioteche di settore,
l'accesso diretto alle fonti di informazione;
-
gestisce il servizio prestiti;
-
fornisce il servizio di emeroteca;
-
indirizza l'informatizzazione delle strutture
componenti per uniformare,
seguendo la normativa nazionale ed internazionale, i criteri delle
procedure di catalogazione, indicizzazione e documentazione
bibliografica;
-
verifica le esigenze di funzionamento del
sistema informatico,
eventualmente in collaborazione con l'Area Sistemi Informativi e,
anche su proposta delle singole biblioteche di settore interessate,
ne promuove lo sviluppo;
-
controlla l'accesso anche mediante sistemi
automatizzati, e che la lettura e la consultazione diretta del
materiale disponibile a scaffalatura aperta nelle sale apposite,
avvenga nel rispetto dei materiali;
-
cura la ricerca bibliografica e documentaria con
recupero
dell'informazione; l'assistenza all'utenza per il reperimento del
materiale disponibile nei locali della biblioteca; la ricerca
guidata ai cataloghi della biblioteca, la ricerca guidata alle
risorse bibliografiche di altre biblioteche; l'uso guidato di
repertori speciali sul supporto cartaceo, magnetico, on-line; la
predisposizione di guide per l'utilizzo delle risorse della
biblioteca; l'organizzazione di corsi di addestramento finalizzati
allo stesso scopo; l'addestramento all'uso di internet, e-mail e
sistemi di scrittura al fine di ottimizzare i risultati delle
ricerche bibliografiche e documentarie;
-
utilizza i fondi trasferiti dalle singole
biblioteche di settore, secondo
le indicazioni di ogni responsabile della biblioteca di settore;
promuove e collabora a progetti comuni insieme ad altre istituzioni
pubbliche e private al fine di una incisiva presenza nel contesto
nazionale ed internazionale;
-
cura, di concerto con le biblioteche di settore,
la formazione permanente del personale;
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Art. 4
Organi della biblioteca giuridica centrale |
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Gli organi della Biblioteca giuridica centrale sono: il Consiglio di
biblioteca, il Presidente, il Direttore. |
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Art. 5
Responsabilità |
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Il Segretario amministrativo è responsabile, in solido con il
Direttore, di
tutti gli atti amministrativi e contabili. |
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Art. 6
Consiglio della biblioteca giuridica centrale |
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Il Consiglio della biblioteca giuridica centrale comprende:
-
il Presidente;
-
il Direttore della Biblioteca giuridica
centrale;
-
due rappresentanti per ogni Dipartimento, un
rappresentante per la Scuola di specializzazione in diritto civile,
un rappresentante per il Centro interdipartimentale di ricerca in
diritto civile costituzionale designati fra docenti e ricercatori
afferenti alle rispettive strutture, anche in considerazione
dell'equilibrio delle macroaree;
-
un rappresentante del personale
tecnico-amministrativo;
-
un rappresentante degli studenti;
-
il Segretario Amministrativo, anche con funzioni
di Segretario
verbalizzante
I componenti della biblioteca giuridica centrale,
nominati con decreto del
Rettore, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio della biblioteca giuridica centrale:
-
propone ogni anno la destinazione delle risorse
che affluiscono alla
Biblioteca giuridica centrale, o che verranno attribuite
nell'esercizio
finanziario successivo per le somme eventualmente non impegnate
dalle singole biblioteche di settore per una durata superiore ad un
esercizio finanziario;
-
predispone le forme organizzative e di
funzionamento e le modalità di
accesso ai servizi bibliotecari;
-
stabilisce gli orari di utilizzazione di tali
servizi;
-
formula progetti specifici di interesse generale
stabilendo relative
richieste di finanziamento;
-
garantisce a tutto il personale bibliotecario la
formazione permanente,
gestendo i fondi destinati a questo scopo dagli organi centrali
dell'Ateneo;
-
adotta, se necessario, un proprio regolamento
interno di concerto con le singole biblioteche di settore
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Art. 7
Presidente della biblioteca giuridica centrale |
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Il Presidente è eletto, nel proprio seno, dal consiglio della
biblioteca
giuridica centrale tra i professori di ruolo e fuori ruolo. E' nominato
con
decreto del Rettore e dura in carica quattro anni, rinnovabile una sola
volta.
Il Presidente:
-
convoca e presiede il Consiglio della biblioteca
giuridica centrale almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta ne
faccia richiesta il direttore oppure un terzo dei componenti,
formulando l'ordine del giorno;
-
sovraintende alla esecuzione delle delibere del
consiglio della biblioteca giuridica centrale, impartendo le
istruzioni necessarie;
-
comunica ai competenti organi accademici, su
informativa del Direttore e sentito il Consiglio della biblioteca
giuridica centrale, eventuali
inadempienze da parte del personale in servizio presso la
Biblioteca; redige una relazione annuale sugli obbiettivi raggiunti
e sulla situazione
patrimoniale della biblioteca giuridica centrale approvata dal
Consiglio;
-
Rappresenta la biblioteca giuridica centrale
presso gli organi accademici
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Art. 8
Direttore della biblioteca giuridica centrale |
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Il Direttore è nominato, per quattro anni, rinnovabili, con decreto del
Rettore, su proposta del consiglio della biblioteca giuridica centrale
che
lo sceglie tra il personale non docente appartenente all'area funzionale
delle biblioteche, di livello non inferiore all' VIII. Può essere
sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario da
lui
delegato, informandone il Presidente. La direzione è presso il Palazzo
Ducale.
Il Direttore:
-
è responsabile della gestione
amministrativo-contabile della biblioteca
giuridica centrale, del personale ad essa afferente e della
conduzione
generale dei servizi bibliotecari;
-
vigila sul buon andamento della biblioteca
giuridica centrale;
-
coordina la gestione del patrimonio
bibliografico e documentario cartaceo e multimediale; promuove,
presso il consiglio della biblioteca giuridica centrale, le proposte
di nuovi servizi bibliografici;
-
coordina i rapporti con gli altri sistemi
bibliotecari, universitari e no,
nazionali ed internazionali;
-
rappresenta la biblioteca giuridica centrale nei
rapporti con
l'amministrazione;
-
provvede all'ordinazione di quanto necessario
per il funzionamento della biblioteca giuridica centrale, dando
attuazione alle delibere programmatiche di acquisto del consiglio;
-
cura la gestione della biblioteca giuridica
centrale sulla base delle
direttive del consiglio;
-
sovrintende alle operazioni di catalogazione,
collocazione, conservazione e distribuzione del materiale di
biblioteca, dirigendo l'organizzazione del lavoro e degli uffici;
-
intrattiene i rapporti con i responsabili delle
biblioteche di settore per
ciò che concerne le questioni amministrative e tecniche ed il
rispetto degli accordi stabiliti in apposite convenzioni;
-
è responsabile gerarchico del personale
assegnato alla biblioteca
giuridica centrale di cui costituisce l'organico;
-
cura i rapporti con gli organi accademici e le
altre strutture dell'ateneo, oltre che con l'esterno, per ogni
questione che concerne le sue competenze amministrative e tecniche;
-
relaziona al Consiglio sulla gestione della
biblioteca giuridica centrale
con riferimento all'attuazione del programma annuale di spesa;
-
redige una relazione annuale sull'andamento
generale dei servizi
bibliotecari, con le eventuali proposte relative al suo
miglioramento;
-
provvede alla tenuta dei verbali delle riunioni
del Consiglio della
biblioteca giuridica centrale.
Per l'espletamento dei compiti di cui al presente
regolamento si può avvalere anche del personale messo a disposizione
dalle singole biblioteche di settore
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Art. 9
Risorse finanziarie della biblioteca giuridica
centrale |
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La Biblioteca giuridica centrale dispone:
-
delle risorse finanziarie provenienti dalla
dotazione ordinaria di
funzionamento;
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degli interessi attivi maturati sui depositi
fruttiferi della biblioteca
giuridica centrale;
-
di ogni altro fondo specificamente destinato,
per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione,
all'attività della biblioteca giuridica centrale;
-
delle assegnazioni dei Dipartimenti, su
indicazione del responsabile delle singole sezioni e della Scuola di
specializzazione in diritto civile, del centro interdipartimentale
di ricerca in diritto civile costituzionale, su indicazione dei
rispettivi Direttori;
-
dei contributi di enti e di privati, versati per
convenzione o per liberalità, su indicazione dei rispettivi
titolari;
-
dei fondi di ricerca, su indicazione dei
rispettivi titolari.
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Art. 10
Regime di gestione amministrativo-contabile
della Biblioteca giuridica
centrale |
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Il regime di gestione amministrativo-contabile della Biblioteca
giuridica centrale è quello relativo alla gestione dei Dipartimenti
(titolo V Gestione
dipartimenti del D.P.R. n. 371 del 4 marzo 1982); l'amministrazione
delle
risorse finanziarie e del patrimonio si attiene alle norme fissate dal
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
dell'Università degli Studi di Camerino, adottato ai sensi della Legge
n. 168 del 9.5.1989
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Art. 11
Costituzione e finalità delle biblioteche di
settore |
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Costituiscono biblioteche di settore, a norma dell'articolo 50 dello
statuto, le biblioteche afferenti al Dipartimento di Discipline
giuridiche sostanziali e processuali, al Dipartimento di Scienze
giuridiche e politiche, alla Scuola di specializzazione in diritto
civile, al Centro interdipartimentale di ricerca in diritto civile
costituzionale, dotate di un responsabile designato tra e dai docenti
che aderiscono ai Dipartimenti, al Centro interdipartimentale di ricerca
in diritto civile costituzionale e alla Scuola di specializzazione in
diritto civile cui afferiscono le biblioteche di settore.
Le biblioteche di settore sono coordinate e gestite dalla biblioteca
giuridica centrale. Le biblioteche di settore danno indicazioni
vincolanti in ordine all'acquisto, alla raccolta e alla fruizione dei
testi relativi alle specifiche aree disciplinari di afferenza. Lo
sviluppo del patrimonio librario avviene secondo le indicazioni del
responsabile della biblioteca di settore.
Il responsabile della biblioteca di settore è componente del Consiglio
della
biblioteca giuridica centrale.
Le biblioteche di settore possono essere suddivise in sezioni. |
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Art. 12
Convenzioni per la utilizzazione del personale
dell'area biblioteche in
dotazione alle strutture cui afferisce la biblioteca di settore |
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Entro il mese di ottobre di ogni anno il Direttore della biblioteca
giuridica centrale e il Direttore delle strutture cui afferisce la
biblioteca di settore, concorderanno le modalità di utilizzazione del
personale delle biblioteche di settore in dotazione alla struttura
stessa, con la stipula di una convenzione rinnovabile tacitamente.
Il personale di cui al precedente comma sarà utilizzato dalla
biblioteca giuridica centrale esclusivamente per esigenze connesse alla biblioteca di
settore per non più della metà delle ore lavorative complessive. Nel
restante orario lavorativo tale personale continuerà a svolgere le
mansioni sopra indicate, salvo diversa disposizione del Direttore della
struttura cui il personale afferisce.
Qualora sussistano cause di necessità o urgenza il direttore della
biblioteca giuridica centrale o il Direttore delle strutture cui
afferiscono le biblioteche di settore potrà chiedere la temporanea
assegnazione a tempo pieno del personale delle biblioteche di settore
previa tempestiva comunicazione". |
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Art. 13
Norma transitoria |
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In via transitoria la gestione amministrativo-contabile della Biblioteca
Giuridica Centrale è quella relativa agli Istituti, di cui al Titolo IV
del
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. |
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